Gazzetta n. 116 del 20 maggio 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 6 maggio 2011 |
Decadenza della societa' FINPLAY S.r.l. dalla concessione per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi di cui al decreto 1° marzo 2006, n. 111. |
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IL DIRETTORE PER I GIOCHI dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato
Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2006, n. 111 concernente la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi dell'art. 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; Visto il decreto n. 2006/22503/Giochi/UD del 30 giugno 2006 di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore nazionale e a quota fissa; Vista la convenzione di concessione n. 3536 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi da parte della FINPLAY S.r.l. nei locali siti in via Rodi, 59, Brescia; Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, recante norme per il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288; Visto l'art. 17, comma 2, lettera d), delle citate convenzioni il quale stabilisce che l'Amministrazione procede alla decadenza della concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito e patendo ed alla refusione delle spese anche «nel caso di mancato versamento delle somme dovute nei tempi e con le modalita' stabilite dalla presente convenzione di concessione, dal regolamento di gioco, nonche' dalle disposizioni previste in materia di scommesse a quota fissa»; Vista la nota prot. n. 2011/7409/Giochi/SCO del 1° marzo 2011 con la quale il predetto concessionario e' stato invitato, ai fini della regolarizzazione della posizione contabile, al pagamento dell'imposta unica e del canone di concessione per gli anni 2008-2009-2010 e 2011, previa sospensione del collegamento dal totalizzatore nazionale; Considerato che con la predetta nota e' stato comunicato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, l'avvio del procedimento di decadenza della concessione prevista dal citato art. 17, comma 2, lettera d), a motivo della grave posizione debitoria derivante dall'omesso pagamento, nei termini stabiliti, delle somme dovute in applicazione delle disposizioni vigenti indicata nei prospetti allegati alla suindicata nota con l'invito a provvedere, alla regolarizzazione di detta posizione debitoria; Considerato che il concessionario in questione, a fronte della medesima comunicazione, non ha versato gli importi a debito richiesti ai fini della regolarizzazione della posizione contabile e non ha fornito alcuna giustificazione;
Dispone per i motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela dell'interesse erariale, la decadenza: della convenzione di concessione n. 3536 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi stipulata con societa' FINPALY S.r.l., con sede legale in via Daniele Ranzoni, 15/A, Milano. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 maggio 2011
Il direttore: Tagliaferri |
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