Gazzetta n. 123 del 28 maggio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 3 marzo 2011
Recepimento della direttiva 2010/26/UE della Commissione che modifica la direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;
Visti i commi 5 e 7 dell'articolo 106 ed il comma 1 dell'articolo 114 del nuovo codice della strada che stabiliscono la competenza del Ministro dei trasporti, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, in materia di norme costruttive e funzionali, nonche' in materia di emissioni inquinanti, delle macchine agricole e delle macchine operatrici ispirandosi al diritto comunitario;
Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art, 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007", che ha istituito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 20 dicembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2000, di attuazione della direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 1° giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2001, di recepimento della rettifica alla direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 3 luglio 2002, di recepimento della direttiva 2001/63/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 15 settembre 2004, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 2005, di recepimento della direttiva 2002/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 dicembre 2002, che modifica la direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e articolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali;
Vista il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2006, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2007, di recepimento della direttiva 2004/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, che modifica la direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali;
Vista la direttiva 2010/26/UE della Commissione del 31 marzo 2010 che modifica la direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 86 del 1° aprile 2010;

Adotta
il seguente decreto:

(Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo)
Art. 1

1. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 20 dicembre 1999, e successive modificazioni ed integrazioni, e' modificato come segue:
a) all'articolo 9 bis, comma 7, e' aggiunto il seguente capoverso:
«In deroga a quanto previsto nel primo capoverso, all'interno della categoria degli apparecchi con impugnatura superiore e' concessa una proroga del periodo di deroga fino al 31 luglio 2013 per le tagliasiepe e le motoseghe a catena per gli alberi con un manico all'estremita' superiore, di tipo portabile, ad uso professionale e operanti in diverse posizioni, sulle quali sono installati motori delle classi SH:2 e SH:3»;
b) l'allegato I e' modificato conformemente all'allegato I del presente decreto;
c) l'allegato II e' modificato conformemente all'allegato II del presente decreto;
d) l'allegato III e' modificato conformemente all'allegato III del presente decreto;
e) l'allegato V e' modificato conformemente all'allegato IV del presente decreto;
f) l'allegato XIII e' modificato conformemente all'allegato V del presente decreto.
 
Art. 2

1. E' consentito, a decorrere dal 2 aprile 2010, giorno successivo della data di pubblicazione della direttiva 2010/26/UE oggetto del presente decreto di recepimento, rilasciare l'omologazione per i motori a controllo elettronico conformi ai requisiti di cui agli allegati I, II, III, V e XIII del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 20 dicembre 1999, di recepimento della direttiva 97/68/CE, come modificato dal presente decreto.
 
Art. 3

1. Le disposizioni del presente decreto, fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, si applicano a decorrere dal 31 marzo 2011.
 
Art. 4

1. Gli allegati I, II, III, IV e V al presente decreto ne costituiscono parte integrante.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 marzo 2011

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti:
Matteoli Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali:
Galan
 
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