Gazzetta n. 130 del 7 giugno 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 12 maggio 2011
Riconoscimento, alla prof.ssa Maria Matthaiou, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.


IL DIRETTORE GENERALE
per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la Circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;
Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Maria Matthaiou;
Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sottoindicato;
Visto l'art. 7 del gia' citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;
Considerato che l'interessata, ai sensi della C.M. del 21 marzo 2005, n. 39, e' esonerata dalla presentazione dell'attestazione della competenza linguistica in quanto in possesso della laurea di scienze biologiche - indirizzo Fisio-patologico conseguita presso l'Universita' degli studi di Perugia;
Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata e' qualificata nello Stato membro d'origine;
Rilevato, altresi', che l'esercizio della professione in argomento e' subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni;
Visto il riconoscimento in data 18 marzo 2003 della predetta laurea da parte del Centro Inter-Universitario per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero (D.I.K.A.T.S.A.), il quale, per normativa nazionale, permette l'esercizio della professione docente;
Visto l'attestato del conferimento della qualifica di insegnante di ruolo attiva ramo PE 04.04 biologa, nell'istruzione del II grado in Grecia, rilasciato in data 11 giugno 2008 dal Ministero della pubblica istruzione e religione della Repubblica Ellenica;
Considerato che con la nota prot. n. 9496 del 17 settembre 2009 indirizzata da questo ufficio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie - era stato fatto rilevare che la prof.ssa Mattaiou con il solo riconoscimento del titolo di laurea conseguita in Italia aveva acquisito in Grecia il diritto all'insegnamento quale docente abilitata e che in tale situazione questo Ministero riteneva di non poter riconoscere la qualifica professionale della prof.ssa Mattaiou in quanto - come specificato al punto 5 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 206/2007 - «non costituisce qualifica professionale quella attestata da una decisione di mero riconoscimento di una qualifica professionale acquisita in Italia adottata da parte di un altro Stato membro», chiedendo contestualmente un parere in merito;
Visto il riscontro fornito dal sopra indicato Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie con la nota prot. n. 7285-P-2.36 del 17 ottobre 2009, acquisita al protocollo di questo Ufficio con il numero 10335 del 12 ottobre 2009, nella quale pur concordando sulla circostanza documentata che la prof.ssa Mattaiou non aveva seguito una formazione greca, ne' superato esami previsti dal sistema di istruzione greco, ne' aveva effettuato la formazione professionale di due anni previsti dal sistema di formazione italiano, tuttavia la stessa prof.ssa Mattaiou attestava il compimento di esperienza professionale quale docente in Grecia, con la conseguenza che questo Ministero era chiamato a valutare se l'esperienza quale docente della prof.ssa Mattaiou potesse compensare i due anni mancanti di esperienza professionale, con eventuali misure compensative;
Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 26 gennaio 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007;
Visto il decreto direttoriale prot. n. 2293 del 24 marzo 2010, che subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo professionale di cui trattasi;
Vista la comunicazione dell'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria n. 4531/C31 in data 19 aprile 2011 - acquisita al protocollo di questa direzione generale con il n. 2970 del 29 aprile 2011 - con la quale il predetto ufficio ha fatto conoscere l'esito favorevole delle prove attitudinali sostenute dalla predetta prof.ssa Maria Matthaiou;
Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale costituito dal diploma di istruzione post-secondario «Laurea in scienze biologiche - indirizzo fisio-patologico» conseguito l'11 luglio 2002 presso l'Universita' degli studi di Perugia, congiunto al compimento di esperienza quale docente in Grecia, posseduto dalla prof.ssa Maria Matthaiou, di cittadinanza greca, nata a Salonicco (Grecia) il 19 marzo 1972, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto citato in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e' titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle classi:
57/A scienze degli alimenti;
59/A matematica e scienze nella scuola secondaria di I grado;
60/A scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia.
2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 maggio 2011

Il direttore generale: Palumbo
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone