Gazzetta n. 125 del 31 maggio 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 23 dicembre 2010
Definizione delle linee generali d'indirizzo della programmazione delle Universita' per il triennio 2010-2012. (Decreto n. 50).


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008 n. 85, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 e, in particolare, l'art. 1, commi 1 e 5, con il quale e' stato, rispettivamente, istituito il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca e sono state trasferite allo stesso le funzioni del Ministero dell'Universita' e della Ricerca;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 (regolamento relativo alla programmazione del sistema universitario), e in particolare, l'art. 2, comma 5, lettera a), c) e d), con il quale sono dettate disposizioni, rispettivamente, per l'istituzione di nuove Universita' statali, per l'istituzione di nuove Universita' non statali e per la soppressione di Universita';
Visto l'art. 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 4, comma 1-bis, della legge 14 maggio 2005, n. 80 (relativo alla formazione universitaria a distanza), il quale ha, fra l'altro, disposto che per le Universita' telematiche trova applicazione "quanto previsto ... dall'art. 2, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25" e cioe' la stessa norma relativa alla istituzione delle Universita' non statali nell'ambito della programmazione;
Visto l'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005 n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e in particolare:
- il comma 1, il quale prevede che "le Universita', anche al fine di perseguire obiettivi di efficienza e qualita' dei servizi offerti, entro il 30 giugno di ogni anno, adottano programmi triennali coerenti con le linee generali d'indirizzo definite con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, sentiti la Conferenza dei Rettori delle Universita' italiane, il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio nazionale degli studenti universitari ... I predetti programmi delle Universita' individuano in particolare:
a) i corsi di studio da istituire e attivare nel rispetto dei requisiti minimi essenziali in termini di risorse strutturali ed umane, nonche' quelli da sopprimere;
b) il programma di sviluppo della ricerca scientifica;
c) le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti;
d) i programmi di internazionalizzazione;
e) il fabbisogno di personale docente e non docente a tempo sia determinato che indeterminato, ivi compreso il ricorso alla mobilita'.";
- il comma 2, il quale prevede che "i programmi delle Universita' di cui al comma 1, ... sono valutati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca e periodicamente monitorati sulla base di parametri e criteri individuati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, avvalendosi del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, sentita la Conferenza dei Rettori delle Universita' Italiane ...";
- il comma 3, che abroga le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998 n. 25, ad eccezione dell'art. 2, commi 5, lettere a), b), c) e d), 6, e 7 nonche' dell'art. 3 e dell'art. 4;
Vista la legge 16 gennaio 2006, n. 18, con la quale e' stato riordinato il Consiglio universitario nazionale (CUN) e, in particolare, l'art. 2, comma 2, il quale dispone che il Ministero "richiede il parere del CUN sugli obiettivi della programmazione universitaria ... dopo l'acquisizione dei previsti pareri di altri organi";
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, la quale prevede, all'art. 1, comma 2, che il Ministero "da' attuazione all'indirizzo e al coordinamento nei confronti delle Universita' ... nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'art. 33 della Costituzione", e che, pertanto, la valutazione dei programmi di cui trattasi non puo' che essere effettuata ex post, mediante il monitoraggio e la valutazione dei risultati dell'attuazione dei medesimi;
Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
Visto, in particolare, l'art. 2, commi 138-142, della legge n. 286/2006, che, nel prevedere la costituzione "dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)", dispone (comma 141) che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di istituzione dell'ANVUR di cui al comma 140, contestualmente alla effettiva operativita' della stessa, e' soppresso il CNVSU;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, con il quale e' stato adottato il regolamento di istituzione dell'ANVUR e in particolare:
l'art. 2, comma 4, il quale dispone che l'ANVUR "svolge, altresi', i compiti di cui ... all'art. 1-ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito ... dalla legge 31 marzo 2005, n. 43....gia' attribuiti al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario";
l'art. 14, comma 2, il quale dispone che "a decorrere dalla data di insediamento del Consiglio direttivo (dell'ANVUR) e della nomina del Presidente sono soppressi (fra l'altro) il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ...";
l'art. 14, comma 3, il quale dispone che "allo scopo di facilitare la gestione della fase transitoria, i Presidenti (fra l'altro) dei soppressi Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario .... fanno parte .... del Consiglio direttivo (dell'ANVUR) durante il primo anno di attivita'";
Considerato che, in relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 141, della legge n. 286/2006 e dall'art. 14, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76/2010, i compiti attribuiti ai fini del presente decreto all'ANVUR sono svolti dal CNVSU fino alla data di insediamento del Consiglio direttivo e della nomina del Presidente della stessa;
Visto, altresi', l'art. 2, comma 148, della stessa legge n. 286/2006, il quale dispone che "fino alla data di entrata in vigore del regolamento (previsto dallo stesso), non puo' essere autorizzata l'istituzione di nuove Universita' telematiche";
Visto l'art. 2 (misure per la qualita' del sistema universitario) del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, il quale prevede misure "al fine di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo delle attivita' delle universita' statali e di migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse ... prendendo in considerazione:
a) la qualita' dell'offerta formativa e i risultati dei processi formativi;
b) la qualita' della ricerca scientifica;
c) la qualita', l'efficacia e l'efficienza delle sedi didattiche";
Viste le Linee guida del Governo per l'Universita', in data 6 novembre 2008;
Vista la ministeriale n. 160 del 4 settembre 2009, relativa ad interventi per la razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa nella prospettiva dell'accreditamento dei corsi di studio;
Sentiti i pareri resi dal Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU), in data 8 novembre 2010, dalla Conferenza dei Rettori delle Universita' Italiane (CRUI), in data 17 dicembre 2010;
Sentito, da ultimo, il parere reso dal Consiglio Universitario Nazionale (CUN), in data 17 dicembre 2010;

Decreta:

Art. 1

Linee generali d'indirizzo

1. In relazione a quanto previsto dall'art. 1-ter (programmazione e valutazione delle Universita'), comma 1, del decreto legge 31 gennaio 2005 n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, con il presente decreto sono definite le linee generali d'indirizzo della programmazione delle Universita' per il triennio 2010-2012. Le linee generali d'indirizzo definiscono gli obiettivi da raggiungere, riportati nell'allegato A), con le connesse indicazioni operative, riportate nell'Allegato B); tali allegati sono parti integranti del presente decreto.
2. Le linee generali d'indirizzo di cui al comma 1 sono in particolare finalizzate ad incentivare l'efficienza e la qualita' dei servizi offerti dal sistema universitario anche secondo quanto, da ultimo, previsto dall'art. 2 (misure per la qualita' del sistema universitario) del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e dalle Linee guida del Governo per l'Universita' in data 6 novembre 2008, richiamati nelle premesse.
 
Art. 2

Programmazione delle Universita'

1. Le Universita' adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo di cui all'art. 1.
2. Attesa l'esigenza di dare alle Universita' il tempo occorrente per predisporre i propri programmi avendo come necessario riferimento anche gli Indicatori con i quali i risultati dell'attuazione degli stessi saranno valutati, i programmi relativi al triennio 2010-2012 sono adottati dalle Universita' entro 90 giorni dalla data della registrazione del decreto di cui al successivo art. 3, comma 2.
3. Successivamente, entro il 30 giugno di ciascun anno, le Universita' potranno adeguare i propri programmi anche in relazione al monitoraggio e alla valutazione di cui al successivo art. 3.
 
Art. 3

Monitoraggio, valutazione e ripartizione delle risorse

1. Il Ministero, avvalendosi dell'ANVUR, monitora e valuta ex post i programmi delle Universita', prendendo in considerazione i risultati dell'attuazione degli stessi, facendo riferimento ai miglioramenti o ai peggioramenti che caratterizzano gli esiti delle attivita' di ciascuna Universita', ovvero, al fine di incentivare l'attuazione di azioni coordinate fra le Universita' con sede nella medesima regione, facendo riferimento ai miglioramenti o ai peggioramenti che caratterizzano gli esiti complessivi delle attivita' delle Universita' di ciascuna regione, tenuto conto dell'apporto dato da ogni singolo Ateneo, come precisato nel decreto del Ministro di cui al successivo comma 2.
2. I parametri e i criteri per il monitoraggio e la valutazione di cui al comma 1, sono definiti mediante indicatori quali-quantitativi, nel seguito denominati Indicatori, e sono individuati nel decreto del Ministro di cui all'art. 1-ter, comma 2, della legge n. 43/2005. I predetti Indicatori, coerenti con quanto previsto alle lettere a.), b) e c.), di cui art. 2 (misure per la qualita' del sistema universitario) del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, sono altresi' utilizzati ai fini della definizione dei criteri di ripartizione delle risorse di cui allo stesso art. 2.
3. Al fine di tenere conto delle diversita' dimensionali e di prestazione delle Universita', gli Indicatori individuati nel decreto di cui al comma 2 del presente articolo sono ponderati, con le modalita' indicate nello stesso decreto, mediante l'utilizzazione del modello per la ripartizione del fondo di finanziamento ordinario alle Universita', rispettivamente, statali e non statali, di seguito denominato Modello. Per gli Istituti universitari statali ad ordinamento speciale (Scuole superiori, Scuole di dottorato e Universita' per stranieri), per i quali il predetto Modello non e' utilizzabile, tali Indicatori sono ponderati, con le stesse modalita', mediante le percentuali di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario relative agli stessi.
4. Secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, ai fini dell'attuazione dei precedenti commi del presente articolo sono prioritariamente destinate le risorse finanziarie iscritte nel capitolo 1690 (fondo per la programmazione....) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, per l'anno 2010, pari a 64.323.433 e quelle che saranno definite nei corrispondenti capitoli per gli anni 2011 e 2012. Al fine di tenere conto della diversa entita' dei trasferimenti ministeriali per il funzionamento, tali risorse sono suddivise fra le Universita' statali (ivi compresi gli Istituti ad ordinamento speciale) e le Universita' non statali in due quote proporzionali al relativo fondo di finanziamento ordinario. Agli Istituti universitari statali ad ordinamento speciale, tenuto conto della loro specificita', e' riservata una percentuale delle risorse pari a quella attribuita complessivamente agli stessi a valere sul fondo di finanziamento ordinario, distintamente per le Scuole Superiori e le Scuole di dottorato e per le Universita' per stranieri.
5. Le risorse di cui al comma 4 relative agli anni 2011 e 2012 sono ripartite, all'inizio di ciascun anno, secondo le modalita' indicate nel decreto di cui al comma 2
a) fra le Universita', sulla base delle variazioni degli indicatori ponderate con il Modello;
b) fra gli Istituti universitari statali ad ordinamento speciale sulla base delle variazioni degli indicatori ponderate con le percentuali di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario relativo agli stessi.
6. Attesa la ridotta entita' delle risorse disponibili per gli anni 2011 e 2012 e l'esigenza di concentrare la destinazione delle stesse al conseguimento di determinati obiettivi, con il decreto di cui al comma 2 possono essere altresi' stabilite, ponderazioni differenziate da attribuire ai risultati nelle cinque diverse aree di attivita' alle quali si riferiscono le linee generali di indirizzo di cui al presente decreto, tenuto comunque conto delle specificita' degli Istituti universitari statali ad ordinamento speciale.
7. Considerato che i risultati dell'attuazione dei programmi delle Universita' relativi al 2009, ultimo anno del precedente triennio di programmazione 2007-2009, devono essere valutati, le risorse di cui al comma 4 relative all'anno 2010 sono ripartite sulla base delle variazioni degli stessi indicatori di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 2007, n. 506 (Indicatori per la valutazione dei risultati della attuazione della programmazione 2007-2009), con le modalita' indicate nello stesso DM. n. 506/2007. A tal fine sono prese in considerazione le differenze tra i valori dei singoli Indicatori di risultato relativi alla fine del 2009 e quelle relative alla fine del 2008 (ultimo anno che e' stato preso in considerazione nel precedente triennio di programmazione), ponderate con il Modello utilizzato per la ripartizione del fondo di finanziamento ordinario nell'anno 2009 (ovvero, per gli Istituti ad ordinamento speciale, con le percentuali di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario nello stesso anno 2009), nonche' le medesime ponderazioni che sono state gia' attribuite dagli Atenei per ciascuna area di attivita' in attuazione dell'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale n. 362/2007.
 
Art. 4

Fusioni e federazioni di Universita'

1. Attesa l'esigenza prioritaria di avviare nel presente triennio di programmazione, in coerenza con le Linee guida del Governo, una razionalizzazione del sistema universitario, finalizzata, nell'interesse degli studenti, a garantire la qualita' degli studi superiori, nonche' un piu' efficiente utilizzo delle risorse, con successivi decreti, da inviare alla Corte dei Conti, sentiti CRUI, CUN e CNSU, sono definiti criteri e modalita' per la fusione, ai sensi dell'art. 2, comma 5, lettere a) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, tra Atenei (ivi compresi gli istituti ad ordinamento speciale) aventi sede prioritariamente nella medesima citta' o, se non oggettivamente possibile, nella medesima regione.
2. Al fine di migliorare l'efficienza e la qualita' della didattica, della ricerca e della gestione, di razionalizzare la distribuzione delle sedi universitarie e di ottimizzare l'utilizzazione delle strutture universitarie, con successivi decreti, da inviare alla Corte dei Conti, sentiti CRUI, CUN e CNSU, sono definiti criteri e modalita' per la federazione di due o piu' Universita' aventi sede prioritariamente nella medesima citta' o, se non oggettivamente possibile, nella medesima regione, o se non oggettivamente possibile, in regioni confinanti.
 
Art. 5

Nuove Universita' statali

1. Per le medesime motivazioni di cui all'art. 4, nel corso degli anni 2010-2012 non si da' luogo alla istituzione di nuove Universita' statali (ivi compresi gli Istituti ad ordinamento speciale), se non ad esito dei processi di razionalizzazione e riorganizzazione di cui allo stesso art. 4.
2. Con successivi DDMM, da inviare alla Corte dei Conti, possono essere definiti, sentiti CRUI, CUN e CNSU, criteri e modalita' per la trasformazione in Universita' statali di Universita' non statali di cui all'art. 6.
 
Art. 6

Nuove Universita' non statali

1. Con successivi DD.MM., da inviare alla Corte dei Conti, in relazione al perseguimento di obiettivi di maggiore qualificazione e diversificazione del sistema universitario, puo' essere disposta, ai sensi dell'art. 2, comma 5, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, previa relazione tecnica favorevole dell'ANVUR di cui al successivo comma 3, e comunque senza oneri a carico del fondo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243 e del fondo di cui all'art. 5, comma 1, lett c.), della legge 24 dicembre 1993, n. 537:
a) l'istituzione di nuove Universita' non statali, sulla base di proposte di soggetti pubblici e privati che prevedano corsi di laurea e di laurea magistrale con insegnamenti prevalentemente in lingua inglese, rivolti prioritariamente a studenti extracomunitari, finalizzati a soddisfare fabbisogni formativi del mondo del lavoro, a livello internazionale, non soddisfatti dagli attuali corsi di studio;
b) l'istituzione come Universita' non statali delle filiazioni italiane di Universita' straniere, a condizione che i titoli rilasciati in Italia siano stati dichiarati ammissibili alle procedure di riconoscimento in attuazione della legge 11 luglio 2002, n. 148 e del relativo regolamento adottato con decreto ministeriale 26 aprile 2004, n. 214, da almeno un triennio dalla data del presente decreto. Le relative proposte sono formulate d'intesa con l'Universita' straniera, in ordine anche alla cessazione della filiazione contestualmente all'adozione del predetto decreto ministeriale di istituzione della nuova Universita' italiana.
2. Le proposte di cui al comma 1 sono presentate, corredate dalla documentazione indicata all'allegato C del presente decreto (che e' parte integrante dello stesso), ai Comitati regionali (ovvero provinciali) di coordinamento competenti per territorio ai fini del motivato parere degli stessi e del successivo invio al Ministero per il seguito di competenza. I termini improrogabili di presentazione delle proposte e dei pareri dei Comitati regionali sono stabiliti con successivo D.M., da pubblicare nella G.U., successivamente alla data di insediamento del Consiglio direttivo e della nomina del Presidente dell'ANVUR e nei termini indicati al seguente comma 3.
3. Le proposte presentate nei termini di cui al comma 2 sono oggetto di relazione tecnica dell'ANVUR, ai sensi dell'art. 2, comma 138 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e dell'art. 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, volta ad accertare il possesso di risorse adeguate a sostenere l'avvio e il corretto funzionamento nel tempo dei corsi di studio, sulla base di standard quali-quantitativi definiti e resi pubblici preventivamente all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dall'ANVUR stessa.
4. Con il decreto ministeriale di istituzione delle Universita' di cui al comma 1 viene contestualmente disposta la approvazione dello statuto e, previo parere del Consiglio universitario nazionale, del regolamento didattico d'Ateneo. Al termine del terzo, del quinto e del settimo anno di attivita', l'ANVUR provvede ad effettuare una valutazione complessiva dei risultati conseguiti dalle predette Universita' nelle attivita' di didattica e di ricerca. Nei casi di valutazione negativa da parte dell'ANVUR al termine del settimo anno di attivita', con decreto del Ministro viene disposta la soppressione dell'Universita', secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 5, lettera d.) del decreto del Presidente della Repubblica n. 25/1998.
5. Fermo restando quanto disposto all'art. 2, comma 148, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, considerata l'esigenza di procedere preliminarmente al riassetto delle Universita' telematiche attualmente esistenti mediante l'adozione del regolamento previsto dallo stesso art. 2, comma 148, della legge n. 286/2006, in corso di definizione, nel presente triennio di programmazione non si da' comunque luogo alla istituzione di nuove Universita' non statali telematiche.
6. (Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).
 
Art. 7

Disposizioni finali

1. Considerata l'esigenza di assicurare continuita' all'azione programmatoria, le linee generali d'indirizzo di cui all'art. 1 del presente decreto trovano comunque applicazione fino alla adozione del decreto ministeriale con il quale sono definite le linee generali d'indirizzo della programmazione per il successivo triennio 2013-2015.
2. In relazione a quanto indicato nelle premesse, i compiti attribuiti ai fini del presente decreto all'ANVUR sono svolti, con l'eccezione di quelli di cui all'art. 6, dal CNVSU fino alla data di insediamento del Consiglio direttivo e della nomina del Presidente della stessa.
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei Conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 23 dicembre 2010

Il Ministro: Gelmini

Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2011 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 243 Ammesso al visto e conseguente registrazione, con esclusione: del comma 6 dell'art. 6. (Adunanza 24 marzo 2011 - C.d.c. - Sez. Centrale Contr. Stato)
 
Allegato A DM relativo alle linee generali di indirizzo per il triennio
2010-2012 - Obiettivi (art. 1-ter, comma 1, del decreto legge 31
gennaio 2005 n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43) Linee generali d'indirizzo
§ 1) Le seguenti linee generali d'indirizzo per il periodo 2010-2012 individuano gli obiettivi da raggiungere e le possibili linee d'azione per il loro perseguimento, con le connesse indicazioni operative, con riferimento, in particolare, alle aree di attivita' di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'art. 1-ter, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43. Nel sub allegato A) viene riportato un diagramma nel quale sono sintetizzate le fasi e i vari attori del processo di programmazione.
§ 2) Tenuto conto della restrizione delle risorse finanziarie disponibili per il sistema universitario nel corrente triennio 2010-2012, si sottolinea ancor piu' la necessita' che le Universita' adottino, in coerenza con le predette linee d'indirizzo, un piano strategico, valutando attentamente al proprio interno le priorita' degli interventi da attuare
§ 3) I risultati della attuazione dei programmi delle Universita' sono valutati ai fini della allocazione delle risorse relative agli anni 2011 e 2012 di cui all'art. 3, comma 4, del presente decreto, sulla base di parametri e criteri (Indicatori) da definire con apposito decreto.
§ 4) A tal fine, il Ministero, come per il precedente triennio, rende disponibili quadri informativi affidabili e costantemente aggiornati che consentano di monitorare l'andamento dei risultati conseguiti. Tali informazioni, da assumere a supporto delle azioni del Ministero e di ogni singolo Ateneo, sono rese pubblicamente consultabili.
§ 5) Sono pertanto ulteriormente potenziati gli strumenti di monitoraggio dell'andamento delle attivita' e dei risultati del sistema, provvedendo alla completa attivazione di tutte le Banche dati del Ministero, nonche' alla integrazione e alla interoperativita' delle stesse:
la Banca dati dell'offerta formativa;
l'Anagrafe nazionale degli studenti, da integrare, previa modifica del decreto ministeriale 30 aprile 2004, n. 9, con gli studenti iscritti ai corsi di dottorato;
l'Anagrafe dei laureati (v. anche § 16);
l'Anagrafe nominativa dei professori ordinari e associati e dei ricercatori, contenente per ciascun soggetto l'elenco delle pubblicazioni scientifiche prodotte;
gli Archivi del personale e delle spese correlate, nonche' delle procedure concorsuali. a) i corsi di studio da istituire e attivare nel rispetto dei
requisiti minimi essenziali in termini di risorse strutturali ed
umane, nonche' quelli da sopprimere
§ 6) Le Universita' sono invitate a orientare i loro programmi, con interventi di razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa - anche al fine di migliorare la qualita', l'efficacia e l'efficienza delle sedi didattiche in coerenza con quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, nel rispetto delle indicazioni operative riportate nell'Allegato B.
§ 7) Per razionalizzazione si intende l'insieme degli interventi mirati a ottimizzare e bilanciare il rapporto tra il numero dei corsi e il numero degli studenti - in relazione alle risorse disponibili e al bacino d'utenza - in modo da:
rendere coerenti le dimensioni, in termini di studenti immatricolati, dei corsi di studio con le numerosita' di riferimento delle rispettive classi, al fine di minimizzare il numero di corsi (non specifici) con basso numero di iscritti ed evitando altresi' i casi di sovraffollamento. Le Universita' procedono, in ogni caso, alla disattivazione dei corsi con numerosita' di studenti inferiori alle numerosita' minime delle rispettive classi, nei termini indicati nel decreto ministeriale relativo ai requisiti necessari alla attivazione dei corsi di studio in coerenza con quanto indicato nella ministeriale n. 160 del 4 settembre 2009;
ridurre la disseminazione territoriale di sedi didattiche non coerenti col bacino d'utenza e in assenza di stabilita' delle strutture necessarie per le attivita' didattiche secondo quanto indicato al § 29.
§ 8) Per qualificazione, si intende l'insieme degli interventi mirati a promuovere la qualita' dell'offerta formativa e la sua coerenza con le potenzialita' di ricerca, la tradizione scientifica dell'Ateneo e il relativo inserimento nella comunita' scientifica internazionale, in modo da:
rafforzare i corsi di studio caratterizzati da piu' ampi margini di risorse di docenti di ruolo rispetto a quelle essenziali indicate quali "requisiti necessari" e in coerenza con i settori scientifico disciplinari di base e caratterizzanti dei corsi stessi;
incrementare il grado di attrattivita' dei corsi di laurea magistrale nei confronti dei migliori laureati in altri Atenei.
§ 9) Anche in relazione al perseguimento dei predetti obiettivi, si richiama l'attenzione degli Atenei (v. art. 1, comma 2, della legge 4 novembre 2005, n. 230) sulla necessita' che i contenuti delle attivita' formative da erogare siano definiti dalle competenti strutture didattiche in modo:
coordinato, al fine di evitare ridondanze o carenze nello svolgimento dei programmi dei corsi di studio;
coerente con gli obiettivi formativi dichiarati nel RAD;
congruo, ove opportuno, con profili culturali e professionali richiesti dal mondo del lavoro e delle professioni. b) il programma di sviluppo della ricerca scientifica
§ 10) Obiettivo fondamentale per le Universita', quali sedi primarie della ricerca scientifica, e' il perseguimento dell'avanzamento della conoscenza, la quale non puo' prescindere dal potenziamento dei risultati della ricerca libera e di base. Alle Universita' e' inoltre richiesto di concorrere - in coerenza con le "Linee Guida del Governo per il settore della ricerca scientifica e tecnologica" e le priorita' indicate nel Programma Nazionale per la Ricerca 2010-2012 - insieme al sistema delle imprese, all'incremento della competitivita' del Paese.
§ 11) A tal fine le Universita' sono invitate a porre particolare attenzione a promuovere e sostenere:
i rapporti tra Universita' ed impresa, anche attraverso il potenziamento degli Industrial liaison office (ILO) a livello regionale/provinciale, e, comunque, con il coinvolgimento, anche finanziario, di strutture territoriali /camere di commercio, al fine di assicurare una maggiore stabilita' dell'iniziativa nel tempo e a servizio del territorio;
l'incremento delle risorse disponibili per la ricerca scientifica;
l'incremento della produttivita' scientifica dei professori e dei ricercatori. A tale riguardo va ricordato che e' in corso di costituzione la Anagrafe nominativa dei professori ordinari e associati e dei ricercatori, contenente per ciascun soggetto l'elenco delle pubblicazioni scientifiche prodotte di cui all'art. 3-bis del decreto-legge 10 novembre 2008, n.180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.
§ 12) Si ritiene in ogni caso assolutamente prioritario per lo sviluppo della ricerca scientifica in questa fase il potenziamento della formazione per la ricerca e in particolare del dottorato di ricerca. Al riguardo, e' necessario che gli Atenei adottino interventi che favoriscano:
la riduzione dei corsi di dottorato, e delle eventuali articolazioni in curricula, con basso numero di iscritti e l'incremento del numero di borse di studio attribuite a ciascun corso;
l'incremento di corsi di dottorato di ricerca in ambiti scientifici di interesse del sistema produttivo, mantenendo il collegamento con le imprese anche attraverso l'istituzione di specifiche borse di studio.
§ 13) Si tiene conto dei risultati dell'attuazione degli interventi di cui al precedente paragrafo anche ai fini della attribuzione delle risorse per il conferimento delle borse di dottorato, nella misura e con le modalita' definite nel decreto relativo ai criteri per la ripartizione di tale fondo.
§ 14) In relazione a quanto sopra, si sta inoltre procedendo alla definizione di criteri per la costituzione all'interno degli Atenei di scuole di dottorato (con esclusione, comunque, di un organico specifico della Scuola), attraverso la modifica del decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224 (regolamento in materia di dottorato di ricerca), Le Universita' possono inoltre costituire, nel proprio ambito, scuole superiori (sempre con esclusione di un organico specifico della scuola), sulla base di criteri definiti con DM, sentita l'ANVUR. c) le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei servizi e degli
interventi a favore degli studenti
§ 15) Le Universita' sono tenute ad adottare azioni specifiche per assicurare un piu' stretto rapporto con la scuola secondaria superiore. Gli Atenei sono in particolare invitati a sostenere la progettazione e la partecipazione agli Istituti tecnici superiori (ITS) secondo le linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, favorendo, tra l'altro, il successivo riconoscimento dei crediti acquisiti presso tali Istituzioni, per l'eventuale successiva integrazione e approfondimento della preparazione degli studenti nei corsi universitari, ai quali gli stessi possono successivamente immatricolarsi. A tale riguardo, le Universita' sono anche invitate, al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dei propri processi formativi, a considerare la disattivazione di quei corsi di laurea con obiettivi formativi esclusivamente professionalizzanti che possono essere piu' appropriatamente conseguiti presso gli ITS.
Anche per tali finalita', vanno potenziati i servizi di orientamento agli studenti e attuate iniziative specifiche per sostenere e favorire:
la formazione integrativa degli studenti, in particolare mediante l'istituzione di corsi di recupero dei "debiti" iniziali;
l'incremento, la formazione e la selezione dei tutor;
i rapporti con il mondo del lavoro, in particolare attraverso le esperienze di stage sia durante il percorso di studi che dopo la laurea e la formazione permanente e/o riqualificazione di iscritti anche se gia' in possesso di titolo di studio universitario;
la progressiva "dematerializzazione delle procedure" relative ai servizi per gli studenti, mediante la digitalizzazione della documentazione relativa.
L'opportuna integrazione degli interventi sopraindicati e' finalizzata, fra l'altro, al conseguimento dei seguenti obiettivi:
la riduzione dei tassi d'abbandono e del numero degli studenti che non concludono il percorso formativo nei termini, senza compromettere la serieta' nella valutazione del profitto degli studenti;
l'inserimento nel mondo del lavoro dei laureati in minore tempo e in coerenza con le competenze acquisite.
§ 16) Nell'ottica del potenziamento degli strumenti di monitoraggio dell'andamento delle attivita' e dei risultati del sistema (v. § 5), anche al fine di consentire la valutazione dei risultati conseguiti dagli Atenei in relazione ai tempi di inserimento lavorativo dei propri laureati, il Ministero provvede inoltre alla completa attivazione dell'Anagrafe dei laureati, utilizzando le attivita' e le modalita' di indagine svolte dal Consorzio interuniversitario Alma Laurea, secondo quanto previsto dall'art. 1-bis, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito dalla legge 11 luglio 2003, n. 170 e in coerenza con il decreto ministeriale 30 aprile 2004. d) i programmi di internazionalizzazione
§ 17) L'internazionalizzazione dell'Universita' italiana e' da ritenersi obiettivo strategico da perseguire in coerenza con gli impegni assunti nella dichiarazione di Bologna e con gli indirizzi della Commissione europea.
Per questo motivo, i programmi degli Atenei dovrebbero mirare a:
rendere piu' attrattiva la loro offerta formativa per gli studenti stranieri, in particolare nei corsi di laurea magistrale e di dottorato;
sostenere la mobilita' degli studenti italiani verso Atenei di altri Paesi anche nell'ambito del Programma Erasmus e Erasmus Mundus.
§ 18) Per quanto concerne la internazionalizzazione della ricerca, si ritiene che sia importante per le Universita' sostenere i programmi di collaborazione internazionale, anche favorendo gli scambi di ricercatori. Si ritiene in ogni caso indispensabile aumentare la competitivita' della ricerca condotta nel Paese, anche incrementando la acquisizione di risorse mediante contratti/convenzioni ottenuti in sede internazionale. e) il fabbisogno di personale docente e non docente sia a tempo
determinato che indeterminato, ivi compreso il ricorso alla
mobilita'.
§ 19) La programmazione del fabbisogno del personale di cui art. 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 deve intendersi ricompresa nell'ambito della programmazione triennale delle Universita' di cui all'art. 1-ter della legge n. 43/2005. Per la valutazione ex ante e il relativo monitoraggio della compatibilita' finanziaria della programmazione del fabbisogno del personale universitario, il Ministero ha (gia' dal 2005) messo a punto una apposita procedura informatizzata (PROPER).
§ 20) La definizione dei programmi di fabbisogno di personale va strettamente correlata con i risultati da perseguire con il programma triennale e, a questo proposito, si ritiene opportuno indicare i seguenti obiettivi di sistema coerenti con quanto previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla legge n. 9 gennaio 2009, n. 1:
la compatibilita' finanziaria dei piani triennali del fabbisogno del personale universitario anche in rapporto con le entrate complessive dell'Ateneo;
il dimensionamento ottimale del rapporto studenti docenti, al fine di garantire la razionalizzazione delle facolta' (o competenti strutture didattiche);
la determinazione nella composizione per qualifica della docenza di una struttura a "piramide", al fine di garantire nel tempo sia adeguate possibilita' di accesso e di progressione nella carriera universitaria, sia la sostenibilita' finanziaria del reclutamento.
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B DM relativo alle linee generali di indirizzo per il triennio
2010-2012 - Indicazioni operative (art. 1-ter, comma 1, del
decreto-legge 31 gennaio 2005 n. 7, convertito nella legge 31 marzo
2005, n. 43) 1. Indicazioni generali su facolta' (o competenti strutture
didattiche) e corsi di studio
§ 21) L'art. 1-ter, comma 1, della legge n. 43/2005 dispone che "i programmi delle Universita' individuano in particolare (anche) i corsi di studio da ... sopprimere". Le Universita' possono pertanto autonomamente disporre nei propri programmi triennali la disattivazione di corsi di studio, nonche' di facolta' o competenti strutture didattiche, ancorche' istituiti da leggi o da provvedimenti relativi alla programmazione del sistema universitario adottati in attuazione della previgente normativa. L'eventuale personale reclutato e/o le strutture acquisite per tali corsi e facolta' con le eventuali risorse dedicate al riguardo permangono nella disponibilita' dell'Ateneo, per il perseguimento, comunque, dei propri fini istituzionali. Per favorire l'attuazione dei predetti processi di disattivazione di facolta' (o competenti strutture didattiche), sono altresi' stabiliti appositi incentivi nella ripartizione del fondo di finanziamento ordinario delle Universita' statali, che tengano conto dei processi di trasferimento in altra sede universitaria del personale docente afferente alle stesse.
§ 21--bis) In relazione all'attuale fase di riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e tenuto conto della necessaria integrazione che tale sistema deve avere con quello della formazione universitaria (v. § 15), con apposito decreto ministeriale e' costituito un gruppo di lavoro composto da esperti (1) con il compito di:
individuare eventuali classi o corsi di studio attivati presso le Universita' i cui obiettivi formativi possono essere raggiunti piu' adeguatamente presso gli ITS;
valutare gli esiti complessivi della riforma degli ordinamenti didattici universitari basata sulla serialita' dei percorsi formativi (cd. 3+2), in relazione alle diverse aree disciplinari, anche al fine di proporre (attraverso la modifica del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270) la eventuale costituzione, in ambiti specifici, di classi "a ciclo unico" in sostituzione delle attuali classi di primo e di secondo livello. 2.Indicazioni particolari su facolta' e corsi di studio
§ 22)Attesa l'esigenza di procedere, in relazione a quanto previsto dalla Linee guida del Governo, preliminarmente ad una razionalizzazione complessiva dell'offerta formativa degli Atenei, nel presente triennio di programmazione, a decorrere dalla data di adozione del presente decreto, non si puo' procedere alla istituzione e alla attivazione di nuove facolta' (o competenti strutture didattiche), con l'eccezione di quelle derivanti dall'accorpamento di facolta' (o competenti strutture didattiche) esistenti, previa integrazione del regolamento didattico d'Ateneo secondo le procedure previste dall'art. 11 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.
§ 23) Sentiti appositi gruppi di lavoro costituiti, con appositi DDMM (2) , da esperti, sono stabiliti, con successivi decreti adottati di concerto con il Ministero per la Salute, i criteri per la razionalizzazione dei corsi di studio di medicina e chirurgia, di odontoiatria e protesi dentaria e di medicina veterinaria e delle relative facolta' (o competenti strutture didattiche) attivati dalle Universita' statali. Le Universita' statali, nelle quali sono attivi facolta' e corsi in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria, che non soddisfano i criteri stabiliti dai predetti decreti, procedono alla graduale disattivazione di tali facolta' e corsi di studio, attraverso:
il blocco del turnover del personale docente nei relativi settori scientifico disciplinari;
l'adozione di politiche, finalizzate, d'intesa con le altre sedi universitarie, al sostegno dei processi di trasferimento del personale docente in servizio (con riferimento anche a quanto indicato al § 21);
la attivazione, nelle more, di corsi interateneo con le altre sedi universitarie.
In carenza dell'adozione dei predetti interventi da parte delle Universita' statali, si provvede alla riduzione dell'importo annuale dei trasferimenti a valere sul fondo per il finanziamento ordinario attribuito a ciascuna delle Universita' interessate, nella misura stabilita nel decreto relativo ai criteri di ripartizione di tale fondo. Considerata l'esigenza di precedere preliminarmente alla razionalizzazione dell'attuale offerta formativa nelle predette classi, nel periodo della presente programmazione non possono essere istituiti e attivati ulteriori corsi nelle stesse classi da parte delle Universita' statali, fatti salvi i corsi indicati al successivo § 31. Le Universita' non statali possono istituire nuovi corsi di studio nelle predette classi, subordinatamente ad autorizzazione ministeriale, previa relazione tecnica favorevole dell'ANVUR, sulla base di un piano di fattibilita' che preveda, fra l'altro, entro la durata normale del corso il raggiungimento dei requisiti necessari di docenza esclusivamente con docenza di ruolo nell'Ateneo.
§ 24) Anche tenuto conto degli esiti di quanto indicato al § 21-bis e in relazione alla operativita' della Anagrafe dei laureati (v. § 16), con decreto del Ministro, sentita l'ANVUR, sono individuate, per il presente periodo di programmazione (con l'esclusione dei corsi con la programmazione nazionale degli accessi):
a) le classi dei corsi di studio per le quali l'offerta (sia attuale che prevista) dei laureati e' da ritenere, piu' che sufficiente a soddisfare i relativi fabbisogni formativi del mondo del lavoro;
b) le classi dei corsi di studio per le quali l'offerta e' da ritenere inferiore o in linea con i relativi fabbisogni formativi del mondo del lavoro.
Le Universita' non possono istituire nel presente periodo di programmazione nuovi corsi di studio nelle classi di cui alla predetta lettera a); con riferimento ai corsi nelle classi di cui alla lettera b), sono altresi' individuati appositi coefficienti per incrementare il peso attribuito agli studenti iscritti in tali classi in sede di definizione dei criteri di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle Universita' statali e non statali.
§ 25)Come indicato all'art. 6, comma 6, del presente decreto, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 2, comma 148, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, non si dara' luogo alla istituzione e alla attivazione di nuovi corsi a distanza di cui all'art. 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia per le Universita' non statali telematiche che per le Universita' statali e non statali non telematiche.
§ 25-bis) In attuazione della art. 1, commi 90, 91 e 92 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in deroga alle norme relative alla programmazione del sistema universitario, sono stati definiti gli interventi per il decongestionamento degli Atenei sovraffollati individuati con il decreto ministeriale 30 marzo 1998, che sono stati tutti ultimati, con l'eccezione di quelli previsti con il decreto ministeriale 11 marzo 2003 per l'Universita' degli studi di Roma "La Sapienza". Tenuto conto anche della nuova situazione caratterizzata dalla riduzione delle disponibilita' finanziarie per il sistema universitario, l'Universita' puo' formulare - previa delibera dei competenti organi accademici e relazione tecnica del Nucleo di valutazione - una proposta di adeguamento del processo del proprio decongestionamento secondo principi di maggiore efficienza ed efficacia, ivi compreso l'utilizzo delle risorse alla stessa gia' assegnate per tale finalita', fermo restando il decentramento delle funzioni preordinato al conseguimento degli obiettivi di decongestionamento. Con decreto del Ministro, previa relazione favorevole dell'ANVUR, puo' essere prevista la rimodulazione degli interventi definiti con il predetto decreto ministeriale 11 marzo 2003. 3. Corsi di laurea e di laurea magistrale 3.1. Riordino dell'offerta formativa
§ 26) Come gia' indicato alle Universita' nella ministeriale n. 160 del 4 settembre 2009, la prima fase di applicazione della riforma relativa all'autonomia didattica ha determinato un ingiustificato aumento delle dimensioni dell'offerta formativa universitaria e dei costi sostenuti dal sistema universitario, rispetto a risultati dei processi formativi non completamente soddisfacenti. Si rende pertanto necessario, al fine di conseguire una effettiva razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa, definire un piu' efficace quadro di regole per la istituzione dei corsi di studio, anche per il superamento del concetto di regolamento didattico d'Ateneo (RAD) quale "catalogo" dell'offerta formativa teorica (3) (piu' ampia di quella effettiva). Tale quadro di regole costituisce la necessaria premessa dell'avvio del processo di accreditamento dei corsi stessi.
§ 27) Anche al fine di risolvere le criticita' degli ordinamenti didattici dei corsi di studio rilevate dal Consiglio universitario nazionale nella mozione del 10 febbraio 2010, i nuovi ordinamenti didattici dei corsi di studio sono definiti - secondo criteri di maggiore determinatezza e trasparenza nei confronti degli studenti delle attivita' formative erogabili in ciascun corso - nel rispetto di linee guida stabilite con decreto del Ministro, da inviare alla Corte dei Conti, sentiti la CRUI, il CUN e il CNSU, ad integrazione e modifica di quelle definite con il decreto ministeriale 26 luglio 2007, n. 386.
§ 28) Entro ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione del predetto decreto ministeriale sulla G.U., le Universita' provvedono all'adeguamento degli ordinamenti didattici di tutti i corsi inseriti nel RAD, indicando (fatto salvo che per i corsi relativi alle professioni sanitarie) nello stesso la sede didattica di ciascuno di tali corsi nel rispetto di quanto indicato al §29, previa la verifica del possesso dei requisiti di docenza e di strutture di cui al § 32, lettera A) e nel rispetto di quanto indicato al § 27. Entro tale termine, le Universita' procedono alla eliminazione dal RAD dei corsi non sottoposti alla predetta procedura, o che non l'abbiano superata (v. § 27, § 29, § 32, lettera A), pena la revoca per tali corsi dell'autorizzazione ministeriale al rilascio del relativo titolo di studio e la riduzione dell'importo annuale dei trasferimenti a valere sui fondi per il finanziamento da attribuire alle Universita' statali e non statali, nella misura stabilita nel decreto relativo ai criteri di ripartizione di tali fondi.
§ 29) Entro dodici mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente decreto, l'ANVUR procede alla valutazione di tutti i corsi di studio gia' attivi presso sedi diverse sia da quelle che sono sedi legali e amministrative degli Atenei (secondo quanto riportato nell'unito "elenco 1", che e' parte integrante del presente decreto) sia da quelle ove hanno sede le rispettive facolta', o competenti strutture didattiche (secondo quanto riportato nell'unito "elenco 2", che e' parte integrante del presente decreto). Sono fatti salvi i corsi autorizzati dal Ministero in attuazione della programmazione relativa al triennio 2004-2006 e 2007-2009 in quanto gli stessi sono stati gia' sottoposti a valutazione da parte del CNVSU nonche' i corsi di studio delle professioni sanitarie.
A tal fine l'ANVUR valuta, in coerenza con quanto previsto dall'art. 2, comma, 1, lettera c) della legge n. 1/2009, la qualita', l'efficienza e l'efficacia di ciascun corso, nonche' della sede nel suo complesso verificando in particolare (previa relazione favorevole al riguardo del Nucleo di valutazione e parere favorevole del Comitato regionale di coordinamento, in ordine alla conservazione o meno dei singoli corsi e dell'insieme dei corsi attivi nelle predette sedi) la congruita' sia delle risorse dedicate che del bacino d'utenza (con riferimento a quanto indicato al § 7) per ciascun corso e per la sede nel suo complesso.
I singoli corsi, ovvero l'insieme dei corsi attivi nelle predette sedi, che abbiano conseguito il giudizio negativo dell'ANVUR vengono disattivati dalle Universita' ed eliminati dal RAD; trovano al riguardo applicazione le stesse regole indicate al secondo periodo del § 28.
§ 30) Dalla data di adozione del presente decreto e fino al completamento dell'adeguamento degli ordinamenti didattici di tutti i propri corsi inseriti nel RAD di cui al § 28, le Universita' non possono procedere alla istituzione di nuovi corsi di studio. Nuovi corsi di studio possono essere successivamente istituiti secondo quanto previsto al successivo § 32.
§ 31) Al fine di favorire la razionalizzazione e la internazionalizzazione delle attivita' didattiche, il divieto di cui al punto § 30 non trova applicazione nei riguardi dell'istituzione di corsi di studio finalizzata all'accorpamento di corsi gia' presenti nel RAD (con contestuale cancellazione dal RAD degli stessi), ovvero di corsi omologhi a corsi gia' presenti nel RAD da attivare nella medesima sede didattica dei medesimi, che prevedano la erogazione delle attivita' didattiche interamente in lingua straniera, anche in relazione alla stipula di convenzioni con Atenei stranieri per il rilascio del doppio titolo o del titolo congiunto. Il divieto di cui al § 30 non trova altresi' applicazione per i corsi di laurea magistrale finalizzati alla formazione degli insegnanti della scuola, atteso che gli ordinamenti didattici degli stessi sono definiti sulla base di quanto stabilito dai relativi provvedimenti, nonche' per i corsi di studio di cui ai §§ 23, ultimo periodo. 3.2 Istituzione dei nuovi corsi di studio
§ 32) Fermo restando quanto indicato al precedente § 23 (relativamente ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria) e § 25 (relativamente ai corsi di studio a distanza), successivamente al termine delle operazioni di adeguamento di cui al § 28, i corsi di laurea e di laurea magistrale possono essere istituiti secondo quanto previsto all'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; a tal fine, ciascuna Universita':
A. verifica il possesso dei requisiti complessivi strutturali e di docenza della facolta' o competente struttura didattica, necessari, oltre che alla attivazione dello stesso corso, anche di tutti i corsi gia' presenti nel Regolamento didattico d'Ateneo. In caso di esito negativo della verifica, la proposta di istituzione di un nuovo corso di studio e' subordinata alla preventiva proposta di cancellazione dal RAD di altri corsi inseriti nello stesso (da attuare entro il termine di cui alla successiva lettera D), nella misura necessaria a soddisfare il possesso dei predetti requisiti complessivi da parte dei restanti corsi;
B. individua la sede didattica del corso (4) , nel rispetto di quanto previsto al § 33, fatti salvi i corsi relativi alle professioni sanitarie;
C. acquisisce la relazione tecnica favorevole del Nucleo di valutazione (con riguardo anche alla possibilita' che le predette iniziative possano contribuire agli obiettivi di razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa) e il parere favorevole del Comitato regionale (ovvero provinciale) di coordinamento competente per territorio (anche con riferimento alla coerenza degli obiettivi formativi con i fabbisogni delle relative competenze da parte del mondo del lavoro) ;
D. inserisce l'ordinamento didattico del corso nel regolamento didattico d'Ateneo, secondo quanto previsto dall'art. 11 del decreto ministeriale n. 270/2004, dai DD.MM. relativi alle classi di laurea e di laurea magistrale e dalle linee guida di cui al § 27.
§ 33) In ordine alla sede didattica, che deve essere indicata per ogni corso, l'istituzione dei corsi di laurea e di laurea magistrale puo' essere attuata, fatti salvi i corsi delle professioni sanitarie:
b.1) nei comuni sedi legali e amministrative degli Atenei, secondo quanto riportato nell'elenco n. 1 di cui al § 29;
b.2) nei comuni confinanti con quelli di cui al precedente punto b.1). 3.3. Attivazione dei corsi di studio
§ 34) Le Universita' attivano annualmente i corsi di laurea e di laurea magistrale subordinatamente al possesso dei requisiti necessari in termini di risorse strutturali ed umane stabiliti in attuazione dell'art. 9, comma 2, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione dell'Universita', secondo quanto indicato al § 37.
§ 34-bis) Considerato che i requisiti necessari previsti da ultimo in attuazione dell'art. 9, comma 2, del decreto ministeriale n. 270/2004 sono stati preannunciati alle Universita' statali con la ministeriale n. 160 del 4 settembre 2009 e che un ulteriore loro differimento potrebbe avere effetti negativi anche sul processo di riordino dell'offerta formativa cui fa riferimento il presente Allegato, il decreto ministeriale adottato in relazione a quanto preannunciato con la ministeriale n. 160/2009 trova applicazione a decorrere dall'a.a. 2011/2012. (5)
(6)
§ 35) L'attivazione dei corsi di studio in possesso dei requisiti necessari di cui al § 34 puo' essere attuata esclusivamente nelle sedi didattiche ove gli stessi sono istituiti secondo quanto previsto al § 33, ovvero per i corsi di studio nelle professioni sanitarie, presso le aziende ospedaliero-universitarie, le altre strutture del servizio sanitario-nazionale, e le istituzioni private accreditate, sulla base di protocolli di intesa fra Universita' e Regione, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni.
§ 36) Nelle more del completamento del riordino della propria offerta formativa di cui al punto 3.1., resta ferma la facolta' da parte di ciascun Ateneo di attivare corsi di studio gia' presenti nel RAD, se in possesso dei requisiti necessari di cui al § 34, nelle stessa sede ove gli stessi sono stati legittimamente attivati nell'a.a. precedente, ovvero nelle sedi di cui al § 33, punti b.1) e b.2). 3.4. Inserimento dei corsi nella Banca dati dell'offerta formativa (sezione RAD e sezione Off.F.)
§ 37) Nel rispetto di quanto sopra indicato, le proposte di adeguamento e modifica degli ordinamenti didattici dei corsi esistenti (v. punto 3.1.), di istituzione di nuovi corsi (v. punto 3.2.) e di attivazione degli stessi di cui (v. punto 3.3.) sono trasmesse al Ministero mediante l'inserimento nella Banca dati dell'offerta formativa, rispettivamente, sezione RAD (v. punti 3.1. e 3.2) e sezione Off.F. (v. punti 3.3), secondo quanto indicato nei provvedimenti adottati in attuazione dell'art. 9, comma 3, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; cio' al fine di consentire la definizione dell'offerta formativa da attivare in tempo utile per il corretto inizio dell'anno accademico. 4.Corsi di specializzazione e corsi di dottorato di ricerca
§ 38) Fermo restando quanto indicato ai §§ 12, 14 e 21, per l'istituzione e l'attivazione:
dei corsi di specializzazione, si applicano le disposizioni contenute nei provvedimenti attuativi delle norme di legge o delle direttive dell'Unione europea relative agli stessi, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
dei corsi di dottorato di ricerca, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e all'art. 1, comma 1, lettera c) del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito nella legge 11 luglio 2003, n. 170.
Parte di provvedimento in formato grafico



(1) Tale gruppo e' costituito da un coordinatore e da numero pari di
componenti, meta' dei quali designati in modo paritario dalla
CRUI e dal CUN.

(2) Tali gruppi sono costituiti da un coordinatore e da numero pari
di componenti, meta' dei quali designati in modo paritario dalla
CRUI e dal CUN.

(3) in relazione alle indicazioni operative fornite agli Atenei con
nota del Ministro n. 781 del 16 ottobre 2001 in attuazione del DM
8 maggio 2001 (programmazione del sistema universitario
2001-2003).

(4) Per sede didattica del corso di studio, si intende quella nella
quale viene svolta, in prevalenza, l'attivita' didattica relativa
allo stesso.

(5) Al riguardo, si sottolinea che il predetto D.M. trovera' comunque
applicazione dall'a.a. 2011/2012 anche per le Universita' non
statali. Tuttavia, in considerazione di quanto inizialmente fatto
presente per tali Atenei nella ministeriale n. 160/2009, si
ritiene che non debbano essere penalizzate le Universita' non
statali che negli anni passati non hanno avuto la necessita' di
sottoscrivere piani di raggiungimento dei precedenti requisiti
necessari per tutti o una parte dei propri corsi di studio, in
quanto i predetti requisiti erano stati inizialmente indicati a
un livello significativamente piu' basso (v. ministeriale n. 91
del 5 maggio 2009); si fa pertanto presente che, ai fini
dell'attuazione del DM di cui trattasi, alle Universita' non
statali verra' data la possibilita' di chiedere al Ministero la
riapertura della Off.F. 2010/2011, per quei corsi di studio per i
quali le stesse intendono sottoscrivere piani di raggiungimento
dei nuovi requisiti necessari.

(6) Al termine del processo di adeguamento dell'offerta formativa di
cui al § 28, sono altresi' fornite apposite indicazioni operative
alle Universita' al fine di semplificare le procedure di verifica
del possesso dei requisiti necessari nella fase di attivazione
dei corsi di studio.
 
Allegato C DM relativo alle linee generali di indirizzo per il triennio
2010-2012 - Nuove Universita' non statali (art. 1-ter, comma 1, del
decreto legge 31 gennaio 2005 n. 7, convertito nella legge 31 marzo
2005, n. 43 e art. 2, comma 5, lettera c), del d.p.r. 27 gennaio
1998, n. 25) 1. Documentazione a corredo delle proposte di cui all'art. 6, comma
1, lettera a) e b) del presente decreto
Alla formale proposta d'istituzione di nuove Universita' non statali legalmente riconosciute, firmata dal rappresentante legale del promotore, dovra' essere allegata la seguente documentazione:
Atto costitutivo e statuto del soggetto promotore;
Relazione generale sull'Ateneo del quale si propone l'istituzione contenente:
- informazioni su specifiche finalita' e peculiarita' dell'iniziativa proposta;
- illustrazione dell'offerta formativa, corredata da un'indagine sui fabbisogni formativi e sugli sbocchi professionali previsti;
- informazioni su principi organizzativi e su meccanismi di funzionamento dell'attivita' didattica, quali eventuali modalita' di selezione all'entrata, rette universitarie, interventi per il diritto allo studio, ecc.;
- obiettivi previsti nell'ambito dell'attivita' di ricerca;
- eventuali rapporti con altri Atenei;
- eventuali rapporti con enti pubblici e/o privati;
Schema dello Statuto;
Schema del regolamento didattico, contenente sia la normativa generale che gli ordinamenti didattici dei corsi afferenti alle specifiche classi, corredato da una puntuale descrizione degli obiettivi formativi dei medesimi. Per le proposte di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), in coerenza con quanto previsto per tutte le Universita' all'Allegato B (§§ 25 e 30) del presente decreto, non si potra' fare riferimento a ulteriori corsi rispetto a quelli gia' erogati dalla filiale italiana dell'Universita' straniera;
Eventuali convenzioni e protocolli d'intesa gia' stipulati con enti pubblici e privati, a livello locale, nazionale e/o internazionale, finalizzati al sostegno dell'iniziativa proposta;
Documentazione comprovante intesa con l'Universita' straniera di provenienza in ordine alla cessazione della filiazione contestualmente all'adozione del predetto decreto ministeriale di istituzione dell'Universita' italiana (per le proposte di cui all'art. 6, comma 1, lettera b);
Piano di fattibilita' e piano finanziario (adeguatamente documentati), riferiti ad un numero di anni non inferiore a 7, con documentazione comprovante l'effettiva disponibilita' finanziaria e la sua evoluzione nel tempo;
Programma di assunzione del personale docente e non docente, in modo da raggiungere in un numero di anni non superiore alla durata normale dei corsi di studio i requisiti necessari all'attivazione dei corsi stessi secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
Risorse edilizie:
- informazioni dettagliate su sede e strutture gia' disponibili;
- eventuali ulteriori programmi di acquisizione di strutture edilizie (con documentazione indicante la quantificazione finanziaria).
 
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