Gazzetta n. 127 del 3 giugno 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 10 maggio 2011
Riconoscimento, alla sig.ra Kalmykova Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista ed esperto contabile.


IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Vista l'istanza della sig.ra KALMYKOVA Elena, nata a Stary Oskol (Russia) il 25 novembre 1983, cittadina russa, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99 in combinato disposto con l'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di "Specialista tributario", conseguito in Russia, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di "dottore commercialista ed esperto contabile";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, ai sensi dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 189, relativo alla costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
Preso atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico "Diploma di Specialista con la specializzazione in diritto tributario, amministrativo, finanze e credito e controllo" rilasciato il 21 giugno 2006 dall'"Accademia fiscale statale del Ministero delle Finanze della Federazione Russa" e del "Master universitario di II livello in diritto tributario dell'impresa" presso l'"Universita' Commerciale Luigi Bocconi" in data 20 novembre 2008;
Preso atto della documentazione attestante collaborazione professionale;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 9 febbraio 2011;
Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria nella seduta di cui sopra;
Considerato che la formazione della richiedente e' stata acquisita prevalentemente nell'area fiscale e che non e' pertanto possibile accogliere la domanda per la sezione A in quanto non corrispondente e che le differenze sono tali che non possono essere superate nemmeno con l'applicazione di misure compensative;
Considerato che la domanda puo' essere accolta per la sez. B ma con applicazione di misure compensative data la formazione prevalentemente nell'area fiscale;
Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Milano con scadenza in data 30 settembre 2012, per motivi di lavoro subordinato;
Visto l'art. 49 co. 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni;
Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Alla sig.ra KALMYKOVA Elena, nata a Stary Oskol (Russia) il 25 novembre 1983, cittadina russa e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei "Dottori commercialisti ed esperti contabili", sez. B e l'esercizio della professione in Italia; l'iscrizione all'Albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro autonomo o subordinato, ai sensi dell'art. 3 co. 4 del d.lgs 286/1998 e successive modificazioni, salva la sussistenza di diverse ragioni di esenzione del richiedente rispetto alle quote.
Il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: (scritte e orali) 1) diritto civile, 2) diritto commerciale, 3) diritto fallimentare e (solo orale), 4) tecniche e controllo dei bilanci, 5) deontologia e legislazione tributaria.
La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 10 maggio 2011

Il direttore generale: Saragnano
 
Allegato A

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessata, al recapito da questa indicato nella domanda.
b) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, sezione B.
 
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