IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Modena
Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628 recante modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle Amministrazioni Pubbliche e la modifica della disciplina in materia di pubblico impiego; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994 n. 342, che ha semplificato le procedure amministrative di autorizzazione all'aumento nel numero di facchini di cui all'art. 121 T.U.L.P.S. adottato con decreto rettorale 18.06.1931 n. 773 abrogando l'intera disciplina prevista dalla legge 3 maggio1955 n. 407; Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 342/1994 citato, che attribuisce agli Uffici Provinciali del Lavoro e della M. O., le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, funzioni precedentemente svolte dalle Commissioni provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio, soppresse ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica predetto all'art. 8; Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996 n. 687, che ha unificato gli uffici periferici del Ministero del Lavoro nella D.P.L. attribuendo i compiti gia' svolti dall'U.P.L.M.O. al Servizio politiche del Lavoro della predetta Direzione; Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e P.S. Direzione generale dei Rapporti di Lavoro - Divisione V - n. 25157/70 inerente il Regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavoro di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe; Visto il precedente Decreto in materia n. 6/2010 emanato dalla D.P.L. di Modena; Sentite le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del settore e le associazioni del movimento cooperativo; Considerato i seguenti indicatori economici: 1. Gli indici ISTAT del costo della vita valevoli ai fini dell'applicazione della scala mobile delle retribuzioni dei settori dell'industria, commercio, agricoltura ed altri settori interessati, per l'anno 2009. 2. Il definitivo superamento del c.d. salario convenzionale e la conseguente equiparazione della base imponibile ai fini previdenziali ed assicurativi propri della generalita' delle imprese. 3. Gli incrementi retributivi derivanti dal CCNL di categoria.
Decreta:
Le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, nella provincia di Modena, vengono rideterminate con il seguente incremento: dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 di una percentuale pari al 1,60% sugli importi delle tariffe vigenti al 31 dicembre 2010. Modena, 7 aprile 2011
Il direttore provinciale: Massi |