Gazzetta n. 129 del 6 giugno 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 18 maggio 2011
Concessione del trattamento di mobilita' per i dipendenti della societa' Olympic Air Italian Branch. (Decreto n. 59480).


IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legge 21 marzo 1988, n.86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n.160;
Visto l'art. 16 della legge 23 luglio 1991, n.223;
Visto l'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249;
Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge del 27 ottobre 2008, n. 166 che prevede: «I trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilita' ai sensi dell'art. 1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, possono essere concessi per periodi massimi pari, rispettivamente, a 48 mesi e 36 mesi indipendentemente dalla eta' anagrafica e dall'area geografica di riferimento, sulla base di specifici accordi in sede governativa»;
Visto l'accordo in data 15 dicembre 2010, intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della societa' Olympic Air Italian Branchnonche' delle OO.SS, con il quale, ai sensi del combinato disposto delle normative sopra indicate, e' stato previsto il ricorso al trattamento di mobilita', per la durata di 36 mesi, per un massimo di 8 lavoratori della societa' in parola che saranno collocati in mobilita' dalla data di licenziamento del 18 gennaio 2011;
Vista l'istanza e l'allegato elenco con la quale la societaOlympic Air Italian Branch,ha richiesto la concessione del trattamento di mobilita' ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge del 27 ottobre 2008, n. 166, per la durata di 36 mesi, in favore di un massimo di sei lavoratori della societa' in parola che saranno collocati in mobilita' a decorrere dal 18 gennaio 2011, dipendenti presso l'unita' di Roma-Fiumicino (Roma) e di Milano Malpensa (Milano);
Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di mobilita', per la durata di 36 mesi, in favore di un massimo di sei lavoratori della societa' Olympic Air Italian Branch, che saranno collocati in mobilita' a decorrere dal 18 gennaio 2011, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge del 27 ottobre 2008, n. 166;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge del 27 ottobre 2008, n. 166, e' autorizzata la concessione del trattamento di mobilita', definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 15 dicembre 2010, per 36 mesi, in favore di un numero massimo di 6 lavoratori della societa' Olympic Air Italian Branch, che saranno collocati in mobilita' a decorrere dal 18 gennaio 2011 di cui:
quattro dipendenti presso l'unita' di Roma-Fiumicino (Roma), - Matricola INPS: 4974219923;
due dipendenti presso l'unita' di Milano-Malpensa(Milano) - Matricola INPS: 4974219923.
 
Art. 2

La societa' predetta e' tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.
 
Art. 3

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e' tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 maggio 2001

Il Ministro: Sacconi
 
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