Gazzetta n. 122 del 27 maggio 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 25 febbraio 2011 |
Ulteriori modificazioni dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 741, relativamente agli aerosol. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 741 del 21 luglio 1982 con il quale e' stata data Attuazione della direttiva (CEE) n. 324 del 1975 relativa ai generatori aerosol, ed in particolare l'art. 7 che demanda ad un decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministro dello sviluppo economico, e del Ministro della sanita', ora Ministro della salute, l'adozione delle modifiche alle norme tecniche di cui all'allegato del decreto stesso per adeguarle alle misure adottate ai sensi degli articoli 6, 7 e 10 della direttiva 75/324/CEE; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianatoa, di concerto con il Ministro della sanita' 8 maggio 1997, n. 208, - Regolamento recante recepimento della direttiva 94/1/CEE della Commissione, riguardante adeguamento tecnico della direttiva 75/324/CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol; Visto il Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la «registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonche' la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE», ed in particolare l'allegato XVII recante «restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, preparati e articoli pericolosi» Vista la legge n. 352 del 8 ottobre 1997, recante «Disposizioni sui beni culturali» che all'art. 12 reca «Norme sui generatori aerosol contenenti vernici»; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 12, recante «Attuazione della direttiva 2007/45/CE che reca disposizioni sulle quantita' nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE e modifica la direttiva 76/211/CEE», ed in particolare l'art. 4, comma 2, del predetto decreto legislativo che contiene disposizioni derogatorie dell'art. 4, primo comma, lettera e), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 741 del 1982; Vista la direttiva 2008/47/CE della commissione dell'8 aprile 2008 che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 75/324/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol; Considerato che la legge 7 luglio 2009, n. 88, legge comunitaria 2008, non include la direttiva 75/324/CEE fra quelle da attuare mediante decreto legislativo e che la relazione illustrativa del disegno di legge comunitaria per il 2009 (AC 2449 - XVI Legislatura), espressamente include la medesima direttiva 75/324/CEE fra quelle non ancora attuate e da attuare in via amministrativa; Ritenuto di dover dare attuazione alla direttiva 2008/47/CE con atto amministrativo in base a quanto disposto dall'art. 7 del sopra richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 741 del 1982 e dall'art. 13 della legge n. 11 del 2005; Art. 1
1) Il testo dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 741, e successive modifiche ed integrazioni, e' ulteriormente modificato come segue: a) al punto 1. Definizioni, il punto 1.8. Componenti infiammabili, e' sostituito dai punti di cui all'allegato l al presente decreto; b) al punto 2. Disposizioni generali, prima del punto 2.1. Costruzione ed accessori, e' aggiunta la seguente disposizione: «Fatte salve le disposizioni specifiche di cui all'allegato sulle prescrizioni relative ai rischi di infiammabilita' e pressione, il responsabile della commercializzazione di generatori aerosol e' tenuto ad effettuare un'analisi dei rischi al fine di determinare quelli che presentano i suoi prodotti. Ove occorra, tale analisi include una valutazione dei rischi derivanti dall'inalazione del prodotto espulso dal generatore aerosol in condizioni d'uso normale o ragionevolmente prevedibile, tenendo conto della distribuzione granulometrica delle particelle, nonche' delle proprieta' fisiche e chimiche del contenuto. Egli e' tenuto pertanto a progettarlo, fabbricarlo e sottoporlo a prove e, se del caso, aggiungere diciture specifiche relative al suo impiego, sulla base dei risultati della sua analisi»; c) al punto 2.2.1, il testo della lettera b), e' sostituito dal seguente: «b) quando l'aerosol e' classificato come «infiammabile» o «estremamente infiammabile» secondo i criteri enunciati al punto 1.9.: il simbolo della fiamma, conformemente al modello di cui all'allegato II della direttiva 67/548/CEE, l'indicazione «infiammabile» o «estremamente infiammabile» secondo la classificazione dell'aerosol.»; d) al punto 2.2.1., dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente lettera: «c) se un generatore aerosol contiene componenti infiammabili secondo la definizione di cui al punto 1.8. del presente allegato, ma non e' considerato «infiammabile» ne' «estremamente infiammabile» secondo i criteri esposti al punto 1.9 dell'allegato, la quantita' di materiale infiammabile contenuto nel generatore aerosol deve essere chiaramente indicata sull'etichetta mediante la seguente dicitura, in caratteri leggibili e indelebili: «X% del totale dei componenti in termini di massa e' infiammabile». e) le lettere a) e b) del punto 2.3. - Diciture particolari connesse all'impiego - sono cosi' sostituite: «a) qualunque ne sia il contenuto, le ulteriori precauzioni d'impiego che informano i consumatori dei pericoli specifici del prodotto; se il generatore aerosol e' accompagnato da istruzioni d'uso separate, esse dovranno recare anche tali indicazioni supplementari; b) se l'aerosol e' classificato come «infiammabile» o «estremamente infiammabile» secondo i criteri enunciati al punto 1.9., le seguenti avvertenze: le frasi del tipo S2 e S16 di cui all'allegato IV della direttiva 67/548/CEE, «Non vaporizzare su una fiamma o su un corpo incandescente»; f) il punto 2.4 e' sostituito dal seguente punto: «2.4. Volume della fase liquida A 50 °C, il volume della fase liquida non deve superare il 90% della capacita' netta.»; g) al punto 3. Disposizioni particolari relative ai generatori aerosol con recipiente di metallo, il punto 3.1.2. Riempimento, e' sostituito da: «3.1.2. Riempimento. A 50 °C la pressione del generatore aerosol non deve superare i 12 bar. Tuttavia, se l'aerosol non contiene un gas o una miscela di gas che hanno un campo d'infiammabilita' con l'aria a 20 °C e ad una pressione di riferimento di 1,013 bar, la pressione massima ammissibile a 50 °C e' di 13,2 bar.» h) il punto 3.1.3. Volume della fase liquida, nell'ambito delle disposizioni particolari relative ai generatori aerosol con recipiente di metallo, il punto 4.1.5. Volume della fase liquida, nell'ambito delle disposizioni particolari relative ai generatori aerosol con recipienti di vetro, per i recipienti plastificati o protetti in modo permanente, ed il punto 4.2.4. Volume della fase liquida, nell'ambito delle disposizioni particolari relative ai generatori aerosol con recipienti di vetro, per i recipienti di vetro non protetto, sono soppressi; i) al punto 6. Prove, il punto 6.1.4. Verifica individuale dei generatori aerosol confezionati, e' sostituito dal testo di cui all'allegato 2 al presente decreto; l) al punto 6. Prove, dopo il punto 6.2.2 e' aggiunto il seguente punto 6.3. Prove di infiammabilita' degli aerosol, con il testo di cui all'allegato 3 al presente decreto. Il presente decreto sara' comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie - e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 febbraio 2011
Il Ministero dello sviluppo economico: Romani Il Ministro della Salute: Fazio
Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2011 Ufficio controllo atti Ministeri attivita' produttive, registro n. 2, foglio n. 60 |
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