Gazzetta n. 121 del 26 maggio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 27 aprile 2011
Autorizzazione all'organismo denominato «DQA - Dipartimento Qualita' Agroalimentare Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pecorino di Filiano» registrata in ambito Unione europea ai sensi del Reg. (CE) n. 510/2006.


IL DIRETTORE GENERALE
della vigilanza per la qualita' e la tutela del consumatore

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;
Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;
Visto il regolamento (CE) n. 1485/2007 del 14 dicembre 2007 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Pecorino di Filiano»;
Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il decreto 5 febbraio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 42 del 19 febbraio 2008, con il quale l'organismo denominato «Agroqualita' SpA» e' stato autorizzato ad effettuare i controlli della denominazione di origine protetta «Pecorino di Filiano»;
Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a decorrere dal 5 febbraio 2008, data di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato;
Vista la comunicazione effettuata, ai sensi del comma 8 del citato art. 14 della legge n. 526/199, dal Consorzio per la Tutela del Pecorino di Filiano DOP con la quale il predetto Consorzio ha indicato quale organismo di controllo da autorizzare per svolgere l'attivita' di controllo sulla denominazione di origine protetta «Pecorino di Filiano» «DQA-Dipartimento Qualita' Agroalimentare Srl» con sede in Roma, Via G.Tomassetti n. 9;
Considerato che «DQA-Dipartimento Qualita' Agroalimentare Srl» ha predisposto il piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Pecorino di Filiano» conformemente allo schema tipo di controllo;
Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentarie forestali, in quanto Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le Regioni;
Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art.14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;
Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 20 aprile 2011;
Vista la documentazione agli atti del Ministero;
Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1

L'organismo denominato «DQA-Dipartimento Qualita' Agroalimentare Srl» con sede in Roma, Via G.Tomassetti n.9, e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta «Pecorino di Filiano», registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 1485/2007 del 14 dicembre 2007.
 
Art. 2

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «DQA-Dipartimento Qualita' Agroalimentare Srl» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'autorita' nazionale competente.
 
Art. 3

L'organismo autorizzato «DQA-Dipartimento Qualita' Agroalimentare Srl» non puo' modificare la denominazione sociale e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualita', le modalita' di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Pecorino di Filiano», cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
L'organismo autorizzato «DQA-Dipartimento Qualita' Agroalimentare Srl» e' tenuto a comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che potrebbero risultare oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 
Art. 4

L'Organismo autorizzato «DQA-Dipartimento Qualita' Agroalimentare Srl» dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che, sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Pecorino di Filiano», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) 510/06».
 
Art. 5

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'articolo 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n.526, dovra' comunicare all'Autorita' nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'organismo «DQA-Dipartimento Qualita' Agroalimentare Srl» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facolta' di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge.
Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «DQA-Dipartimento Qualita' Agroalimentare Srl» e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
 
Art. 6

L'organismo autorizzato «DQA-Dipartimento Qualita' Agroalimentare Srl» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Pecorino di Filiano» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
 
Art. 7

L'organismo autorizzato «DQA-Dipartimento Qualita' Agroalimentare Srl» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa.
 
Art. 8

L'organismo denominato «Aqroqualita' SpA» dovra' rendere disponibile all'organismo autorizzato «DQA-Dipartimento Qualita' Agroalimentare Srl» la documentazione inerente il controllo svolto sulla denominazione di origine protetta «Pecorino di Filiano» fino alla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 9

L'organismo autorizzato «DQA-Dipartimento Qualita' Agroalimentare Srl» e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Basilicata, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 aprile 2011

Il direttore generale: La Torre
 
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