Gazzetta n. 119 del 24 maggio 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 10 maggio 2011 |
Riconoscimento, alla sig.ra Hoxha Aida, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Vista l'istanza della sig.ra Hoxha Aida, nata il 7 maggio 1975 ad Elbasan (Albania), cittadina albanese, con la quale chiede il riesame del decreto dirigenziale datato 29 aprile 2008, ai fini di ottenere una riduzione della prova attitudinale applicata; Precisato che con il decreto dirigenziale di cui sopra era stata accolta, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 394/99 e successive modifiche in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo 206/07, l'istanza presentata dall'interessata diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo professionale di «Avokat» - rilasciato dalla «Dhoma Kombetare e Avokateve» di Tirana (Albania), presso cui e' iscritta dal settembre 2006 - ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato», subordinatamente al superamento di una prova attitudinale scritta e orale vertente su due prove scritte e una prova orale su sei materie; Considerato che a sostegno della istanza di riesame l'interessata ha prodotto documentazione attestante il compimento della pratica forense in Italia; Ritenuto che ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata, non puo' non tenersi conto che la stessa, oltre che possedere una formazione accademica ed istituzionale, ha dato prova di avere compiuto la prescritta pratica in Italia; Ritenuto che il compimento della pratica forense puo' consentire di limitare la misura della prova attitudinale a una sola prova scritta e ad un orale su due materie, quale presupposto essenziale per la verifica della capacita' professionale dell'interessata; Visto il conforme parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta della conferenza di servizi del 9 febbraio 2011; Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/07; Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno di lungo periodo rilasciato in data 11 settembre 2009 con durata illimitata, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998, come modificato dal decreto legislativo n. 3/2007;
Decreta:
l'istanza di riesame presentata dalla sig.ra Hoxha Aida, nata il 7 maggio 1975 ad Elbasan (Albania), cittadina albanese, e' accolta con conseguente modifica del decreto dirigenziale datato 29 aprile 2008 nella parte relativa al contenuto della prova attitudinale da applicare. Per l'effetto, il riconoscimento del titolo professionale di «avoca» di cui al decreto dirigenziale del 29 aprile 2008 quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati», e' subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana: a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale; b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento e' subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale. Roma, 10 maggio 2011
Il direttore generale: Saragnano |
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