IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni in tema di ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi; Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613, e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni in tema di ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali; Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, recante attuazione della direttiva 94/22/CEE, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi; Vista la legge 20 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonche' delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia; Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia ed, in particolare, l'art. 45 in merito alle iniziative a favore dei residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi, da realizzarsi in relazione alle produzioni di idrocarburi ottenute in ciascuna regione; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 12 novembre 2010 (registrato alla Corte dei conti registro 8 - economia e finanze - foglio 210 - 10 dicembre 2010), di istituzione ai sensi dell'art. 45 L. 99/09, di un fondo destinato a benefici per i residenti delle regioni in cui vi sono produzioni di idrocarburi e in particolare gli articoli 4 e 5; Vista la comunicazione del Ministero dello sviluppo economico del 3/11/10 n. 20238 ai sensi del comma 8 dell'art. 3 del decreto interministeriale 12 novembre 2010 sopra detto;
Decreta:
Art. 1
1. Ricadono nell'ambito di applicazione di cui all'art. 4 del decreto interministeriale 12 novembre 2010, «Procedure applicative del beneficio economico di importo pari o inferiore, su base annua, a 30 euro per beneficiario» i seguenti importi in euro relativi alle regioni:
Molise | 214.726 Calabria | 558.534 Puglia | 1.896.091 Emilia-Romagna | 365.863 Piemonte | 2.456.859 Marche | 87.257
Tali importi sono finalizzati ai sensi dello stesso art. 4 sopra citato, a benefici per i residenti nel territorio della provincia o del comune interessato dalle attivita' di estrazione, in proporzione alle relative produzioni di idrocarburi. 2. Ricade nell'ambito di applicazione di cui all'art. 5 del decreto interministeriale 12 novembre 2010, «Procedure applicative del beneficio economico di importo superiore, su base annua, a 30 euro per beneficiario», l'importo in euro relativo alla regione:
Basilicata | 32.929.972
Tale importo e' finalizzato ad un beneficio «pro capite» per maggiorenni muniti di patente di guida residenti nella regione e viene erogato attraverso apposita carta elettronica denominata «bonus idrocarburi». L'importo, ai sensi del comma 2 dell'art. 5 sopra detto, e' al lordo degli oneri di gestione e distribuzione della carta. Roma, 21 febbraio 2011
Il Ministro dello sviluppo economico Romani
Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2011 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 2, foglio n. 276 |