Gazzetta n. 129 del 6 giugno 2011 (vai al sommario)
CONSIGLIO DI STATO
DECRETO 23 maggio 2011
Modifica del decreto 15 febbraio 2005 recante regolamento di organizzazione degli Uffici amministrativi della Giustizia amministrativa.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO

Visto il proprio decreto in data 15 febbraio 2005, recante Regolamento di organizzazione degli Uffici amministrativi della Giustizia amministrativa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 2005, n. 84;
Viste le delibere del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa in data 11 marzo 2010 e 11 marzo 2011

E m a n a

Le seguenti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 15 febbraio 2005:
Art. 1
Istituzione dell'Ufficio studi, massimario e formazione

1. L'art. 13 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato 15 febbraio 2005 - Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa - e' sostituito dal seguente:
«Art. 13. (Ufficio studi, massimario e formazione)» - 1. E' istituito, quale organismo della giustizia amministrativa, l'Ufficio studi, massimario e formazione, di seguito denominato Ufficio, che cura, in posizione di autonomia, l'attivita' scientifica e di aggiornamento professionale a supporto dei magistrati amministrativi ai quali assicura il diritto alla formazione continua.
2. L'Ufficio elabora autonomamente l'attivita' scientifica afferente i temi di cui alle seguenti lettere e, a tal fine:
a) cura lo studio normativo, dottrinario e giurisprudenziale delle questioni, giuridiche e socio economiche, di rilevante importanza per la Giustizia amministrativa anche su richiesta del Presidente del Consiglio di Stato, dei Presidenti titolari delle Sezioni del Consiglio di Stato, dei Presidenti dei Tribunali amministrativi regionali;
b) esamina la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, della Corte europea dei diritti dell'uomo, della Corte costituzionale, delle giurisdizioni superiori nazionali elaborando le questioni di maggiore interesse per la giustizia amministrativa e diffondendone i risultati;
c) segnala le ordinanze di rimessione alla Corte di giustizia dell'Unione europea ed alla Corte costituzionale delle questioni di maggiore rilievo per la giustizia amministrativa;
d) massima le pronunce ed i pareri del Consiglio di Stato nonche' le sentenze dei Tribunali amministrativi regionali, se di rilevante importanza per la Giustizia amministrativa, anche su segnalazione dei presidenti dei collegi o delle adunanze ovvero dei singoli magistrati amministrativi;
e) promuove, coordina e verifica l'acquisizione dei contributi scientifici dei singoli magistrati amministrativi, quali autori, relatori o docenti;
f) promuove la divulgazione della propria attivita' scientifica anche mediante pubblicazioni.
3. In base alle linee guida elaborate annualmente dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, l'Ufficio:
a) fornisce il supporto giuridico - scientifico al Consiglio di Presidenza ed al Segretario generale della giustizia amministrativa;
b) fornisce il supporto giuridico - scientifico, anche mediante proposte e pareri:
1) al Servizio centrale per l'informatica e le tecnologie di comunicazione;
2) alla Direzione generale delle risorse umane ed organizzative, ai fini della formazione professionale del personale amministrativo in base all'art. 16, comma 1, del presente regolamento, indicando le specifiche tecnico - giuridiche ed il glossario che devono essere utilizzati dagli uffici addetti alla ricezione dei ricorsi e dalle segreterie;
c) cura i rapporti con le organizzazioni internazionali, l'Unione europea e gli Stati stranieri, quale autorita' referente della giustizia amministrativa;
d) segue, presso le competenti sedi parlamentari e governative, l'attivita' di elaborazione normativa di interesse per la giustizia amministrativa;
e) redige una relazione sull'andamento dell'attivita' svolta indirizzata al Consiglio di presidenza.
4. In materia di formazione, anche linguistica, e nel rispetto delle direttive deliberate annualmente dal Consiglio di Presidenza, l'Ufficio:
a) sottopone al Consiglio di Presidenza, per l'approvazione, il progetto del programma annuale della formazione;
b) in attuazione del programma di cui alla precedente lettera a):
1) organizza, assicurando un razionale decentramento, gli incontri di studio, i convegni, le visite di lavoro ed ogni altra iniziativa formativa e culturale da svolgersi prioritariamente a livello centrale;
2) individua le modalita' ed elabora i contenuti della formazione, anche socio economica, adeguandoli costantemente alle esigenze emerse in sede di attuazione;
3) coordina le autonome iniziative culturali proposte dai presidenti dei Tribunali amministrativi regionali e, verificata la coerenza dell'iniziativa con la programmazione di cui alla precedente lettera a), la sottopone al Consiglio di presidenza per le determinazioni di sua competenza.
5. L'Ufficio e' diretto dal presidente aggiunto del Consiglio di Stato che puo' nominare annualmente un Coordinatore organizzativo scelto fra i magistrati addetti che fruisce di una riduzione del carico di lavoro pari alla meta'.
6. All'Ufficio sono addetti fino ad un massimo di dodici magistrati amministrativi, scelti in modo da assicurare il tendenziale equilibrio fra le diverse componenti, di cui non oltre la meta' a tempo pieno e la restante parte a tempo parziale. I magistrati addetti svolgono, nell'ambito dei compiti di cui ai commi 2, 3 e 4, attivita' di studio, ricerca e docenza. Sono nominati magistrati a tempo pieno quelli che non beneficiano di incarichi soggetti al regime dell'autorizzazione ad eccezione di quelli di ricerca scientifica e docenza, purche' compatibili con l'impegno richiesto; per tutta la durata dell'incarico i magistrati addetti a tempo pieno non possono beneficiare di incarichi soggetti al regime dell'autorizzazione.
7. I magistrati addetti all'Ufficio:
a) sono nominati dal presidente del Consiglio di Stato, su proposta del Consiglio di presidenza che delibera previo interpello;
b) se a tempo pieno, rimangono in carica per la durata di tre anni e sono confermati per una sola volta e salvo demerito;
c) se a tempo parziale, rimangono in carica per un anno e possono essere confermati, non oltre l'arco del successivo quinquennio e salvo demerito, nei limiti delle valutazioni di bilancio operate annualmente dal Consiglio di Presidenza.
8. Il Consiglio di presidenza e l'Ufficio si avvalgono di un comitato di indirizzo scientifico ed organizzativo, di seguito denominato comitato, presieduto dal direttore dell'Ufficio, e composto da:
a) tre componenti del Consiglio di presidenza;
b) un magistrato nominato dal direttore fra gli addetti all'Ufficio;
c) due professori universitari ordinari, nelle materie giuridiche, della scienza dell'organizzazione o della formazione.
9. I componenti del comitato di cui al precedente comma 8, lettere a) e c):
a) sono nominati dal presidente del Consiglio di Stato, su proposta del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa che delibera previo interpello;
b) rimangono in carica per la durata di tre anni, salvo conferma; i componenti del Consiglio di presidenza cessano in ogni caso dall'incarico a conclusione della consiliatura.
10. Il comitato:
a) propone annualmente al Consiglio di presidenza le linee guida e le direttive di cui ai commi 3 e 4;
b) delibera in ordine:
1) agli obblighi di servizio dei magistrati addetti, tenuti in ogni caso ad assicurare una presenza settimanale minima pari, di norma, a due giorni se a tempo pieno e di un giorno, se a tempo parziale;
2) alle modalita' organizzative e di funzionamento dell'Ufficio, nominando fra i magistrati addetti di estrazione T.a.r. un referente per la formazione, nonche' della struttura di supporto, fissando annualmente gli indirizzi e gli obbiettivi operativi di quest'ultima;
c) nell'ambito delle disponibilita' dell'apposito stanziamento di bilancio, stabilisce i compensi da erogare ai docenti, agli esperti ed ai magistrati amministrativi, diversi da quelli addetti, per le attivita' prestate ai sensi dei precedenti commi 2, lettera e) e 4, lettera b), numero 1);
d) puo' promuovere la stipulazione di convenzioni senza oneri a carico dell'amministrazione della giustizia amministrativa:
1) con le universita', per lo svolgimento presso l'Ufficio delle attivita' di studio e di ricerca scientifica da parte di docenti, ricercatori e dottorandi di ricerca;
2) con le scuole, gli organismi di formazione delle altre magistrature ed istituzioni pubbliche, per lo svolgimento presso l'Ufficio del tirocinio dei magistrati e degli altri soggetti ammessi;
e) puo' promuovere la valorizzazione, sotto il profilo economico, dei risultati dell'attivita' di elaborazione scientifica, editoriale e formativa dell'Ufficio.
11. Ai componenti del comitato di cui al precedente comma 8, lettera c), ai magistrati addetti a tempo pieno ed ai magistrati addetti a tempo parziale, e' corrisposto un compenso annuale lordo come disciplinato dal Regolamento di Autonomia Finanziaria della G.A. L'importo dei compensi e' rivalutato ogni tre anni in base al tasso di inflazione registrato dall'Istat. Ai componenti dell'Ufficio e del comitato, ove ricorrano i presupposti di legge, spetta il trattamento di missione.
12. L'Ufficio si avvale di una apposita struttura di supporto cui e' preposto un dirigente di seconda fascia; la struttura e' composta da una segreteria e dall'ufficio amministrativo per le biblioteche; alla struttura e' assegnato un adeguato contingente di funzionari dell'area C e di personale di altre qualifiche.
L'ufficio amministrativo per le biblioteche:
a) assiste l'Ufficio nell'espletamento dei suoi compiti;
b) gestisce la biblioteca centrale;
c) fornisce collaborazione alle biblioteche dei Tribunali amministrativi regionali e degli altri organi della giustizia amministrativa;
d) assiste direttamente i magistrati amministrativi e cura, in funzione delle esigenze degli stessi, i rapporti con le biblioteche delle altre magistrature ed istituzioni.
13. Ciascun magistrato, all'atto della richiesta di autorizzazione a svolgere incarichi extra istituzionali, puo' dichiarare la propria disponibilita' alla collaborazione scientifica eventualmente richiesta dall'Ufficio studi in relazione all'oggetto dell'incarico».
 
Art. 2
Disposizioni finali e di coordinamento

1. Sono abrogati:
a) i commi 1, lettera c), 2 e 4, dell'art. 14 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato 15 febbraio 2005;
b) l'art. 37 del decreto del Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa 6 febbraio 2004;
c) l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214.
2. Il comma 3 dell'art. 14 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato 15 febbraio 2005 e' sostituito dal seguente: «3. Agli uffici di cui al comma 1, lettere a) e b) sono preposti dirigenti di seconda fascia».
3. All'art. 9, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa 6 febbraio 2004, dopo il numero 3) e' inserito il seguente numero: «4) esercita, in relazione all'Ufficio studi, massimario e formazione, le competenze previste dall'art. 13 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato 15 febbraio 2005».
4. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 23 maggio 2011

Il Presidente: de Lise
 
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