Gazzetta n. 129 del 6 giugno 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 18 maggio 2011
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della societa' Air One S.p.A. (Decreto n. 59479).


IL MINISTRO
del lavoro e delle politiche sociali

Visto il decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
Visto l'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali puo' concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attivita', il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle societa' da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»;
Visto l'accordo in data 23 settembre 2009, intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della societa' Air One S.p.a., nonche' delle OO.SS, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si e' trovata la predetta societa', e' stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004 n. 291, per un periodo di 24 mesi a decorrere dal 23 settembre 2009, in favore di un numero massimo di quaranta lavoratori della societa' di cui trattasi;
Visto il decreto n. 48657 del 10 dicembre 2009 con il quale e' stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 23 settembre 2009, in favore di quaranta lavoratori dipendenti dalla societa' Air One S.p.a., unita' in Roma, Napoli, Bari, Bologna, Cagliari, Milano, Torino e Venezia, per il periodo dal 23 settembre 2009 al 22 marzo 2010;
Visto il successivo accordo del 10 novembre 2009, intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della societa' Air One S.p.a., nonche' delle OO.SS, con il quale, considerato l'aggravarsi della situazione di crisi nella quale si e' trovata la predetta societa', e' stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004 n. 291, per un ulteriore numero massimo di trenta lavoratori della societa' di cui trattasi, per il periodo dal 23 novembre 2009 al 22 settembre 2011 (22 mesi);
Visto il decreto n. 50183 del 22 febbraio 2010 con il quale e' stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in data 10 novembre 2009, in favore di ulteriori trenta lavoratori dipendenti dalla societa' Air One S.p.a., per il periodo dal 23 novembre 2009 al 22 marzo 2010;
Visto il successivo accordo del 27 aprile 2010, intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con il quale e' stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale per un ulteriore numero massimo di trenta lavoratori della societa' di cui trattasi, ubicati presso la sede di Roma, per il periodo dal 28 aprile 2010 al 22 settembre 2011 (16 mesi e 25 giorni);
Visto il decreto n. 54084 del 15 settembre 2010 con il quale e' stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di settanta lavoratori per il periodo dal 23 marzo 2010 al 22 settembre 2010 e per trenta lavoratori per il periodo dal 28 aprile 2010 al 22 settembre 2010, dipendenti dalla societa' Air One S.p.a., ai sensi dell'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249;
Visto il decreto 55040 del 2 novembre 2010 con il quale e' autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito negli accordi intervenuti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 23 settembre 2009, 10 novembre 2009 e 27 aprile 2010, in favore di 100 lavoratori per il periodo dal 23 settembre 2010 al 22 marzo 2011 dipendenti dalla societa' Air One S.p.a. dipendenti presso le sedi di Roma, Napoli, Bari, Bologna, Cagliari, Milano, Torino e Venezia;
Vista l'istanza con la quale la societa' Air One S.p.a., ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, in favore di cento lavoratori per il periodo dal 23 marzo 2011 al 22 settembre 2011;
Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di cento lavoratori per il periodo dal 23 marzo 2011 al 22 settembre 2011 dipendenti dalla societa' Air One S.p.a., ai sensi dell'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 1-bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, e' autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito negli accordi intervenuti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 23 settembre 2009, 10 novembre 2009 e 27 aprile 2010, in favore di cento lavoratori per il periodo dal 23 marzo 2011 al 22 settembre 2011 dipendenti dalla societa' Air One S.p.a. dipendenti presso le sedi di Roma, Napoli, Bari, Bologna, Cagliari, Milano, Torino e Venezia,
Matricola I.N.P.S. AIR ONE SPA: 2302100732 - Pagamento diretto: NO.
 
Art. 2

La societa' predetta e' tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.
 
Art. 3

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e' tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 maggio 2011

Il Ministro: Sacconi
 
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