Gazzetta n. 124 del 30 maggio 2011 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
DELIBERAZIONE 18 aprile 2011
Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneita' dell'accordo aziendale concluso in data 21 e 22 febbraio 2006 dalla azienda AIR Autoservizi Irpini S.p.A. di Avellino con le segreterie provinciali di Avellino delle organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL, UGL e FAISA CISAL (Pos. 23172). (Deliberazione n. 11/700).


LA COMMISSIONE

Su proposta del Commissario delegato per il settore, avv. prof. Nunzio Pinelli; Premesso:
che l'azienda AIR Autoservizi Irpini S.p.A. di Avellino e' un'azienda che svolge attivita' di trasporto pubblico locale nella provincia di Avellino;
che, in data 21 e 22 febbraio 2006, la AIR Autoservizi Irpini S.p.A. di Avellino con le Segreterie provinciali di Avellino delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL, UGL e FAISA CISAL sottoscrivevano un accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda;
che, con nota del 1° marzo 2006, prot. n. 02590/06, il testo del predetto accordo veniva inviato alla Commissione garanzia per la valutazione di idoneita';
che, con nota del 2 agosto 2007, prot. n. 634/RU, la Commissione trasmetteva il testo di tale accordo alle Associazioni degli utenti e dei consumatori per l'acquisizione del relativo parere ai sensi dell'art.13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni;
che, decorso il termine di 30 giorni, nessuna delle predette Associazioni esprimeva il proprio avviso in ordine al predetto accordo;
che, con nota del 27 settembre 2010, le Segreterie provinciali di Avellino delle Organizzazioni sindacali UILT UIL e FAISA CISAL, chiedevano alla Commissione e all'azienda AIR Autoservizi Irpini S.p.A. di Avellino un incontro atto a rivedere e riformulare, ove possibile, l'accordo sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero;
che, con nota del 4 ottobre 2010, prot. n. 12913/10, l'azienda AIR Autoservizi Irpini S.p.A. di Avellino faceva presente che il citato accordo era stato concordato con tutte le Organizzazioni sindacali costituite in azienda, rispecchiando i contenuti della regolamentazione provvisoria del settore, e che, pertanto non si ravvisavano particolari motivazioni per doverne rivedere il contenuto;
che, con nota del 10 novembre 2010, prot. n. 2193/RU, la Commissione convocava in audizione l'azienda e le Organizzazioni sindacali che avevano sottoscritto gli accordi in oggetto per il giorno 22 novembre 2010;
che, nel corso dell'audizione, le sigle sindacali presenti (UILTRASPORTI e FAISA CISAL) lamentavano che le 3, anziche' 2 (come di norma accade nella maggior parte delle aziende di trasporto pubblico locale) fasce orarie a suo tempo individuate nell'accordo AIR del 22 febbraio 2006, risultavano inadeguate in quanto non piu' rispondenti alle esigenze dell'utenza, oltre che eccessivamente lesive del diritto di sciopero;
che, invece, l'azienda ribadiva che non vi era necessita' di procedere ad una rivisitazione di tale accordo, in quanto lo stesso risultava ancora pienamente rispondente alle esigenze dell'utenza pendolare e scolastica, che nel corso tempo non erano cambiate;
che l'azienda precisava, altresi', di non aver mai modificato la previsione delle 3 fasce orarie, anche alla luce della scarsa rappresentativita' delle sigle sindacali che avevano sollevato la problematica;
che, al temine della audizione, il Commissario delegato per il settore invitava le parti a sintetizzare in apposite memorie scritte le differenti posizioni emerse nel corso dell'incontro;
che, con nota del 25 novembre 2010, prot. n. 15529/10, l'azienda AIR Autoservizi Irpini S.p.A. di Avellino faceva presente, in via pregiudiziale, che solo le due sigle che avevano richiesto l'incontro avevano aderito all'invito della Commissione, mentre l'assenza di riscontro da parte delle altre tre sigle sindacali (FILT CGIL, FIT CISL e UGL) che avevano originariamente sottoscritto l'accordo, confermava come le suddette sigle sindacali non avevano alcun interesse specifico a ridefinire i contenuti dell'accordo;
che, sempre nella stessa nota, l'azienda precisava, altresi', che l'origine delle 3 fasce orarie era nata dall'esigenza di garantire i collegamenti in ambito urbano ed extraurbano, al fine di permettere alla clientela scolastica e pendolare di raggiungere gli istituti e i luoghi di lavoro del capoluogo e della provincia, e di rientrare alle proprie destinazioni di residenza, attesi i differenti orari adottati dagli Istituti scolastici;
che, con nota del 29 novembre 2010, prot. n. 15529/10, le Segreterie provinciali di Avellino delle Organizzazioni sindacali UILTRASPORTI e FAISA CISAL ribadivano sostanzialmente quanto gia' espresso nel corso dell'audizione e, specificatamente, che l'attuale articolazione delle fasce di garanzia risultava lesiva, di fatto, del diritto allo sciopero; Considerato:
che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale e' attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nonche' da una regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70;
che la predetta regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda:
dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera A);
individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art.11, lettera B), nonche' delle seguenti modalita' operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16);
i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi ...);
procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;
procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;
criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza;
garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi;
eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali;
in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessita', di animali vivi, di merci deperibili, nonche' per la continuita' delle attivita' produttive;
individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero;
individuazione dei servizi da garantire in occasione dello sciopero di cui all'art. 15.
che l'art. 10, lettera A), stabilisce, anche, che «in via sperimentale l'area del bacino di utenza coincidera' con l'area territoriale di operativita' dell'azienda interessata dallo sciopero»;
che l'accordo raggiunto tra l'azienda AIR Autoservizi Irpini S.p.A. di Avellino e le Organizzazioni sindacali in data 21 e 22 febbraio 2006 si conforma alla legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nonche' alla regolamentazione provvisoria in ordine ai requisiti necessari indicati nel punto 2 del «considerato» nella parte relativa alla determinazione delle fasce, durante le quali deve essere assicurato il servizio completo, nonche' a quelli sulle altre modalita' operative da assicurare in occasione di scioperi;
Considerato altresi':

che, a seguito dell'istruttoria svolta, non sono emerse, allo stato, nuove esigenze da parte dell'utenza tali da rendere opportuna una revisione dell'accordo oggetto della presente delibera;
che, peraltro, tale necessita' e' stata ravvisata solo da una parte delle sigle sindacali presenti in azienda e, precisamente, dalle Segreterie provinciali di Avellino delle Organizzazioni sindacali UILTRASPORTI e FAISA CISAL, ma non dalle Segreterie provinciali di Avellino delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL e UGL, pure firmatarie del medesimo accordo;
Rilevato che le fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo individuate nell'accordo oggetto della presente valutazione sono: dalle ore 6.00 alle ore 8.00, dalle ore 13.00 alle ore 15.00, dalle ore 17.00 alle ore 19.00;
Precisato che, per tutti gli ulteriori profili considerati dall'art. 2 della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., ma non disciplinati nell'accordo in esame, restano in vigore le regole contenute nella menzionata Regolamentazione provvisoria del settore;

Valuta idoneo
ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, l'accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili e sulle altre misure da garantire in caso di sciopero del personale concluso in data 21 e 22 febbraio 2006 dalla azienda AIR Autoservizi Irpini S.p.A. di Avellino con le Segreterie provinciali di Avellino delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL, UGL e FAISA CISAL;

Dispone
la comunicazione della presente delibera alla azienda AIR Autoservizi Irpini S.p.A. di Avellino, alle Segreterie provinciali di Avellino delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL, UGL e FAISA CISAL e, per opportuna conoscenza, al Prefetto di Avellino, nonche' l'inserimento sul sito Internet della Commissione.
Dispone inoltre la pubblicazione della presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 aprile 2011

Il presidente: Pitruzzella
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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