Gazzetta n. 122 del 27 maggio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 8 marzo 2011
Approvazione dei prezzi massimi unitari dei prodotti agricoli, delle strutture aziendali e delle produzioni zootecniche per la stipula delle polizze assicurative agricole agevolate per l'anno 2011.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, concernente la normativa del Fondo di solidarieta' nazionale che prevede interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da calamita' naturali e da eventi climatici avversi, ed in particolare il capo I, che disciplina gli aiuti sulla spesa per il pagamento dei premi assicurativi;
Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01);
Visto il regolamento (CE) n. 1857/2006, della commissione del 15 dicembre 2006, che reca, tra l'altro, disposizioni per la concessione di aiuti di Stato senza l'obbligo di notifica, ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, lettera c) e dell'art. 88, paragrafo 3 del trattato;
Visto l'art. 68, del regolamento (CE) n. 73/009, del Consiglio del 19 gennaio 2009, che prevede, tra l'altro, l'erogazione di un contributo pubblico sulla spesa assicurativa per la copertura dei rischi di perdite economiche causate da avversita' atmosferiche sui raccolti, da epizoozie negli allevamenti zootecnici, da malattie delle piante e da infestazioni parassitarie sulle produzioni vegetale, che producono perdite superiori al 30 per cento delle produzione media annua;
Visto l'art. 11 del decreto 29 luglio 2009, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di attivazione della misura comunitaria di cui all'art. 68 del regolamento (CE) n. 73/2009, per la copertura assicurativa dei rischi agricoli, secondo le procedure previste dal decreto legislativo n. 102/2004 e successive modifiche;
Visto il piano nazionale di sostegno dell'OCM vino trasmesso alla commissione europea, in attuazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 e successive modifiche e, in particolare, la previsione della misura relativa all'assicurazione del raccolto di uva da vino;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 ottobre 2008, n. 0012939, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2008, registro n. 4, foglio n. 108, che disciplina le modalita' applicative degli incentivi assicurativi;
Visto il piano assicurativo 2011, approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 4 marzo 2011, n. 5206;
Visto l'art. 127, della legge n. 388/2000, che al comma 3, prevede la individuazione dei valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate, sulla base dei prezzi di mercato alla produzione, rilevati dall'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare);
Visto il decreto 5 dicembre 2008, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2009, registro n. 1 foglio n. 7, con il quale sono stati stabiliti i prezzi unitari massimi per la quantificazione dei valori assicurabili con polizze agevolate a copertura dei mancati redditi per periodo di fermo degli allevamenti zootecnici colpiti da epizoozie e per il reimpianto e la ricostituzione di frutteti e vigneti colpiti da eventi climatici avversi;
Visto il decreto 25 marzo 2010, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2010 registro n. 1, foglio n. 339, con il quale sono stati stabiliti, tra l'altro, i prezzi unitari massimi per la quantificazione dei valori assicurabili con polizze agevolate delle strutture-serre e reti antigrandine;
Visti i prezzi medi di mercato delle produzioni agricole rilevati dall'ISMEA nel triennio 2008-2010;
Visto le valutazioni e le determinazioni dell'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare);
Vista la comunicazione dell'AIA (Associazione italiana allevatori) del 7 febbraio 2011, sui costi aggiornati per lo smaltimento della carcasse degli animali morti, derivanti dalle nuove convenzioni stipulate con le ditte autorizzate;
Ritenuto di adottare, per le produzioni vegetali, la media dei prezzi dei singoli prodotti, rilevati nel triennio 2008-2010, per lo smaltimento zootecnia i costi aggiornati comunicati dall'AIA in data 7 febbraio 2011, quali importi massimi entro cui devono essere contenuti i prezzi unitari per la determinazione dei valori delle produzioni assicurabili nel 2010;
Ritenuto di confermare i costi unitari massimi adottati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 25 marzo 2010 richiamato in premessa, concernenti le strutture-serre, le reti antigrandine; ed i costi unitari massimi adottati per le strutture - impianti di frutteti e vigneti ed i prezzi unitari massimi del settore zootecnico per il calcolo dei mancati redditi stabiliti con decreto 5 dicembre 2008 richiamato nelle premesse;

Decreta:

Art. 1

1. I prezzi unitari massimi delle produzioni agricole, delle strutture aziendali e delle produzioni zootecniche, applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2011, in attuazione del Piano assicurativo agricolo approvato con decreto 4 marzo 2011, sono riportati nell'elenco allegato che fa parte integrante del presente decreto.
2. I valori riportati nell'elenco allegato, codificati per area, per prodotto o gruppo di prodotti della medesima specie botanica o gruppo varietale delle produzioni vegetali, struttura aziendale, specie animale, devono essere considerati prezzi massimi, nell'ambito dei quali, in sede di stipula delle polizze, le parti contraenti possono convenire di applicare anche prezzi inferiori, in base alle caratteristiche qualitative e alle condizioni locali di mercato.
3. Per il riso da seme il prezzo stabilito per la corrispondente varieta', puo' essere maggiorato fino a € 7,75 il quintale. Al certificato di polizza deve essere allegato il contratto di coltivazione quale riso da seme, per i controlli da parte della regione territorialmente competente.
4. Per le produzioni biologiche, il prezzo stabilito per il corrispondente prodotto ottenuto con le tecniche agronomiche ordinarie, a conclusione del periodo di conversione, puo' essere maggiorato fino al 20 per cento. In tale caso, al certificato di polizza deve essere allegato l'attestato dell'organismo di controllo preposto, per le successive verifiche della regione territorialmente competente, e sul certificato stesso deve essere riportata la dicitura «produzione biologica».
 
Art. 2

1. Nel termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente decreto nel sito internet di questo Ministero www.politicheagricole.gov.it, i soggetti interessati alla stipula delle polizze possono segnalare eventuali esigenze di ulteriori prezzi, non riconducibili alle tipologie di prodotto contemplate nell'elenco allegato, inviando la comunicazione a mezzo posta elettronica all'indirizzo cosvir7@politicheagricole.gov.it Nei successivi 30 giorni, in presenza dei dati conoscitivi di mercato e sulla base del parere dell'ISMEA, si provvede alla determinazione dei nuovi prezzi.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2011

Il Ministro: Galan
Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2011 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 2, foglio n. 88
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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