Gazzetta n. 129 del 6 giugno 2011 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2011, n. 79
Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche' attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprieta', contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, ed, in particolare, l'articolo 14, commi 14, 15 e 18;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, ed in particolare l'articolo 1, comma 19-bis;
Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, recante disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009, ed, in particolare, gli articoli 1 e 2, e l'allegato B;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 ottobre 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza del 13 gennaio 2011;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 18 novembre 2010;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e preso atto che la Commissione parlamentare per la semplificazione non ha espresso il parere nei termini prescritti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per il turismo, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per i beni e le attivita' culturali, del lavoro e delle politiche sociali e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Approvazione del codice della normativa statale in tema di
ordinamento e mercato del turismo

1. E' approvato il codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui all'allegato 1.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le
direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE)
Note alle premesse:
L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
Il testo dell'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 15
marzo 1997, n 59 (Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, S.O. cosi' recita:
"3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici
per le singole materie, stabiliti con la legge annuale di
semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle
deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione del riassetto normativo e codificazione
della normativa primaria regolante la materia, previa
acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso nel
termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta,
con determinazione dei principi fondamentali nelle materie
di legislazione concorrente;
a-bis) coordinamento formale e sostanziale del testo
delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche
necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e
sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e
semplificare il linguaggio normativo;
b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta
salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni
sulla legge in generale premesse al codice civile;
c) indicazione dei principi generali, in particolare
per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione,
al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicita' che
regolano i procedimenti amministrativi ai quali si
attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente
articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
d) eliminazione degli interventi amministrativi
autorizzatori e delle misure di condizionamento della
liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi
pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza
pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla
regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza,
alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente,
all'ordinato assetto del territorio, alla tutela
dell'igiene e della salute pubblica;
e) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza,
concessione, nulla osta, permesso e di consenso comunque
denominati che non implichino esercizio di discrezionalita'
amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento
dei requisiti e presupposti di legge, con una denuncia di
inizio di attivita' da presentare da parte dell'interessato
all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni
e dalle certificazioni eventualmente richieste;
f) determinazione dei casi in cui le domande di
rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che
non implichi esercizio di discrezionalita' amministrativa,
corredate dalla documentazione e dalle certificazioni
relative alle caratteristiche tecniche o produttive
dell'attivita' da svolgere, eventualmente richieste, si
considerano accolte qualora non venga comunicato apposito
provvedimento di diniego entro il termine fissato per
categorie di atti in relazione alla complessita' del
procedimento, con esclusione, in ogni caso,
dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;
g) revisione e riduzione delle funzioni amministrative
non direttamente rivolte:
1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della
concorrenza;
2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di
esclusivita', anche alla luce della normativa comunitaria;
3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e
all'esercizio delle attivita' economiche e lavorative;
4) alla protezione di interessi primari,
costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della
solidarieta' sociale;
5) alla tutela dell'identita' e della qualita' della
produzione tipica e tradizionale e della professionalita';
h) promozione degli interventi di autoregolazione per
standard qualitativi e delle certificazioni di conformita'
da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza
pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che
accertino e garantiscano la qualita' delle fasi delle
attivita' economiche e professionali, nonche' dei processi
produttivi e dei prodotti o dei servizi;
i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri
amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni
pubbliche condizionanti l'esercizio delle attivita'
private, previsione dell'autoconformazione degli
interessati a modelli di regolazione, nonche' di adeguati
strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di
regolazione vengono definiti dalle amministrazioni
competenti in relazione all'incentivazione della
concorrenzialita', alla riduzione dei costi privati per il
rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla
flessibilita' dell'adeguamento dei parametri stessi alle
esigenze manifestatesi nel settore regolato;
l) attribuzione delle funzioni amministrative ai
comuni, salvo il conferimento di funzioni a province,
citta' metropolitane, regioni e Stato al fine di
assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza;
determinazione dei principi fondamentali di attribuzione
delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle
regioni nelle materie di competenza legislativa
concorrente;
m) definizione dei criteri di adeguamento
dell'organizzazione amministrativa alle modalita' di
esercizio delle funzioni di cui al presente comma;
n) indicazione esplicita dell'autorita' competente a
ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative,
ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n.
689.".
"4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al
comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione
e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le
funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti
principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi
procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
riordinando le competenze degli uffici, accorpando le
funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che
risultino superflui e costituendo centri interservizi dove
ricollocare il personale degli organi soppressi e
raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica
procedura, nel rispetto dei principi generali indicati ai
sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate
alle regioni;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o
presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi
e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla
medesima attivita';
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
spesa e contabili, anche mediante l'adozione di
disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili
per una sola volta, per le fasi di integrazione
dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i
provvedimenti si intendono adottati;
f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la piu'
estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti
con i destinatari dell'azione amministrativa;
f-bis) generale possibilita' di utilizzare, da parte
delle amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati,
strumenti di diritto privato, salvo che nelle materie o
nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non puo'
essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi
);
f-ter) conformazione ai principi di sussidiarieta',
differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione delle
attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti
istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di
concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali
ed i soggetti interessati, secondo i criteri
dell'autonomia, della leale collaborazione, della
responsabilita' e della tutela dell'affidamento;
f-quater) riconduzione delle intese, degli accordi e
degli atti equiparabili comunque denominati, nonche' delle
conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti,
aventi il carattere della ripetitivita', ad uno o piu'
schemi base o modelli di riferimento nei quali, ai sensi
degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni, siano stabilite le
responsabilita', le modalita' di attuazione e le
conseguenze degli eventuali inadempimenti;
f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture tecniche
e amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche
amministrazioni, sulla base di accordi conclusi ai sensi
dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni.".
Il testo dell'articolo 14 commi 14, 15 e 18, della
legge 28 novembre 2005, n. 246, (Semplificazione e
riassetto normativo per l'anno 2005). pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 2005, n. 280, cosi' recita:
"14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine
di cui al comma 12, il Governo e' delegato ad adottare, con
le modalita' di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni, decreti
legislativi che individuano le disposizioni legislative
statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche
se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si
ritiene indispensabile la permanenza in vigore, secondo i
seguenti principi e criteri direttivi:
a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione
tacita o implicita;
b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito
la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto
normativo o siano comunque obsolete;
c) identificazione delle disposizioni la cui
abrogazione comporterebbe lesione dei diritti
costituzionali;
d) identificazione delle disposizioni indispensabili
per la regolamentazione di ciascun settore, anche
utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica
dell'impatto della regolazione;
e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in
vigore per settori omogenei o per materie, secondo il
contenuto precettivo di ciascuna di esse;
f) garanzia della coerenza giuridica, logica e
sistematica della normativa;
g) identificazione delle disposizioni la cui
abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla
finanza pubblica;
h) identificazione delle disposizioni contenute nei
decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell'articolo 1,
comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per
oggetto i principi fondamentali della legislazione dello
Stato nelle materie previste dall'articolo 117, terzo
comma, della Costituzione.".
"15. I decreti legislativi di cui al comma 14
provvedono altresi' alla semplificazione o al riassetto
della materia che ne e' oggetto, nel rispetto dei principi
e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15
marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche al
fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con
quelle pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio
1970.".
18. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al comma 14, possono essere
emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni
integrative, di riassetto o correttive, esclusivamente nel
rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma
15 e previo parere della Commissione di cui al comma 19 .".
Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303
(Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59. ) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 1999, n.
205, S.O.
Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
"Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della L. 29
luglio 2003, n. 229." e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235, S.O.
Il testo vigente dell'articolo 1, comma 19 bis, del
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 (Disposizioni urgenti
in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e dei ministeri), convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233,
cosi' recita:
"19-bis. Le funzioni di competenza statale assegnate al
Ministero delle attivita' produttive dagli articoli 27 e 28
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, in materia di turismo, sono
attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri; il
Ministro dello sviluppo economico concerta con il
Presidente del Consiglio dei Ministri l'individuazione e
l'utilizzazione, anche residuale, delle risorse finanziarie
da destinare al turismo, ivi comprese quelle incluse nel
Fondo per le aree sottoutilizzate. Per l'esercizio di tali
funzioni e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, il Dipartimento per lo sviluppo e la
competitivita' del turismo, articolato in due uffici
dirigenziali di livello generale, che, in attesa
dell'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione,
subentra nelle funzioni della Direzione generale del
turismo che e' conseguentemente soppressa.".
Il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179
(Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio
1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in
vigore, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre
2005, n. 246.) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14
dicembre 2009, n. 290, S.O.
La legge 4 giugno 2010, n. 96, (Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria
2009.) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno
2010, n. 146, S.O.



 
Art. 2
Modificazioni al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in
attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di
multiproprieta', contratti relativi ai prodotti per le vacanze di
lungo termine, contratti di rivendita e di scambio
1. Il titolo IV, capo I, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante codice del consumo, e' sostituito dal seguente:

"TITOLO IV
DISPOSIZIONI RELATIVE AI SINGOLI CONTRATTI
CAPO I
CONTRATTI DI MULTIPROPRIETA', CONTRATTI RELATIVI AI PRODOTTI PER LE
VACANZE DI LUNGO TERMINE, CONTRATTI DI RIVENDITA E DI SCAMBIO


ART. 69
Definizioni

1. Ai fini del presente capo, si intende per:
a) "contratto di multiproprieta'": un contratto di durata superiore a un anno tramite il quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso il diritto di godimento su uno o piu' alloggi per il pernottamento per piu' di un periodo di occupazione;
b) "contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine": un contratto di durata superiore a un anno ai sensi del quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso essenzialmente il diritto di ottenere sconti o altri vantaggi relativamente ad un alloggio, separatamente o unitamente al viaggio o ad altri servizi;
c) "contratto di rivendita": un contratto ai sensi del quale un operatore assiste a titolo oneroso un consumatore nella vendita o nell'acquisto di una multiproprieta' o di un prodotto per le vacanze di lungo termine;
d) "contratto di scambio": un contratto ai sensi del quale un consumatore partecipa a titolo oneroso a un sistema di scambio che gli consente l'accesso all'alloggio per il pernottamento o ad altri servizi in cambio della concessione ad altri dell'accesso temporaneo ai vantaggi che risultano dai diritti derivanti dal suo contratto di multiproprieta';
e) "operatore": il "professionista", di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c);
f) "consumatore": la persona fisica, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);
g) "contratto accessorio": un contratto ai sensi del quale il consumatore acquista servizi connessi a un contratto di multiproprieta' o a un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine e forniti dall'operatore o da un terzo sulla base di un accordo tra il terzo e l'operatore;
h) "supporto durevole": qualsiasi strumento che permetta al consumatore o all'operatore di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere utilizzate per riferimento futuro per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate;
i) "codice di condotta": un accordo o un insieme di regole che definisce il comportamento degli operatori che si impegnano a rispettare tale codice in relazione a una o piu' pratiche commerciali o ad uno o piu' settori d'attivita' specifici;
l) "responsabile del codice": qualsiasi soggetto, compresi un operatore o un gruppo di operatori, responsabile dell'elaborazione e della revisione di un codice di condotta o del controllo dell'osservanza del codice da parte di coloro che si sono impegnati a rispettarlo.
2. Nel calcolo della durata di un contratto di multiproprieta' o di un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine, quale definito al comma 1, rispettivamente alle lettere a) e b), si tiene conto di qualunque disposizione del contratto che ne consenta il rinnovo tacito o la proroga.

ART. 70
Pubblicita'

1. Se un contratto di multiproprieta', un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine o un contratto di rivendita o di scambio viene offerto al consumatore in persona nell'ambito di una promozione o di un'iniziativa di vendita, l'operatore indica chiaramente nell'invito lo scopo commerciale e la natura dell'evento. Le informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, sono a disposizione del consumatore in qualsiasi momento durante l'evento.
2. E' fatto obbligo all'operatore di specificare in ogni pubblicita' la possibilita' di ottenere le informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, e di indicare le modalita' sul come ottenerle.
3. Una multiproprieta' o un prodotto per le vacanze di lungo termine non sono commercializzati o venduti come investimenti.

ART. 71
Informazioni precontrattuali

1. In tempo utile prima che il consumatore sia vincolato da un contratto o da un'offerta, l'operatore fornisce al consumatore, in maniera chiara e comprensibile, informazioni accurate e sufficienti, secondo le seguenti modalita':
a) nel caso di un contratto di multiproprieta', tramite il formulario informativo di cui all'allegato II- bis e le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario;
b) nel caso di un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine, tramite il formulario informativo di cui all'allegato II-ter e le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario;
c) nel caso di un contratto di rivendita, tramite il formulario informativo di cui all'allegato II-quater e le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario;
d) nel caso di un contratto di scambio, tramite il formulario informativo di cui all'allegato II-quinquies e le informazioni elencate nella parte 3 di detto formulario.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite a titolo gratuito dall'operatore su carta o altro supporto durevole facilmente accessibile al consumatore.
3. Le informazioni di cui al comma 1, sono redatte nella lingua italiana e in una delle lingue dello Stato dell'Unione europea in cui il consumatore risiede oppure di cui e' cittadino, a scelta di quest'ultimo, purche' si tratti di una lingua ufficiale della Unione europea.

ART. 72
Requisiti del contratto


1. Il contratto deve essere redatto per iscritto, a pena di nullita', su carta o altro supporto durevole, nella lingua italiana e in una delle lingue dello Stato dell'Unione europea in cui il consumatore risiede oppure di cui e' cittadino, a sua scelta, purche' si tratti di una lingua ufficiale della Unione europea.
2. Nel caso di un contratto di multiproprieta' relativo a un bene immobile specifico, e' fatto obbligo all'operatore di fornire al consumatore anche una traduzione conforme del contratto nella lingua dello Stato dell'Unione europea in cui e' situato l'immobile.
3. In ogni caso, per qualsiasi tipo di contratto disciplinato dal presente Capo, all'operatore che svolge la propria attivita' di vendita nel territorio nazionale e' fatto obbligo di fornire al consumatore il relativo contratto anche nella lingua italiana.
4. Le informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto e non possono essere modificate salvo qualora vi sia l'accordo esplicito delle parti oppure qualora le modifiche siano causate da circostanze eccezionali e imprevedibili, indipendenti dalla volonta' dell'operatore, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate neanche con la dovuta diligenza. Tali modifiche, indicate espressamente nel contratto, sono comunicate al consumatore su carta o altro supporto durevole a lui facilmente accessibile, prima della conclusione del contratto.
5. Il contratto contiene, oltre alle informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, i seguenti ulteriori elementi:
a) l'identita', il luogo di residenza e la firma di ciascuna delle parti;
b) la data e il luogo di conclusione del contratto.
6. Prima della conclusione del contratto l'operatore informa il consumatore sulle clausole contrattuali concernenti l'esistenza del diritto di recesso, la durata del periodo di recesso di cui all'articolo 73 e il divieto di versare acconti durante il periodo di recesso di cui all'articolo 76, le quali devono essere sottoscritte separatamente dal consumatore. Il contratto include un formulario separato di recesso, come riportato nell'allegato II-sexies, inteso ad agevolare l'esercizio del diritto di recesso in conformita' all'articolo 73.
7. Il consumatore riceve una copia o piu' copie del contratto all'atto della sua conclusione.

ART. 72-bis
Obbligo di fideiussione per i contratti di multiproprieta'


1. L'operatore non avente la forma giuridica di societa' di capitali ovvero con un capitale sociale versato inferiore a 5.500.000 euro e non avente sede legale e sedi secondarie nel territorio dello Stato e' obbligato a prestare idonea fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto.
2. L'operatore e' in ogni caso obbligato a prestare fideiussione bancaria o assicurativa allorquando l'alloggio oggetto del contratto di multiproprieta' sia in corso di costruzione, a garanzia dell'ultimazione dei lavori.
3. Delle fideiussioni deve farsi espressa menzione nel contratto di multiproprieta' a pena di nullita'.
4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 non possono imporre al consumatore la preventiva esclusione dell'operatore.

ART. 73
Diritto di recesso

1. Al consumatore e' concesso un periodo di quattordici giorni, naturali e consecutivi, per recedere, senza specificare il motivo, dal contratto di multiproprieta', dal contratto relativo a prodotti per le vacanze di lungo termine, dal contratto di rivendita e di scambio.
2. Il periodo di recesso si calcola:
a) dal giorno della conclusione del contratto definitivo o del contratto preliminare;
b) dal giorno in cui il consumatore riceve il contratto definitivo o il contratto preliminare, se posteriore alla data di cui alla lettera a).
3. Il periodo di recesso scade:
a) dopo un anno e quattordici giorni a decorrere dalla data di cui al comma 2 del presente articolo se il formulario di recesso separato previsto all'articolo 72, comma 4, non e' stato compilato dall'operatore e consegnato al consumatore per iscritto, su carta o altro supporto durevole;
b) dopo tre mesi e quattordici giorni a partire dalla data di cui al comma 2 del presente articolo se le informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, incluso il formulario informativo applicabile di cui agli allegati da III a VI, non sono state fornite al consumatore per iscritto, su carta o altro supporto durevole.
4. Se il formulario separato di recesso previsto all'articolo 72, comma 4, e' stato compilato dall'operatore e consegnato al consumatore per iscritto, su carta o altro supporto durevole, entro un anno dalla data di cui al comma 2 del presente articolo, il periodo di recesso inizia a decorrere dal giorno in cui il consumatore riceve tale formulario. Analogamente, se le informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, incluso il formulario informativo applicabile di cui agli allegati da III a VI, sono state fornite al consumatore per iscritto, su carta o altro supporto durevole, entro tre mesi dal giorno di cui al comma 2 del presente articolo, il periodo di recesso inizia a decorrere dal giorno in cui il consumatore riceve tali informazioni.
5. Nel caso in cui il contratto di scambio sia offerto al consumatore contestualmente al contratto di multiproprieta', ai due contratti si applica un unico periodo di recesso conformemente al comma 1. Il periodo di recesso per i due contratti e' calcolato secondo le disposizioni del comma 2.

ART. 74
Modalita' di esercizio ed effetti del diritto di recesso

1. Il diritto di recesso da parte del consumatore si esercita dandone comunicazione scritta, su carta o altro supporto durevole che assicuri la prova della spedizione anteriore alla scadenza del periodo di recesso, alla persona indicata nel contratto o, in mancanza, all'operatore.
2. All'uopo, il consumatore puo' utilizzare il formulario di recesso di cui all'allegato VII fornito dall'operatore a norma dell'articolo 72, comma 4.
3. L'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore, nei modi indicati al comma 1, pone fine all'obbligo delle parti di eseguire il contratto.
4. Il consumatore che esercita il diritto di recesso, non sostiene alcuna spesa, non e' tenuto a pagare alcuna penalita', ne' e' debitore del valore corrispondente all'eventuale servizio reso prima del recesso.

ART. 75
Acconti

1. Per i contratti di multiproprieta', relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine e di scambio e' vietato qualunque versamento di danaro a titolo di acconto, prestazione di garanzie, l'accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito od ogni altro onere da parte di un consumatore a favore dell'operatore o di un terzo prima della fine del periodo di recesso in conformita' dell'articolo 73.
2. Per i contratti di rivendita e' vietata qualunque forma di versamento di denaro a titolo di acconto, prestazione di garanzie, l'accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito del debito od ogni altro onere da parte di un consumatore a favore dell'operatore o di un terzo prima che la vendita abbia effettivamente luogo o che sia posta fine in altro modo al contratto di rivendita.

ART. 76

Disposizioni specifiche concernenti i contratti relativi a prodotti
per le vacanze di lungo termine

1. Per i contratti relativi a prodotti per le vacanze di lungo termine, il pagamento e' effettuato secondo scadenze periodiche. E' vietato qualsiasi pagamento del prezzo specificato nel contratto che non sia conforme al piano di pagamento periodico concordato. I pagamenti, comprese le quote di affiliazione, sono ripartiti in rate annuali, ciascuna di pari valore, fermo restando gli adeguamenti riferiti ai sistemi di indicizzazione previsti dalla legge. L'operatore invia una richiesta scritta di pagamento, su carta o altro supporto durevole, almeno quattordici giorni, naturali e consecutivi, prima di ciascuna data di esigibilita'.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 73, a partire dal secondo pagamento rateale, il consumatore puo' porre fine al contratto senza incorrere in penali dando preavviso all'operatore entro quattordici giorni, naturali e consecutivi, dalla ricezione della richiesta di pagamento per ciascuna rata.

ART. 77
Risoluzione dei contratti accessori


1. L'esercizio da parte del consumatore del diritto di recesso dal contratto di multiproprieta' o dal contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo termine comporta automaticamente e senza alcuna spesa per il consumatore la risoluzione di tutti i contratti di scambio ad esso accessori e di qualsiasi altro contratto accessorio.
2. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 125-ter e 125-quinquies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di contratti di credito ai consumatori, se il prezzo e' interamente o parzialmente coperto da un credito concesso al consumatore dall'operatore o da un terzo in base a un accordo fra il terzo e l'operatore, il contratto di credito e' risolto senza costi per il consumatore qualora il consumatore eserciti il diritto di recesso dal contratto di multiproprieta', dal contratto relativo a prodotti per le vacanze di lungo termine, o dal contratto di rivendita o di scambio.

ART. 78

Carattere imperativo delle disposizioni e applicazione in casi
internazionali


1. Sono nulle le clausole contrattuali o i patti aggiunti di rinuncia del consumatore ai diritti previsti dal presente capo o di limitazione delle responsabilita' previste a carico dell'operatore.
2. Per le controversie derivanti dall'applicazione del presente capo, la competenza territoriale inderogabile e' del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.
3. Ove le parti abbiano scelto di applicare ai contratti di cui al presente capo, una legislazione diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dal presente capo.
4. Ove la legge applicabile sia quella di un paese extracomunitario, i consumatori non possono essere privati della tutela garantita dal presente codice, nel caso di:
a) uno qualsiasi dei beni immobili interessati e' situato sul territorio nazionale o di uno Stato dell'Unione europea;
b) nel caso di un contratto non direttamente collegato a beni immobili, l'operatore svolga attivita' commerciali o professionali in Italia o in uno Stato dell'Unione europea o diriga tali attivita', con qualsiasi mezzo, verso l'Italia o uno Stato dell'Unione europea e il contratto rientri nell'ambito di dette attivita'.

ART. 79
Tutela amministrativa e giurisdizionale


1. Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni contenute nel presente capo da parte degli operatori, i consumatori possono utilizzare gli strumenti specifici di cui agli articoli 27, 139,140 e 140-bis del presente Codice.
2. E' comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario.

ART. 80
Informazioni per i consumatori e ricorso extragiudiziale


1. L'operatore puo' adottare appositi codici di condotta, secondo le modalita' di cui all'articolo 27-bis.
2. Per la risoluzione delle controversie sorte dall'esatta applicazione dei contratti disciplinati dal presente capo e' possibile ricorrere alle procedure di mediazione, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. E' fatta salva la possibilita' di utilizzare le procedure di negoziazione volontaria e paritetica previste dall'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

ART. 81
Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che contravviene alle norme di cui agli articoli 70, commi 1 e 2, 71, 72, 72-bis, 75, 76 e 77, e' punito, per ogni singola violazione, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.
2. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dall'esercizio dell'attivita' da 30 giorni a sei mesi all'operatore che abbia commesso una ripetuta violazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3. Ai fini dell'accertamento dell'infrazione e dell'applicazione della sanzione, si applica l'articolo 62, comma 3.

ART. 81-bis
Tutela in base ad altre disposizioni

1. Le disposizioni del presente capo non escludono, ne' limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico.
2. Per quanto non previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di contratti.".
2. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono aggiunti i seguenti allegati:

"ALLEGATO II-bis (di cui all'articolo 71, comma 1, e all'articolo 73, commi 3, lettera
b), e 4)

FORMULARIO INFORMATIVO PER I CONTRATTI DI MULTIPROPRIETA'
Parte 1:
Identita', luogo di residenza e stato giuridico dell'operatore o degli operatori che saranno parti del contratto:
Breve descrizione del prodotto (ad esempio descrizione del bene immobile):
Natura e contenuto esatti del diritto o dei diritti:
Indicazione precisa del periodo entro il quale puo' essere esercitato il diritto oggetto del contratto ed eventualmente la sua durata:
Data a partire dalla quale il consumatore potra' esercitare il diritto oggetto del contratto:
Se il contratto riguarda un bene immobile specifico in costruzione, data in cui l'alloggio e i servizi/le strutture saranno completati/disponibili:
Prezzo che il consumatore deve corrispondere per l'acquisizione del diritto o dei diritti:
Breve descrizione dei costi supplementari obbligatori imposti dal contratto; tipo di costi e indicazione degli importi (ad esempio quote annuali, altre quote ricorrenti, prelievi speciali, imposte locali):
Sintesi dei servizi fondamentali a disposizione del consumatore (ad esempio elettricita', acqua, manutenzione, raccolta di rifiuti) e indicazione dell'importo che il consumatore deve pagare per tali servizi:
Sintesi delle strutture a disposizione del consumatore (ad esempio piscina o sauna):
Tali strutture sono incluse nei costi indicati in precedenza?
In caso negativo, specificare quelli inclusi e quelli a pagamento:
E' possibile aderire ad un sistema di scambio?
In caso affermativo, specificare il nome del sistema di scambio:
Indicazione dei costi di affiliazione/scambio:
L'operatore ha sottoscritto uno o piu' codici di condotta? In caso affermativo, dove possono essere reperiti?
Parte 2: Informazioni generali:
Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro quattordici giorni di calendario a decorrere dalla conclusione del contratto o di qualsiasi contratto preliminare vincolante ovvero dalla data di ricezione di tali contratti se posteriore.
Durante il periodo di recesso e' vietato qualsiasi versamento di denaro a titolo di acconto da parte del consumatore. Il divieto riguarda qualsiasi onere, incluso il pagamento, la prestazione di garanzie, l'accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito, ecc., e comprende non solo il pagamento a favore dell'operatore, bensi' anche di terzi.
Il consumatore non dovra' sostenere costi od obblighi diversi da quelli stabiliti nel contratto.
In conformita' del diritto internazionale privato, il contratto puo' essere disciplinato da una legge diversa da quella dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore e le eventuali controversie possono essere deferite ad organi giurisdizionali diversi da quelli dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore.
Firma del consumatore: Parte 3:
Informazioni supplementari cui ha diritto il consumatore e indicazioni specifiche per poterle ottenere (ad esempio indicazione del capitolo di un opuscolo generale) se non fornite in appresso: 1) INFORMAZIONI IN MERITO AI DIRITTI ACQUISITI
Condizioni poste a disciplina dell'esercizio del diritto oggetto del contratto sul territorio dello Stato membro o degli Stati membri in cui il bene o i beni interessati sono situati, indicazione se tali condizioni siano state rispettate o meno e, in caso negativo, quali condizioni debbano ancora essere rispettate,qualora il contratto conferisca il diritto ad occupare un alloggio da selezionare tra una serie di alloggi, informazioni sulle restrizioni alle possibilita' del consumatore di occupare in qualsiasi momento uno di questi alloggi. 2) INFORMAZIONI SUI BENI
Se il contratto riguarda un bene immobile specifico, la descrizione accurata e dettagliata di tale bene e della sua ubicazione; se il contratto riguarda una serie di beni (multilocalita'), la descrizione appropriata dei beni e della loro ubicazione; se il contratto riguarda una sistemazione diversa da quella in un bene immobile, la descrizione appropriata della sistemazione e delle strutture,
servizi (ad esempio elettricita', acqua, manutenzione, raccolta di rifiuti) cui il consumatore ha o avra' accesso e relative condizioni,
eventuali strutture comuni, quali piscina, sauna, ecc., cui il consumatore ha o potra' avere accesso e relative condizioni. 3) NORME AGGIUNTIVE RIGUARDANTI GLI ALLOGGI IN COSTRUZIONE (ove applicabile)
Stato di completamento dell'alloggio e dei servizi che lo rendono pienamente fruibile (gas, elettricita', acqua e collegamenti telefonici) e qualsiasi struttura cui il consumatore avra' accesso,
termine di completamento dell'alloggio e dei servizi che lo rendono pienamente fruibile (gas, elettricita', acqua e collegamenti telefonici) e una stima ragionevole del termine di completamento di qualsiasi struttura cui il consumatore avra' accesso,
numero della licenza edilizia e nome e indirizzo completi dell'autorita' o delle autorita' competenti,
garanzia quanto al completamento dell'alloggio o al rimborso di ogni pagamento effettuato qualora l'alloggio non sia completato ed eventuali condizioni che disciplinano il funzionamento di tali garanzie. 4) INFORMAZIONI SUI COSTI
Descrizione accurata e appropriata di tutti i costi connessi al contratto di multiproprieta'; di come tali costi saranno ripartiti fra i consumatori e di come e quando tali costi possano aumentare; il metodo di calcolo dell'ammontare delle spese relative all'occupazione del bene, le spese obbligatorie (ad esempio imposte e tasse) e le spese amministrative generali (ad esempio per gestione, manutenzione e riparazioni),
eventuali informazioni relative a spese, ipoteche, privilegi o altri gravami registrati sul bene. 5) INFORMAZIONI SULLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Eventuali informazioni sulle disposizioni per la risoluzione di contratti accessori e sulle conseguenze di tale risoluzione,
condizioni di risoluzione del contratto, relative conseguenze e informazioni su qualsiasi responsabilita' del consumatore per eventuali costi derivanti dalla risoluzione stessa. 6) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
Informazioni sulle modalita' con cui sono organizzate la manutenzione e le riparazioni del bene e l'amministrazione e gestione dello stesso, specificando se e come i consumatori possono influire e partecipare alle decisioni in materia,
informazioni sulla possibilita' o meno di aderire a un sistema per la rivendita dei diritti contrattuali, informazioni sul sistema pertinente e indicazione dei costi connessi con la rivendita mediante tale sistema,
indicazione della lingua o delle lingue che si possono usare per le comunicazioni con l'operatore per quanto riguarda il contratto, ad esempio in relazione alle decisioni gestionali, all'aumento dei costi e al trattamento di richieste e reclami,
eventuale possibilita' di risoluzione extragiudiziale delle controversie.
Conferma della ricezione delle informazioni.
Firma del consumatore.

ALLEGATO II-ter (di cui all'articolo 71, comma 1, lettera b), e all'articolo 73,
commi 3, lettera b), e 4)

FORMULARIO INFORMATIVO PER I CONTRATTI RELATIVI A PRODOTTI PER LE
VACANZE DI LUNGO TERMINE

Parte 1:
Identita', luogo di residenza e stato giuridico dell'operatore o degli operatori che saranno parti del contratto.
Breve descrizione del prodotto.
Natura e contenuto esatti del diritto o dei diritti.
Indicazione precisa del periodo entro il quale puo' essere esercitato il diritto oggetto del contratto ed eventualmente la durata del regime instaurato.
Data a partire dalla quale il consumatore potra' esercitare il diritto oggetto del contratto.
Prezzo che il consumatore deve corrispondere per l'acquisizione del diritto o dei diritti, inclusi i costi ricorrenti che il consumatore dovra' presumibilmente sostenere in conseguenza del suo diritto di ottenere accesso all'alloggio, del viaggio e di qualsiasi altro prodotto o servizio connesso come specificato.
Piano di pagamento scaglionato che stabilisce le rate di pari importo per ciascun anno di durata del contratto per il prezzo in questione e date in cui devono essere versate.
Dopo il primo anno, gli importi successivi possono essere adeguati per assicurare che sia mantenuto il valore reale di tali rate, ad esempio per tenere conto dell'inflazione.
Breve descrizione dei costi supplementari obbligatori imposti dal contratto; tipo di costi e indicazione degli importi (ad esempio quote annuali di affiliazione).
Sintesi dei servizi fondamentali a disposizione del consumatore (ad esempio soggiorni in albergo e voli scontati).
Sono inclusi nei costi indicati in precedenza?
In caso negativo, specificare quelli inclusi e quelli a pagamento (ad esempio soggiorno di tre notti incluso nella quota annuale di affiliazione; qualsiasi altra sistemazione deve essere pagata a parte).
L'operatore ha sottoscritto uno o piu' codici di condotta? In caso affermativo, dove possono essere reperiti? Parte 2: Informazioni generali:
Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro quattordici giorni di calendario a decorrere dalla conclusione del contratto o di qualsiasi contratto preliminare vincolante ovvero dalla data di ricezione di tali contratti se posteriore.
Durante il periodo di recesso e' vietato qualsiasi versamento di denaro a titolo di acconto da parte del consumatore. Il divieto riguarda qualsiasi onere, incluso il pagamento, la prestazione di garanzie, l'accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito, ecc., e comprende non solo il pagamento a favore dell'operatore, bensi' anche di terzi.
Il consumatore ha il diritto di porre fine al contratto senza incorrere in penali dando preavviso all'operatore entro quattordici giorni di calendario dalla ricezione della richiesta di pagamento per ciascuna rata annuale.
Il consumatore non dovra' sostenere spese od obblighi diversi da quelli specificati nel contratto.
In conformita' del diritto internazionale privato, il contratto puo' essere disciplinato da una legge diversa da quella dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore e le eventuali controversie possono essere deferite ad organi giurisdizionali diversi da quelli dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore.
Firma del consumatore. Parte 3: Informazioni supplementari cui ha diritto il consumatore e indicazioni specifiche per poterle ottenere (ad esempio indicazione del capitolo di un opuscolo generale) se non fornite in appresso: 1) INFORMAZIONI SUI DIRITTI ACQUISITI
Descrizione appropriata e corretta degli sconti disponibili per future prenotazioni, illustrata con una serie di esempi di offerte recenti,
informazioni sulle restrizioni alla possibilita' del consumatore di godere dei diritti, quali la disponibilita' limitata o le offerte proposte in base all'ordine di arrivo o i termini previsti per promozioni particolari e sconti speciali. 2) INFORMAZIONI SULLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Eventuali informazioni sulle modalita' per la risoluzione di contratti accessori e sulle conseguenze di tale risoluzione,
condizioni di risoluzione del contratto, relative conseguenze e informazioni su qualsiasi responsabilita' del consumatore per eventuali costi derivanti dalla risoluzione stessa. 3) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
Indicazione della lingua o delle lingue che possono essere utilizzate per le comunicazioni con l'operatore per quanto riguarda il contratto, ad esempio in relazione al trattamento di richieste e reclami,
eventuale possibilita' di risoluzione extragiudiziale delle controversie.
Conferma della ricezione delle informazioni.
Firma del consumatore.


ALLEGATO-II quater (di cui all'articolo 71, comma 1, lettera c), e all'articolo 73,
commi 3, lettera b) e 4)



FORMULARIO INFORMATIVO PER I CONTRATTI DI RIVENDITA

Parte 1:
Identita', luogo di residenza e stato giuridico dell'operatore o degli operatori che saranno parti del contratto.
Breve descrizione dei servizi (ad esempio commercializzazione).
Durata del contratto.
Prezzo che il consumatore deve corrispondere per l'acquisto dei servizi.
Breve descrizione dei costi supplementari obbligatori imposti dal contratto; tipo di costi e indicazione degli importi (ad esempio imposte locali, parcelle notarili, costi inerenti alla pubblicita').
L'operatore ha sottoscritto uno o piu' codici di condotta? In caso affermativo, dove possono essere reperiti? Parte 2: Informazioni generali:
Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro quattordici giorni di calendario a decorrere dalla conclusione del contratto o di qualsiasi contratto preliminare vincolante ovvero dalla data di ricezione di tali contratti se posteriore.
E' vietato qualsiasi versamento di denaro a titolo di acconto da parte del consumatore fino al momento in cui la vendita abbia effettivamente avuto luogo o sia stata altrimenti posta fine al contratto di rivendita. Il divieto riguarda qualsiasi onere, incluso il pagamento, la prestazione di garanzie, l'accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito, ecc., e comprende non solo il pagamento a favore dell'operatore, bensi' anche di terzi.
Il consumatore non dovra' sostenere costi od obblighi diversi da quelli specificati nel contratto.
In conformita' del diritto internazionale privato, il contratto puo' essere disciplinato da una legge diversa da quella dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore e le eventuali controversie possono essere deferite ad organi giurisdizionali diversi da quelli dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore.
Firma del consumatore. Parte 3: Informazioni supplementari cui ha diritto il consumatore e indicazioni specifiche per poterle ottenere (ad esempio indicazione del capitolo di un opuscolo generale) se non fornite in appresso:
condizioni di risoluzione del contratto, relative conseguenze e informazioni su qualsiasi responsabilita' del consumatore per eventuali costi derivanti dalla risoluzione stessa,
indicazione della lingua o delle lingue che possono essere utilizzate per le comunicazioni con l'operatore per quanto riguarda il contratto, ad esempio in relazione al trattamento di richieste e reclami,
eventuale possibilita' di risoluzione extragiudiziale delle controversie.
Conferma della ricezione delle informazioni.
Firma del consumatore.

ALLEGATO II-quinquies (di cui all'articolo 71, comma 1, lettera d), e all'articolo 73,
commi 3, lettera b), e 4)

FORMULARIO INFORMATIVO PER I CONTRATTI DI SCAMBIO

Parte 1:
Identita', luogo di residenza e stato giuridico dell'operatore o degli operatori che saranno parti del contratto:
Breve descrizione del prodotto.
Natura e contenuto esatti del diritto o dei diritti.
Indicazione precisa del periodo entro il quale puo' essere esercitato il diritto oggetto del contratto ed eventualmente la durata del regime instaurato.
Data a partire dalla quale il consumatore potra' esercitare il diritto oggetto del contratto.
Prezzo che il consumatore deve corrispondere per lo scambio delle quote di affiliazione.
Breve descrizione dei costi supplementari obbligatori imposti dal contratto; tipo dei costi e indicazione degli importi (ad esempio quote di rinnovo, altre quote ricorrenti, prelievi speciali, imposte locali).
Sintesi dei servizi fondamentali a disposizione del consumatore.
Sono inclusi nei costi indicati in precedenza?
In caso contrario, specificare quelli inclusi e quelli a pagamento (tipologia dei costi e indicazione degli importi; ad esempio una stima del prezzo dovuto per singole operazioni di scambio, comprese eventuali spese aggiuntive).
L'operatore ha sottoscritto uno o piu' codici di condotta? In caso affermativo, dove possono essere reperiti? Parte 2: Informazioni generali:
Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro quattordici giorni di calendario a decorrere dalla conclusione del contratto o di qualsiasi contratto preliminare vincolante ovvero dalla data di ricezione di tali contratti se posteriore. Nel caso in cui il contratto di scambio sia offerto congiuntamente e contestualmente al contratto di multiproprieta', ai due contratti si applica un unico periodo di recesso.
Durante il periodo di recesso e' vietato qualsiasi versamento di denaro a titolo di acconto da parte del consumatore. Il divieto riguarda qualsiasi onere, incluso il pagamento, la prestazione di garanzie, l'accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito, ecc., e comprende non solo il pagamento a favore dell'operatore, bensi' anche di terzi.
Il consumatore non dovra' sostenere costi od obblighi diversi da quelli specificati nel contratto.
In conformita' del diritto internazionale privato, il contratto puo' essere disciplinato da una legge diversa da quella dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore e le eventuali controversie possono essere deferite ad organi giurisdizionali diversi da quelli dello Stato membro di residenza o domicilio abituale del consumatore.
Firma del consumatore.
Parte 3: Informazioni supplementari cui ha diritto il consumatore e indicazioni specifiche per poterle ottenere (ad esempio indicazione del capitolo di un opuscolo generale) se non fornite in appresso: 1) INFORMAZIONI SUI DIRITTI ACQUISITI
Spiegazione del funzionamento del sistema di scambio; possibilita' e modalita' di scambio; indicazione del valore attribuito alla multiproprieta' del consumatore nel sistema di scambio; serie di esempi di possibilita' concrete di scambio,
indicazione del numero di localita' disponibili e numero degli aderenti al sistema di scambio, comprese eventuali limitazioni quanto alla disponibilita' di alloggi particolari scelti dal consumatore, ad esempio a motivo di periodi di picco della domanda, eventuale necessita' di prenotare con molto anticipo, nonche' indicazioni di eventuali restrizioni dei diritti di multiproprieta' del consumatore previsti dal sistema di scambio. 2) INFORMAZIONI SUI BENI
Descrizione breve e appropriata dei beni e della loro ubicazione; se il contratto riguarda un alloggio diverso dai beni immobili, descrizione appropriata dell'alloggio e delle strutture; indicazione di dove il consumatore puo' ottenere informazioni supplementari. 3) INFORMAZIONI SUI COSTI
Informazioni sull'obbligo dell'operatore di fornire per ogni scambio proposto, prima di organizzare lo scambio stesso, dettagli in merito a qualsiasi costo aggiuntivo a carico del consumatore in relazione allo scambio. 4) INFORMAZIONI SULLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Eventuali informazioni sulle disposizioni per la risoluzione di contratti accessori e sulle conseguenze di tale risoluzione,
condizioni di risoluzione del contratto, relative conseguenze e informazioni su qualsiasi responsabilita' del consumatore per eventuali costi derivanti dalla risoluzione stessa. 5) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
Indicazione della lingua o delle lingue che possono essere utilizzate per le comunicazioni con l'operatore per quanto riguarda il contratto, ad esempio in relazione al trattamento di richieste e reclami,
eventuale possibilita' di risoluzione extragiudiziale delle controversie.
Conferma della ricezione delle informazioni.
Firma del consumatore.

ALLEGATO II-sexies
(di cui all'articolo 72, comma 6, e all'articolo 74, comma 2)



FORMULARIO SEPARATO PER FACILITARE IL DIRITTO DI RECESSO
Diritto di recesso

Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro quattordici giorni di calendario.
Il diritto di recesso ha inizio a decorrere dal ... (da compilare a cura dell'operatore prima di trasmettere il formulario al consumatore).
Qualora il consumatore non abbia ricevuto il presente formulario, il periodo di recesso ha inizio una volta che il consumatore l'abbia ricevuto, ma scade in ogni caso dopo un anno e quattordici giorni di calendario.
Qualora il consumatore non abbia ricevuto tutte le informazioni richieste, il periodo di recesso ha inizio una volta che il consumatore le abbia ricevute, ma scade in ogni caso dopo tre mesi e quattordici giorni di calendario.
Al fine di esercitare il diritto di recesso, il consumatore comunica la propria decisione all'operatore usando il nome e l'indirizzo sotto indicati su supporto durevole (ad esempio lettera scritta inviata per posta o messaggio di posta elettronica). Il consumatore puo' utilizzare il formulario in appresso, ma non e' obbligato a farlo.
Qualora il consumatore eserciti il diritto di recesso, non gli viene imputato alcun costo.
Oltre al diritto di recesso, norme del diritto dei contratti nazionale possono prevedere il diritto del consumatore, ad esempio, di porre fine al contratto in caso di omissione di informazioni.
Divieto di acconti.
Durante il periodo di recesso, e' vietato qualsiasi versamento di denaro a titolo di acconto da parte del consumatore. Tale divieto riguarda qualsiasi onere, inclusi i pagamenti, la prestazione di garanzie, l'accantonamento di denaro sotto forma di deposito bancario, il riconoscimento esplicito di debito, ecc.
Tale divieto include non soltanto i pagamenti a favore dell'operatore, ma anche di terzi.
Notifica di recesso
A (nome e indirizzo dell'operatore) (*)
Il/I (**) sottoscritto/i comunica/no con la presente di recedere dal contratto
Data di conclusione del contratto (*)
Nome del consumatore/dei consumatori (***)
Indirizzo del consumatore/dei consumatori (***)
Firma del consumatore/dei consumatori (solo se il presente formulario e' inviato su carta) (***)
Data (***)
(*) Da compilare a cura dell'operatore prima di trasmettere il formulario al consumatore
(**) Cancellare la dicitura inutile
(***) Da compilare a cura del consumatore/dei consumatori nel caso in cui sia utilizzato il presente formulario per recedere dal contratto
Conferma della ricezione delle informazioni
Firma del consumatore".



Note all'art. 2:
Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e'
citato nelle premesse.



 
Art. 3
Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918;
b) la legge 4 marzo 1958, n. 174, ad esclusione del titolo III ;
c) la legge 21 marzo 1958, n. 326;
d) la legge 12 marzo 1968, n. 326;
f) la legge 25 agosto 1991, n. 284;
g) l'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266;
h) il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre, 1988, n. 556;
i) il decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392;
l) la legge 29 marzo 2001, n. 135;
m) gli articoli 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 e 100 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
n) il comma 4 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 gennaio del 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;
o) l'articolo 83 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
2. La legge 27 dicembre 1977, n. 1084, che ha reso esecutiva la Convenzione internazionale sul contratto di viaggio (CCV) del 23 aprile 1970, e' abrogata a decorrere dal momento in cui diviene efficace la denuncia dello Stato italiano della Convenzione internazionale sul contratto di viaggio del 23 aprile 1970, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 37 della medesima.
3. Resta in ogni caso fermo quanto stabilito dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.



Note all'art. 3:
Il testo dell'art. 10 del decreto-legge 31 gennaio
2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori,
la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita'
economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione
dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di
autoveicoli.), convertito, con modificazioni, dalla legge 2
aprile 2007, come modificato dal presente decreto
legislativo, e' il seguente:
"Art. 10. Misure urgenti per la liberalizzazione di
alcune attivita' economiche. 1. Le disposizioni del
presente articolo sono volte a garantire la liberta' di
concorrenza secondo condizioni di pari opportunita' sul
territorio nazionale e il corretto ed uniforme
funzionamento del mercato, nonche' ad assicurare ai
consumatori finali migliori condizioni di accessibilita'
all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio
nazionale, in conformita' al principio comunitario della
concorrenza e alle regole sancite dagli articoli 81, 82 e
86 del Trattato istitutivo della Comunita' europea.
2. Le attivita' di acconciatore di cui alle leggi 14
febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, e 17
agosto 2005, n. 174, e l'attivita' di estetista di cui alla
legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono soggette alla sola
dichiarazione di inizio attivita', da presentare allo
sportello unico del comune, laddove esiste, o al comune
territorialmente competente ai sensi della normativa
vigente, e non possono essere subordinate al rispetto del
criterio della distanza minima o di parametri numerici
prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti
svolgenti la medesima attivita', e al rispetto dell'obbligo
di chiusura infrasettimanale. Sono fatti salvi il possesso
dei requisiti di qualificazione professionale, ove
prescritti, e la conformita' dei locali ai requisiti
urbanistici ed igienico-sanitari.
3. Le attivita' di pulizia e disinfezione, di cui al
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 7 luglio 1997, n. 274, e successive
modificazioni, e di facchinaggio di cui al decreto del
Ministro delle attivita' produttive 30 giugno 2003, n. 221,
sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attivita'
ai sensi della normativa vigente, da presentare alla Camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura
competente, e non possono essere subordinate a particolari
requisiti professionali, culturali e di esperienza
professionale. Sono fatti salvi, ove richiesti dalla
normativa vigente, i requisiti di onorabilita' e capacita'
economico-finanziaria. Per l'esercizio delle sole attivita'
di facchinaggio non sono necessari i requisiti di capacita'
economico-finanziaria di cui alla lettera b) del comma 1
dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle attivita' produttive 30 giugno 2003, n. 221.
Resta salva la disciplina vigente per le attivita' di
disinfestazione, derattizzazione e sanificazione ed in ogni
caso le attivita' professionali di cui al presente comma
possono essere esercitate solo nel pieno rispetto della
normativa vigente in materia di tutela del lavoro e della
salute ed in particolare del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e della
normativa in materia di smaltimento dei rifiuti speciali o
tossici.
4. (Abrogato).
5. L'attivita' di autoscuola e' soggetta alla sola
dichiarazione di inizio attivita' da presentare
all'amministrazione provinciale territorialmente competente
ai sensi della normativa vigente, fatto salvo il rispetto
dei requisiti morali e professionali, della capacita'
finanziaria e degli standard tecnico-organizzativi previsti
dalla stessa normativa. All'articolo 123 del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le
autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e
tecnica da parte delle province». Al comma 3 dell'articolo
123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la
parola: «autorizzazione» e' sostituita dalle seguenti:
«dichiarazioni di inizio attivita'» e le parole da: «e per
la limitazione» a: «del territorio» sono soppresse. Al
comma 11 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, al primo periodo, le parole: «senza
autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «senza la
dichiarazione di inizio attivita' o i requisiti prescritti»
e le parole: «da euro 742 a euro 2.970» sono sostituite
dalle seguenti: «da euro 10.000 a euro 15.000». I commi 3,
4, 5, 6 e 7 dell'articolo 1 del decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione 17 maggio 1995, n. 317, sono
abrogati.
5-bis. All'articolo 123 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 4, le parole da: «Le persone fisiche» fino
a: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Le persone
fisiche o giuridiche, le societa', gli enti possono
presentare l'apposita dichiarazione di inizio attivita'. Il
titolare»;
b) al comma 5, primo periodo, le parole:
«L'autorizzazione rilasciata a chi» sono sostituite dalle
seguenti: «La dichiarazione puo' essere presentata da chi»;
c) al comma 6, le parole: «L'autorizzazione non puo'
essere rilasciata ai» sono sostituite dalle seguenti: «La
dichiarazione non puo' essere presentata dai» e le parole:
«e a coloro» sono sostituite dalle seguenti: «e da coloro»;
d) al comma 13, primo periodo, le parole: «per il
rilascio della autorizzazione di cui al comma 2" sono
sostituite dalle seguenti: «per la dichiarazione di inizio
attivita'».
5-ter. All'articolo 123 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, al comma 4, secondo periodo, le
parole: «gestione diretta e personale dell'esercizio e dei
beni patrimoniali» sono sostituite dalle seguenti:
«proprieta' e gestione diretta, personale, esclusiva e
permanente dell'esercizio, nonche' la gestione diretta dei
beni patrimoniali», e sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «; nel caso di apertura di ulteriori sedi per
l'esercizio dell'attivita' di autoscuola, per ciascuna deve
essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti
prescritti, ad eccezione della capacita' finanziaria che
deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere
preposto un responsabile didattico, in organico quale
dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso
di societa' di persone o di capitali, quale rispettivamente
socio o amministratore, che sia in possesso dell'idoneita'
tecnica» e il terzo periodo e' soppresso. Le disposizioni
del presente comma si applicano a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
5-quater. All'articolo 123, comma 5, primo periodo, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «o
istruttore di guida» sono sostituite dalle seguenti: «e
istruttore di guida con almeno un'esperienza biennale». Le
disposizioni del presente comma si applicano a decorrere
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
5-quinquies. All'articolo 123, comma 5, secondo
periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le
parole: «o, nel caso di societa' od enti, alla persona da
questi delegata» sono soppresse.
5-sexies. All'articolo 123 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, al comma 8, alinea, le parole:
«L'autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti:
«L'attivita' dell'autoscuola»; al comma 9, alinea, le
parole: «L'autorizzazione e' revocata» sono sostituite
dalle seguenti: «L'esercizio dell'autoscuola e' revocato»;
dopo il comma 9 e' inserito il seguente: «9-bis. In caso di
revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del
titolare, a quest'ultimo e' parimenti revocata l'idoneita'
tecnica. L'interessato potra' conseguire una nuova
idoneita' trascorsi cinque anni dalla revoca o a seguito di
intervenuta riabilitazione».
5-septies. All'articolo 123, comma 10, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole:
«requisiti di idoneita'» sono inserite le seguenti: «, i
corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi
programmi,» e dopo le parole: «idoneita' tecnica degli
insegnanti e degli istruttori" sono inserite le seguenti:
«, cui si accede dopo la citata formazione iniziale». Il
Ministro dei trasporti dispone, conseguentemente, in
materia con proprio decreto da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Nelle more possono
accedere all'esame di insegnante o istruttore coloro che
hanno presentato la relativa domanda antecedentemente alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
5-octies. All'articolo 123 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, dopo il comma 11 e' inserito il
seguente: «11-bis. L'istruzione o la formazione dei
conducenti impartita in forma professionale o, comunque, a
fine di lucro al di fuori di quanto disciplinato dal
presente articolo costituisce esercizio abusivo
dell'attivita' di autoscuola. Chiunque esercita o concorre
ad esercitare abusivamente l'attivita' di autoscuola e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 10.000 a euro 15.000. Si applica inoltre il
disposto del comma 9-bis del presente articolo».
5-novies. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Ministro dei trasporti emana una o piu' direttive di
revisione dell'esercizio dell'attivita' di autoscuola, con
riguardo alle prescrizioni su locali e orari.
5-decies. Al fine di assicurare la trasparenza e il
confronto dei corrispettivi richiesti dalle autoscuole per
l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei
conducenti, il Ministro dei trasporti, con proprio decreto,
da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
stabilisce un modello unificato nel quale ciascun esercizio
riporta le tariffe praticate, depositandone copia presso la
competente amministrazione provinciale, nonche' le
modalita' di esposizione e informazione per l'utenza.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative
e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni
di cui ai commi da 2 a 5.
7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto le regioni, le province ed i comuni
adeguano le disposizioni normative e regolamentari ai
principi di cui ai commi da 2 a 5.
8. Dopo il quinto comma dell'articolo 1 della legge 11
gennaio 1979, n. 12, e' inserito il seguente: «L'iscrizione
all'albo dei consulenti del lavoro non e' richiesta per i
soggetti abilitati allo svolgimento delle predette
attivita' dall'ordinamento giuridico comunitario di
appartenenza, che operino in Italia in regime di libera
prestazione di servizi.».
9. All'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 21
novembre 2005, n. 285, sono soppresse le seguenti parole:
«, a condizione che le relazioni di traffico proposte nei
programmi di esercizio interessino localita' distanti piu'
di 30 km da quelle servite da relazioni di traffico
comprese nei programmi di esercizio dei servizi di linea
oggetto di concessione statale. La distanza di 30 km deve
essere calcolata sul percorso stradale che collega le case
municipali dei comuni in cui sono ricomprese le localita'
oggetto della relazione di traffico».".
La legge 6 dicembre 1991, n. 394, reca: "Legge quadro
sulle aree protette".



 
Art. 4
Disposizioni finanziarie

1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo sono attuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 23 maggio 2011

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Brambilla, Ministro per il turismo

Calderoli, Ministro per la
semplificazione normativa

Romani, Ministro dello sviluppo
economico

Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del
mare

Frattini, Ministro degli affari
esteri

Alfano, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione

Gelmini, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca

Galan, Ministro per i beni e le
attivita' culturali

Sacconi, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Fitto, Ministro per i rapporti con le
regioni e per la coesione
territoriale
Visto, il Guardasigilli: Alfano
 
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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