Gazzetta n. 129 del 6 giugno 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Carso».



Il Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Esaminata la domanda del Consorzio Tutela Vini Collio e Carso, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Carso»;
Visto il parere favorevole della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sull'istanza di cui sopra;
Ha espresso, nella riunione del 22 marzo 2011, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo Decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizione contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle Politiche agricole alimentari e Forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
Allegato

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATO
«CARSO» O «CARSO-KRAS»
Art. 1
Denominazione dei vini

1. La denominazione di origine controllata «Carso» o «Carso - Kras» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
«Carso» o «Carso» Rosso o «Carso - Kras» o «Carso- Kras» Rosso, anche riserva,
«Carso» o «Carso - Kras» Chardonnay,
«Carso»o «Carso - Kras» Glera,
«Carso» o «Carso - Kras» Malvasia, anche riserva (da Malvasia istriana),
«Carso» o «Carso - Kras» Pinot grigio,
«Carso» o «Carso - Kras» Sauvignon, anche riserva,
«Carso»o «Carso - Kras» Traminer,
«Carso» o «Carso - Kras» Vitovska, anche riserva,
«Carso» o «Carso - Kras» Cabernet franc,
«Carso» o «Carso - Kras» Cabernet sauvignon,
«Carso» o «Carso - Kras» Merlot, anche riserva
«Carso» o «Carso - Kras» Refosco dal peduncolo rosso, anche riserva,
«Carso» o «Carso - Kras» Terrano, anche riserva
2. La specificazione «Classico» e' consentita per i vini della zona di origine piu' antica e per la seguente tipologia: «Carso» o «Carso - Kras» Terrano classico, anche riserva.

Art. 2
Base ampelografia

1. La denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 e' riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
«Carso» o «Carso - Kras» con uno dei seguenti riferimenti di vitigno:
Chardonnay, Glera, Malvasia (da Malvasia istriana), Pinot grigio, Sauvignon, Traminer, Vitovska, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Merlot, Refosco dal peduncolo rosso e Terrano anche con la specificazione «Classico», devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai corrispondenti vitigni presenti per almeno l'85%;
per la restante parte possono concorrere, fino a un massimo del 15% le uve di altri vitigni a bacca di colore analogo, non aromatiche, idonei alla coltivazione per le province di Trieste e di Gorizia.
2. Il vino a denominazione di origine controllata «Carso» o «Carso - Kras», con o senza la qualificazione «Rosso» e' riservata al vino ottenuto, in ambito aziendale, dalle uve provenienti dai vigneti composti per almeno il 70% dal vitigno Terrano;
per la restante parte possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti dai vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione per le province di Trieste e di Gorizia, da soli o congiuntamente, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 30%.

Art. 3
Zona di produzione delle uve

1. La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Carso» o «Carso - Kras» comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni in provincia di Trieste: Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico nonche' l'intero territorio del comune di Doberdo' del Lago e parte di quello dei comuni di Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Fogliano-Redipuglia, Sagrado e Savogna d'Isonzo in provincia di Gorizia.
Tale zona e' cosi' delimitata: partendo dalle foci del Fiume Timavo, segue la costa verso est e verso sud fino al confine di Stato in prossimita' di San Bartolomeo di Muggia. Da qui il limite procede lungo tale confine verso est e poi nord - ovest fino all'intersezione con il corso del Fiume Vipacco, in provincia di Gorizia.
Da questo punto discende il corso del fiume fino ad incrociare la linea ferroviaria Udine - Trieste, in prossimita' di Castel Rubbia per proseguire lungo questa, in direzione Trieste, fino ad incontrare l'autostrada A4 Venezia - Trieste e proseguire lungo questa sino ad incrociare il Fiume Timavo.
Segue il corso dello stesso fino alla foce da dove e' iniziata la delimitazione.
2. La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Carso» o «Carso - Kras» Terrano comprende in tutto o in parte i comuni di Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino e Sgonico in provincia di Trieste e Doberdo' del Lago, Sagrado e Savogna d'Isonzo in provincia di Gorizia.
La zona e' cosi' delimitata: partendo dal valico di confine di Fernetti in comune di Monrupino, provincia di Trieste, si prosegue verso nord lungo il confine di Stato fino da incontrare il fiume Vipacco in provincia di Gorizia. Da questo punto si discende il corso del fiume fino ad incrociare la linea ferroviaria Udine-Trieste in prossimita' di Castel Rubbia per proseguire lungo questa in direzione Sagrado fino all'incrocio con la delimitazione comunale Sagrado- Fogliano-Redipuglia. Indi si procede lungo il suddetto confine fino a quota 111, localita' la Crosara per poi seguire dopo quota 103 il confine comunale che separa Dobero' del Lago dal comune di Monfalcone. Giunti in prossimita' Lago di Pietrarossa si imbocca il sentiero dei Castellieri in direzione est e dopo poco piu' di un chilometro si incrocia a quota 47 la strada statale n. 55 del Vallone (Jamiščna). Si prosegue lungo questa in direzione sud sud-est fino ad incrociare all'altezza di San Giovanni del Timavo, Mon.to III Armata, la strada statale n. 14. Da qui la delimitazione prosegue lungo la S.S. n. 14 in direzione sud-est fino a Sistiana per poi prendere la strada provinciale S.P. n. 1 del Carso in direzione Aurisina, Santa Croce e Prosecco per poi svoltare a destra per un brevissimo tratto lungo la Strada del Friuli e quindi prendere la direzione Borgo S. Nazario e poi Monte Grisa fino al congiungimento con la Strada Vicentina (Napoleonica) in direzione Obelisco a Sella di Opicina incrocio con la strada statale n. 55. Si segue la suddetta strada in direzione nord-est attraversando la frazione di Opicina fino a ritornare al valico di confine di Frenetti, punto di partenza della delimitazione.
3. La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Carso» o «Carso- Kras» Terrano Classico comprende in tutto o in parte i territori amministrativi dei comuni di Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino e Sgonico in provincia di Trieste ed e' cosi' delimitata: partendo dal confine italo - sloveno ex valico di Monrupino ubicato sulla strada che dalla stazione di Opicina Campagna, precedentemente denominata Poggioreale Campagna, porta oltre confine (km 4,100 circa), il limite segue il confine di Stato verso nord-ovest fino a raggiungere, superato il Monte Sambuco, la strada per Ceroglie dell'Ermada in prossimita' di quota 174; segue tale strada verso sud fino all'incrocio con quella di Ceroglie-Medeazza (quota 171); risale verso nord lungo questa per circa 100 metri per prendere poi il sentiero che in direzione sud raggiunge la strada Ceroglie - falde del Monte Cocco, prosegue lungo quest'ultima verso nord- ovest per circa 500 metri ed a quota 161 nella stessa direzione, segue il sentiero fino ad incrociare, dopo breve tratto, il tracciato dell'oleodotto Transalpino, prosegue lungo questo in direzione nord - est fino ad incontrare la strada per San Pelagio-Aurisina per proseguire lungo questa verso sud-est fino a raggiungere la linea ferroviaria (quota 169).
Prosegue lungo questa in direzione sud-est e poco dopo la stazione di Opicina Campagna, incrocia la strada che da Opicina del Carso porta oltre confine e a tal punto prosegue lungo questa in direzione nord-est fino a raggiungere il confine di Stato, laddove e' iniziata la delimitazione.

Art. 4
Norme per la viticoltura

4.1 Condizioni naturali dell'ambiente
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Carso» o «Carso- Kras» devono essere quelle tradizionali della zona stessa e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'.
I vigneti devono trovarsi su terreni di natura carsica o flyschoide, idonei per le produzioni delle denominazioni d'origine di cui si tratta.
Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati.
Per i vini a denominazione di origine controllata «Carso» o «Carso- Kras» Terrano e «Carso» o Carso-Kras» Terrano Classico sono da considerarsi idonei, unicamente i vigneti ubicati su suoli costituiti da terra rossa carsica derivata dalla degradazione delle rocce calcaree. (carso geologico).
4.2 Densita' d'impianto
Per i nuovi impianti e reimpianti la densita' dei ceppi per ettaro non puo' essere inferiore a 3500 in coltura specializzata.
4.3 Forme di allevamento e sesti d'impianto
Le forme di allevamento consentite sono il guyot, il cordone speronato, il capovolto, la pergola triestina ed in genere le forme di allevamento gia' usate nella zona, con esclusione delle forme di allevamento espanse. I sesti d'impianto sono adeguati alle forme di allevamento.
La Regione puo' consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve
4.4 E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
4.5 Resa a ettaro e gradazione minima naturale
La produzione massima di uva a ettaro e la gradazione minima naturale in coltura specializzata sono le seguenti:
Parte di provvedimento in formato grafico


Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ad ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite e non deve superare mediamente i 2,6 kg uva/ceppo.
Nelle annate eccezionalmente favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Carso» o «Carso - Kras» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Articolo 5
Norme per la vinificazione

5.1 Zona di vinificazione e di imbottigliamento
Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento obbligatorio, l'imbottigliamento, l'affinamento in bottiglia obbligatorio nonche' l'eventuale appassimento delle uve, devono essere effettuate nel territorio amministrativo dei comuni compresi in tutto o in parte nella zona di produzione delle uve atte a produrre vini a D.O.C, «Carso» o «Carso-Kras» delimitata all'art. 3 comma 1.
5.2 Arricchimento e colmature
E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1 nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali con mosti concentrati oppure con mosto concentrato rettificato, o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.
E' ammessa la colmatura dei vini di cui all'art. 1 in corso di invecchiamento obbligatorio, con vini aventi diritto alla stessa denominazione d'origine, di uguale colore e varieta' di vite ma non soggetti a invecchiamento obbligatorio, per non oltre il 10% per la complessiva durata dell'invecchiamento.
5.3 Resa uva/vino/ettaro
La resa massima dell'uva in vino finito, per tutte le tipologie, non deve essere superiore al 70%.
Qualora superi il limite di cui sopra, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla Denominazione di Origine Controllata. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.
5.4 Invecchiamento
5.4.1 I vini a denominazione di origine controllata «Carso» o «Carso- Kras» Rosso riserva, «Carso» o «Carso-Kras» Merlot riserva, «Carso» o «Carso- Kras» Refosco dal peduncolo rosso riserva, «Carso» o «Carso-Kras» Terrano e «Carso» o «Carso-Kras» Terrano Classico riserva devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno ventiquattro mesi, di cui almeno 12 in botti di legno, e 5 mesi di affinamento in bottiglia. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1 novembre dell'anno di raccolta delle uve. Per tali vini non e' consentito l'arricchimento.
5.4.2 I vini a denominazione di origine controllata «Carso» o «Carso-Kras» Malvasia (da Malvasia istriana) riserva, «Carso» o «Carso- Kras» Sauvignon riserva, «Carso» o «Carso- Kras» Vitovska riserva devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno venti mesi a partire dal 1 novembre dell'anno di raccolta delle uve. Per tali vini non e' consentito l'arricchimento.
5.5Immissione al consumo
Per i seguenti vini a D.O.C. «Carso» o «Carso- Kras» l'immissione al consumo e' consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:
Rosso, Chardonnay, Glera, Malvasia (da Malvasia istriana), Pinot grigio, Sauvignon, Traminer, Vitovska, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Merlot, Refosco dal peduncolo rosso, Terrano, e Terrano Classico: 1 marzo dell'anno successivo a quello di produzione delle uve;
Rosso riserva, Merlot riserva, Refosco dal peduncolo rosso riserva, Terrano riserva e Terrano Classico riserva: 1 di aprile del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve;
Malvasia riserva (da Malvasia istriana), Sauvignon riserva, Vitovska riserva: 1° di luglio del secondo anno successivo a quello di produzione delle uve.

Articolo 6
Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'emissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
«Carso» o "Carso - Kras» Chardonnay;
Colore: da giallo paglierino a giallo dorato piu' o meno intenso;
Odore: delicato, caratteristico;
Sapore: asciutto, pieno, armonico;
Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
Acidita' totale minima: 4,0 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;
«Carso» o «Carso - Kras» Glera
Colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
Odore: delicato, con aroma caratteristico;
Sapore: asciutto, armonico;
Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 % vol;
Acidita' totale minima: 4,0 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;
«Carso» o «Carso - Kras» Malvasia (da Malvasia istriana) e «Carso» o «Carso - Kras» Malvasia riserva (da Malvasia istriana):
Colore: da giallo paglierino a giallo dorato piu' o meno intenso;
Odore: aromatico, caratteristico, fruttato;
Sapore: asciutto, gradevole, armonico;
Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; per la menzione "riserva": 12% vol;
Acidita' totale minima: 4,0 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l; per la menzione "riserva": 18 g/l.
«Carso» o «Carso - Kras» Pinot grigio
Colore: da giallo paglierino a giallo dorato piu' o meno intenso, talvolta con riflessi ramati;
Odore: caratteristico;
Sapore: asciutto, pieno, armonico;
Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
Acidita' totale minima: 4,0 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;
«Carso» o «Carso- Kras» Sauvignon e «Carso» o «Carso - Kras» Sauvignon Riserva:
Colore: da giallo paglierino a giallo dorato carico piu' o meno intenso;
Odore: delicato, caratteristico;
Sapore: asciutto, fresco, armonico;
Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; per la menzione "riserva": 12% vol;
Acidita' totale minima: 4,0 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l; per la menzione "riserva": 18 g/l.
«Carso» o «Carso - Kras» Traminer
Colore: da giallo paglierino a giallo dorato carico piu' o meno intenso;
Odore: delicato, con aroma caratteristico;
Sapore: asciutto, armonico;
Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
Acidita' totale minima: 4,0 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;
«Carso» o «Carso - Kras» Vitovska e «Carso» o «Carso - Kras» Vitovska Riserva
Colore: da giallo paglierino a giallo dorato piu' o meno intenso;
Odore: delicato, fine;
Sapore: asciutto, fresco, armonico;
Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; per la menzione «riserva»: 12% vol;
Acidita' totale minima: 4,0 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l; per la menzione "riserva": 18 g/l.
«Carso» o «Carso» Rosso o «Carso - Kras» o «Carso- Kras» Rosso» e «Carso» o «Carso» Rosso Riserva o «Carso - Kras» o «Carso- Kras» Rosso Riserva
Colore: rosso rubino intenso;
Odore: vinoso, caratteristico;
Sapore: asciutto, di corpo, armonico;
Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; per la menzione "riserva": 12% vol;
Acidita' totale minima: 5,0 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l; per la menzione «riserva»: 20 g/l.
«Carso» o «Carso - Kras» Cabernet Franc
Colore: rosso rubino, piu' o meno intenso;
Odore: caratteristico, erbaceo, gradevole;
Sapore: asciutto, erbaceo, armonico;
Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
Acidita' totale minima: 5,0 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;
«Carso» o «Carso - Kras» Cabernet Sauvignon
Colore: roso rubino con eventuali riflessi granati;
Odore: caratteristico, gradevole, intenso;
Sapore: asciutto, rotondo, armonico;
Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
Acidita' totale minima: 5,0 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;
«Carso» o «Carso - Kras» Merlot e «Carso» o «Carso - Kras» Merlot Riserva:
Colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
Odore caratteristico, gradevole;
Sapore: asciutto, rotondo, erbaceo, armonico;
Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; per la menzione "riserva": 12% vol;
Acidita' totale minima: 4,5 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l; per la menzione «riserva»: 20 g/l.
«Carso» o «Carso - Kras» Refosco o Refosco dal peduncolo rosso e «Carso» o «Carso - Kras» Refosco o Refosco dal peduncolo rosso Riserva
Colore: rosso rubino, piu' o meno intenso;
Odore: caratteristico, gradevole, fruttato;
Sapore: asciutto, caratteristico, armonico;
Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; per la menzione «riserva»: 12% vol;
Acidita' totale minima: 5,0 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l; per la menzione «riserva»: 20 g/l.
«Carso» o «Carso - Kras» Terrano e «Carso» o «Carso - Kras» Terrano Riserva:
Colore: rosso rubino intenso con riflessi violacei;
Odore: vinoso, caratteristico;
Sapore: asciutto, gradevolmente acidulo, di corpo;
Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; per la menzione «riserva»: 11% vol;
Acidita' totale minima: 6,0 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l; per la menzione «riserva»: 20 g/l.
«Carso o Carso - Kras» Terrano Classico e «Carso o Carso - Kras» Terrano Classico Riserva:
Colore: rosso rubino intenso con riflessi violacei;
Odore: vinoso, caratteristico;
Sapore: asciutto, gradevolmente acidulo, di corpo;
Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
Acidita' totale minima: 6,0 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l;
E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali modificare i limiti minimi dell'acidita' totale e dell'estratto non riduttore con proprio decreto.
In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, ove consentita, il sapore dei vini puo' rivelare lieve sentore di legno.

Art. 7
Etichettatura, designazione e presentazione

7.1 Qualificazioni
Nell'etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato», e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
7.2 Annata
Nell'etichettatura dei vini «Carso» o Carso - Kras» l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria.

Art.8
Confezionamento

8.1 Volumi nominali e Recipienti
I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo solamente in recipienti di vetro di volume nominale fino a 18 litri.

Art. 9
Etichettatura bilingue

9.1 In etichetta, oltre alla denominazione di origine controllata «Carso» o «Carso - Kras» e le relative specificazioni di colore o di vitigno di cui sopra, in lingua italiana, potra' comparire con caratteri uguali la traduzione in lingua slovena.
 
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