Gazzetta n. 125 del 31 maggio 2011 (vai al sommario) |
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LEGGE 18 maggio 2011, n. 76 |
Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attivita' svolte dalla medesima Biblioteca. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
1. Il contributo alla Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza di cui all'articolo 1 della legge 13 novembre 2002, n. 260, e' incrementato di un importo pari a 700.000 euro per l'anno 2011 e a 1.682.190 euro annui a decorrere dall'anno 2012.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il testo dell'articolo 1 della legge 13 novembre 2002, n. 260 (Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza), e' il seguente: «Art. 1. - Il contributo dello Stato previsto in favore della Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" di Monza dall'articolo 1 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, e' stabilito nell'importo annuo di 4.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2003.».
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| Art. 2
1. All'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' per potenziare la rete dei centri di consulenza tiflodidattica allo scopo di garantire la copertura dell'intero territorio nazionale»; b) al comma 2, dopo le parole: «sussidi didattici speciali» sono inserite le seguenti: «fruibili dagli alunni minorati della vista anche in forma di supporto digitale»; c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Per le finalita' di cui al comma 2, la Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" puo' stipulare convenzioni con le amministrazioni locali e con altre istituzioni pubbliche e private per il potenziamento della propria rete di centri di produzione impegnati nell'editoria scolastica».
Note all'art. 2: - Il testo dell'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52 (Adeguamento del contributo statale a favore della Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita»), come modificato dalla presente legge, e' il seguente: «Art. 3. 1. Per la realizzazione dei suoi programmi e per gli scopi di cui all'articolo 2, la Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita», ove ne ravvisi l'esigenza e l'utilita', puo' istituire in ambito regionale, provinciale o nei comuni con popolazione superiore a trecentomila abitanti propri centri di distribuzione o di produzione; puo' altresi' stipulare apposite convenzioni con biblioteche e idonei centri di produzione specializzati, localmente esistenti, per assicurare sull'intero territorio nazionale un piu' adeguato, tempestivo e omogeneo servizio nonche' per potenziare la rete dei centri di consulenza tiflodidattica allo scopo di garantire la copertura dell'intero territorio nazionale. 2. Le amministrazioni locali e le altre istituzioni competenti per legge a garantire il diritto allo studio agli alunni non vedenti delle scuole di ogni ordine e grado, o agli studenti non vedenti iscritti a corsi universitari o di formazione professionale, possono stipulare apposite convenzioni con la Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita", per la fornitura di sussidi didattici speciali fruibili dagli alunni minorati della vista anche in forma di supporto digitale, il cui elenco dettagliato deve essere trasmesso entro il 15 giugno di ogni anno, per ciascun alunno non vedente frequentante le scuole elementari e medie di primo e secondo grado, ed entro i quindici giorni successivi alla comunicazione da parte dei responsabili d'istituto, per gli studenti non vedenti frequentanti corsi universitari o corsi di formazione professionale. 2-bis. Per le finalita' di cui al comma 2, la Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" puo' stipulare convenzioni con le amministrazioni locali e con altre istituzioni pubbliche e private per il potenziamento della propria rete di centri di produzione impegnati nell'editoria scolastica. 3. Per gli adempimenti di cui al comma 2 i direttori dei circoli didattici e i presidi delle scuole medie di primo e secondo grado hanno l'obbligo di effettuare, entro il 31 maggio di ogni anno, le necessarie comunicazioni relative alla frequenza da parte di alunni non vedenti alle amministrazioni di cui al citato comma 2; alla medesima comunicazione sono tenuti i responsabili degli istituti universitari, o degli istituti nei quali si svolgono corsi di formazione professionale, frequentati da studenti non vedenti, entro i quindici giorni successivi alla formazione dei piani di studio e all'adozione o indicazione dei relativi testi.».
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| Art. 3
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 700.000 euro per l'anno 2011 e a 1.682.190 euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede, per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 18 maggio 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Alfano
LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 2064): Presentato dall'on. Paolo Grimoldi ed altri in data 15 gennaio 2009. Assegnato alla VII Commissione (cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 17 febbraio 2009 con pareri delle Commissioni I, V, XII e Questioni regionali. Esaminato dalla VII Commissione, in sede referente , il 21 e 28 ottobre 2009; il 5 novembre 2009, il 21 e 27 gennaio 2010; il 10 febbraio 2010. Assegnato nuovamente alla VII Commissione (cultura, scienza e istruzione), in sede legislativa, il 15 aprile 2010 con pareri delle Commissioni I, V, XII e Questioni regionali Esaminato dalla VII Commissione, in sede legislativa, il 21 e 27 aprile 2010 ed approvato il 28 aprile 2010. Senato della Repubblica (atto n. 2146): Assegnato alla 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali), in sede referente, il 4 maggio 2010 con pareri delle Commissioni 1ª e 5ª. Esaminato dalla 7ª Commissione, in sede referente, il 7 luglio 2010; il 15 settembre 2010; il 12 ottobre 2010; il 23 novembre 2010; il 18 gennaio 2011; il 23 febbraio 2011. Esaminato in aula il 22 febbraio 2011 ed approvato il 2 marzo 2011. Camera dei deputati (atto n. 2064-B): Assegnato alla VII Commissione (cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 7 marzo 2011 con pareri delle Commissioni I e V. Esaminato dalla VII Commissione, in sede referente , il 16, 23 e 30 marzo 2011; il 13 aprile 2011. Assegnato nuovamente alla VII Commissione (cultura, scienza e istruzione), in sede legislativa, il 14 aprile 2011 con pareri delle Commissioni I e V. Esaminato dalla VII Commissione, in sede legislativa, ed approvato il 19 aprile 2011.
Note all'art. 3: - Il testo dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' il seguente: «Art. 10. - Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi. 1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche: a) nell'allegato 1, le parole: "20 dicembre 2004" e "30 dicembre 2004", indicate dopo le parole: "seconda rata" e: "terza rata", sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "31 maggio 2005" e "30 settembre 2005"; b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: "30 giugno 2005", inserite dopo le parole: "deve essere integrata entro il", sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2005"; c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: "30 giugno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2005". 2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005 dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente, della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano dettato una diversa disciplina. 3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive modificazioni, e' abrogato. 4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto. 5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali di politica economica", alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
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