Gazzetta n. 129 del 6 giugno 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 10 maggio 2011 |
Revoca del decreto 15 marzo 2010 di nomina del commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Pistoia. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto l'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241; VIsto il D.P.R. 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 45/2010 del 15 marzo 2010 con il quale il rag. Stefano Barni e' stato nominato commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Pistoia in sostituzione della dott.ssa Cristiana Dell'Arsina; Preso atto dell'ordinanza n. 324/2010 del 5 maggio 2010 con la quale il TAR per la Toscana ha respinto l'istanza cautelare incidentale di sospensione del decreto con il quale era stata disposta la sostituzione della dott.ssa dell'Arsina; Preso atto dell'ordinanza n. 2321 del 25 maggio 2010, immediatamente esecutiva, con la quale il Consiglio di Stato ha accolto l'appello proposto in merito all'istanza cautelare della dott.ssa Dell'Arsina, reintegrandola nella sua funzione di commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Pistoia; Considerato che con ministeriale n. 168009 del 17 novembre 2010 questa Direzione generale ha autorizzato il deposito, presso il competente tribunale, della nuova proposta di concordato presentata dal Consorzio ai sensi dell'art. 214 l.f; Considerato che l'ordinanza del Consiglio di Stato ha statuito che l'impianto motivazionale del decreto impugnato non fosse sorretto da alcuna base normativa; Ritenuto oppurtuno non proseguire il giudizio ad esercitare l'autotutela nella forma della revoca del decreto impugnato ai sensi dell'art. 21-quinquies della legge n. 241/1990; Considerato che la scelta del ritiro dei provvedimenti nella forma juris della revoca e' stata imposta dalla necessaria retroattivita' dell'annullamento, il cui effetto operante ex tunc non consentirebbe all'amministrazione di operare il riconoscimento economico per l'attivita' prestata nella carica di commissario liquidatore per il periodo che va dalla nomina alla data della ordinanza del Consiglio di Stato; Considerato che l'amministrazione in data 3 marzo 2011 ha comunicato al destinatario del provvedimento, ai sensi degli articoli 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento finalizzato alla revoca del decreto ministeriale n. 45/2010 del 15 marzo 2010 con il quale il rag. Stefano Barni e' stato nominato commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Pistoia in sostituzione della dott.ssa Dell'Arsina; Preso atto delle osservazioni e delle controdeduzioni formulate al riguardo dall'interessato;
Decreta:
Art. 1
Il decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 45/2010 del 15 marzo 2010 e' revocato. |
| Art. 2
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Tale provvedimento potra' essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistono i presupposti di legge. Roma, 10 maggio 2011
Il Ministro dello sviluppo economico Romani
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Galan |
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