Gazzetta n. 116 del 20 maggio 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 28 aprile 2011 |
Riconoscimento, al sig. Alosi Francesco, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Vista l'istanza di Alosi Francesco, nato il 23 settembre 1974 a Barcellona Pozzo di Gozzo, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»; Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191 che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato; Considerata la pronuncia della Corte di Giustizia del 29 gennaio 2009 nella parte in cui, in particolare, enuncia il principio secondo cui non puo' essere riconosciuto un titolo professionale rilasciato da un'autorita' di uno stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale stato membro e non si fondi ne' su di un esame ne' di un'esperienza professionale acquisita in detto stato membro; Considerato che nella fattispecie il richiedente e' in possesso del titolo accademico Laurea in Giurisprudenza ottenuto presso l'Universita' degli Studi di Pavia in data 10 giugno 2009; Considerato che il medesimo ha documentato esperienza professionale spagnola e prova di collaborazione presso la Camera di commercio e industria italiana per la Spagna; Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto del 12 aprile 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione dell'8 ottobre 2009, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola; Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Ilustre colegio d'Abogados» di Lorca dal 15 luglio 2010; Ritenuto piu' in particolare che il superamento dei suddetti esami ed il conseguente certificato di omologa possano essere qualificati quale formazione aggiuntiva conseguita in uno stato membro; Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale; Ritenuto che nella conferenza di servizi del 9 febbraio 2011, con il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale forense, si e' ritenuto che non e' rilevante ai fini di una riduzione della prova da applicare i certificati attestanti la esperienza professionale maturata in Spagna in quanto riguarda attivita' su questioni vertenti il diritto spagnolo; Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di pareri ed atti giudiziari che consentano di verificare la capacita' professionale pratica del medesimo, oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;
Decreta:
Al sig. Alosi Francesco, nato il 23 settembre 1974 a Barcellona Pozzo di Gozzo, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di «abogado» di cui in premessa quale titolo valido per all'albo degli «avvocati». Detto riconoscimento e' subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana: a) due prove scritte: consistenti nella redazione di un parere e di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale; b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento e' subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale. Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda. La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati. Roma, 28 aprile 2011
Il direttore generale: Saragnano |
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