IL PRESIDENTE (Omissis)
Decreta:
1) (Omissis) 2) Ai sensi del comma 174 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n.311 del 30/12/2004, e al fine di assicurare la copertura dei disavanzi di gestione in materia di spesa sanitaria, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di adozione del presente decreto, l'addizionale regionale Irpef, di cui all'articolo 50 del D.Lgs.15 dicembre 1997 n. 446, e' determinata per scaglioni di reddito, applicando, al netto degli oneri deducibili, le seguenti aliquote: per i redditi sino a euro 15.000,00; 1,2 per cento per i redditi compresi tra euro 15.001,00 e sino ad euro 28.000,00; 1,2 per cento; per i redditi compresi tra euro 28.001,00 e sino ad euro 55.000,00; 1,4 per cento; per i redditi compresi tra euro 55.001,00 e sino ad euro 75.000,00; 1,4 per cento; per i redditi superiori a euro 75.001,00; 1,4 per cento. In caso di modifica degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n°917, l'aliquota dell'addizionale pari a 1,2 per cento, permarra' sul primo scaglione di reddito, l'aliquota dell'addizionale pari a 1,2 per cento permarra' sul secondo scaglione di reddito, mentre l'aliquota dell'addizionale pari a 1,4 per cento permarra' sui successivi scaglioni. Le disposizioni dei commi precedenti assicurano la differenziazione della addizionale regionale all'IRPEF, secondo gli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale. 3) (Omissis). Bari, 30 maggio 2011
Il presidente: Vendola |