Gazzetta n. 123 del 28 maggio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 2 maggio 2011
Aggiornamento della lista dei Paesi a basso sviluppo umano, caratterizzati da problemi di sottosviluppo particolarmente gravi.


IL MINISTRO
DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA E DELLA RICERCA

Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121 «Conversione in legge del decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1 commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e, in particolare l'art. 1, comma 5;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 «Disposizioni per l'uniformita' del trattamento sul diritto agli studi universitari» tuttora in vigenza, ed, in particolare, l'art. 13, comma 5;
Visto il decreto ministeriale 21 maggio 2010, con il quale sono stati definiti i Paesi a «basso sviluppo umano» caratterizzati da problemi di sottosviluppo particolarmente gravi;
Ritenuto di dover aggiornare la lista dei Paesi individuati nel medesimo decreto ministeriale 21 maggio 2010;
Vista la comunicazione resa in data 24 marzo 2011 dal Ministero degli affari esteri - Direzione generale per la Cooperazione allo sviluppo - Ufficio VIII - in ordine alla lista dei Paesi beneficiari dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS);

Decreta:

Art. 1

Ai fini della valutazione della condizione economica, per l'erogazione dei rispettivi interventi, gli organismi regionali di gestione applicano le disposizioni di cui all'art. 13, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, citato nelle premesse, agli studenti provenienti dai Paesi che di seguito si riportano:
Afganistan;
Angola;
Bangladesh;
Benin;
Bhutan;
Burkina Faso;
Burundi;
Cambogia;
Central African Rep.;
Chad;
Comoros;
Congo Dem. Rep.;
Cote d'Ivoire;
Djibouti;
Equatorial Guinea;
Eritrea;
Ethiopia;
Gambia;
Ghana;
Guinea;
Guinea Bissau;
Haiti;
Kenya;
Kiribati;
Korea, Dem. Rep.;
Kyrgyz Rep.;
Laos;
Lesotho;
Liberia;
Madagascar;
Malawi;
Maldives;
Mali;
Mauritania;
Mozambique;
Myanmar;
Nepal;
Niger;
Nigeria;
Pakistan;
Papua New Guinea;
Rwanda;
Samoa;
Sao Tome & Principe;
Senegal;
Sierra Leone;
Solomon Islands;
Somalia;
Sudan;
Tajikistan;
Tanzania;
Timor-Leste;
Togo;
Tuvalu;
Uganda;
Uzbekistan;
Vanuatu;
Viet Nam;
Yemen;
Zambia;
Zimbabwe;
 
Art. 2

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano per l'anno accademico 2011/2012.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 maggio 2011

Il Ministro: Gelmini
 
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