Gazzetta n. 126 del 1 giugno 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 20 maggio 2011 |
Decadenza della D.I. Castro Carmela dalla concessione n. 1557 per la commercializzazione delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169. |
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IL DIRETTORE PER I GIOCHI dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 aprile 1998 n. 169 concernente le norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonche' per il riparto dei proventi, ai sensi dell'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Visto il decreto interdirigenziale n. 2006/16109/Giochi/UD del 16 maggio 2006 di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli; Vista la convenzione di concessione n. 1557 per la commercializzazione delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli da parte della D.I. Castro Carmela nei locali siti in Lentini (SR), via D. Bottone, 1/A; Visto l'art. 13, comma 2, della citata convenzione il quale stabilisce che «Il concessionario ha facolta' di prestare la garanzia, purche' nelle forme previste al comma 1, per un periodo pari a tre anni, con validita' di un ulteriore anno rispetto al triennio e con il conseguente obbligo di sostituirla, entro i sei mesi precedenti la fine del triennio, con una nuova garanzia avente validita' analoga.»; Visto l'art. 13, comma 7, della citata convenzione il quale stabilisce che «Qualora l'ammontare delle garanzie si dovesse ridurre, per effetto di quanto disposto dalla convenzione di concessione, il concessionario e' tenuto a reintegrarlo entro e non oltre il termine di quindici giorni, decorrente dal momento in cui AAMS rende nota al concessionario l'avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione, nel termine suddetto, la concessione e' soggetta a provvedimento di decadenza.»; Considerato che la garanzia prestata ai sensi dell'art. 13, comma 2, della convenzione di concessione e' stata interamente escussa dall'Ufficio Regionale della Sicilia - Sezione distaccata di Messina; Vista la nota prot. n. 2010/47789/Giochi/SCO del 28 dicembre 2010 con la quale il predetto Concessionario e' stato invitato al reintegro della suindicata garanzia; Vista la nota prot. n. 2011/2297/Giochi/SCO del 24 gennaio 2011 con la quale, non essendo pervenuta la documentazione richiesta, il predetto Concessionario e' stato nuovamente invitato al reintegro della suindicata garanzia; Vista la nota prot. n. 2011/13121/Giochi/SCO del 12 aprile 2011 con la quale, non essendo pervenuta la documentazione richiesta, e' stato comunicato al predetto Concessionario, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della legge 8 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento di decadenza dalla concessione e distacco del collegamento con il Totalizzatore nazionale dal giorno 15 aprile 2011, previsto dall'art. 17, comma 7; Considerato che il Concessionario in questione, a fronte della medesima comunicazione, non ha adempiuto a nessuna delle richieste sopra indicate e non ha fornito alcuna giustificazione;
Dispone per i motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela dell'interesse erariale, la decadenza: della convenzione di concessione n. 1557 per la commercializzazione delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli stipulata con la D.I. Castro Carmela, con sede legale in via Martiri della Resistenza l - Carlentini (SR), operante nel comune di Lentini (SR), via D. Bottone, 1/A. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 maggio 2011
Il direttore: Tagliaferri |
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