Gazzetta n. 127 del 3 giugno 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 12 maggio 2011
Riconoscimento, al prof. Michael David Smith, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.


IL DIRETTORE GENERALE
per gli ordinamenti scolastici
e per l'autonomia scolastica

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; l'accordo tra Comunita' europea e Confederazione svizzera fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale del 23 settembre 2010, n. 81;
Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dal prof. Michael David Smith;
Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sottoindicato;
Visto l'art. 7 del gia' citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;
Vista la nota prot. n. 17295 del 14 maggio 2009, con la quale il Consolato generale d'Italia a Londra dichiara che i titoli «QTS - Qualified Teacher Status» conseguiti in Inghilterra precedentemente alla data del 7 maggio 1999 sono esentati dallo svolgimento dell'Induction period, attualmente previsto per la convalida del citato «QTS»;
Considerato che l'interessato, ai sensi della C.M. 23 settembre 2010, n. 81, ha conseguito il «certificato di conoscenza della lingua italiana a Livello C2 - CELI 5 DOC» nella sessione 28 maggio 2010, presso il Centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Universita' per stranieri di Perugia;
Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessato e' qualificato nello Stato membro d'origine;
Rilevato, altresi', che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 206/2007, l'esercizio della professione in argomento e' subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni, nonche', al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;
Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 20 dicembre 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;
Visto il decreto direttoriale prot. n. 688 datato 1° febbraio 2011 che subordina al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;
Vista la nota prot. n. 4643 del 3 maggio 2011, acquisita agli atti di questa Direzione con prot. n. 3016 del 3 maggio 2011, con la quale l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia - Ambito territoriale VI di Mantova - ha fatto conoscere l'esito favorevole delle prova attitudinale;
Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale cosi' composto:
diploma di istruzione post-secondaria: «Bachelor of Arts with Second Class Honours (2nd Division) in Humanities» rilasciato il 30 giugno 1993 dall'University of Teesside - Middlesbrough Tees Valley (Regno Unito);
titolo di abilitazione all'insegnamento:
a. «Post Graduate Certificate in Education» rilasciato in data 27 gennaio 1994 dal The College of St Marrk and St John dek Department of Secondary Teacher Training - Subnitted to the University of Exeter - Devon (Regno Unito);
b. «Qualified Teacher Status» (QTS), rilasciato il 1° agosto 1998 dal Departement for Educaztion and Employment, posseduto dal prof. Michael David Smith, cittadino britannico, nato a Bourne - Lincolnshire - (Regno Unito) il 1° giugno 1972, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto citato in premessa, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e' titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria - classi di abilitazione o concorso:
45/A - Inglese - Lingua straniera;
46/A - Lingua e civilta' straniere - Inglese.
2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 maggio 2011

Il direttore generale: Palumbo
 
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