Gazzetta n. 117 del 21 maggio 2011 (vai al sommario)
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
DELIBERAZIONE 13 maggio 2011
Elevazione per le azioni ordinarie emesse da Parmalat S.p.A. della percentuale prevista dall'articolo 108, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (Deliberazione n. 17781).


LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;
Visto il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
Visto l'art. 108, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 che impone a chiunque venga a detenere una partecipazione superiore al novanta per cento del capitale rappresentato da titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, l'obbligo di acquistare i restanti titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato da chi ne faccia richiesta se non ripristina entro novanta giorni un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni;
Visto l'art. 112 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 che attribuisce alla Consob il potere di elevare per singole societa', sentita la societa' di gestione del mercato, la percentuale prevista dal citato art. 108;
Visto l'art. 50, comma 3, del proprio regolamento del 14 maggio 1999, n. 11971;
Vista la comunicazione Consob DME/2078716 del 2 dicembre 2002 con la quale sono stati stabiliti i criteri generali per l'esercizio dei poteri previsti dall'art. 112 del d.lgs. 58/1998, in materia di modifica della percentuale rilevante ai fini dell'applicazione degli obblighi previsti dall'art. 108 del medesimo decreto;
Vista la comunicazione del 26 aprile 2011 effettuata, ai sensi dall'art. 102, comma 1, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, da Sofil S.a.s. in relazione all'offerta pubblica di acquisto diretta a conseguire la totalita' delle azioni ordinarie emesse da Parmalat S.p.A.;
Considerato che, a seguito della citata operazione, potrebbe risultare per le azioni ordinarie emesse da Parmalat S.p.A. una soglia di possesso superiore al limite del 90 per cento stabilito dall'art. 108, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998;
Vista la comunicazione di Borsa Italiana S.p.A. del 2 maggio 2011, con la quale la stessa ha proposto di adottare per Parmalat S.p.A., ai fini dell'obbligo di acquisto sulle azioni ordinarie emesse dalla predetta societa', una soglia di possesso superiore al 90 per cento e pari al 90,5 per cento del relativo capitale ordinario;
Ritenuto che una percentuale di flottante per le azioni ordinarie emesse da Parmalat S.p.A. pari al 9,5 per cento, corrispondente ad una capitalizzazione, calcolata sulla base della media ponderata dei prezzi ufficiali nel periodo compreso tra il 25 ottobre 2010 e il 25 aprile 2011 (estremi inclusi), pari a circa 3.936 milioni di euro, e' idonea ad assicurare un regolare andamento delle negoziazioni;

Delibera
di elevare al 90,5 per cento la percentuale prevista dall'art. 108, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 per le azioni ordinarie emesse da Parmalat S.p.A., ai sensi dell'art. 112 del medesimo decreto. La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob.
Roma, 13 maggio 2011

Il presidente: Vegas
 
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