Gazzetta n. 131 del 8 giugno 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 17 maggio 2011
Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata « Elba».


IL DIRETTORE GENERALE
per lo sviluppo agroalimentare e della qualita'

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967 e successive modificazioni, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Elba» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Vista la domanda presentata dal Consorzio di Tutela Vini Elba, intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione della DOC dei vini «Elba»;
Visto il parere favorevole della Regione Toscana sulla sopra citata domanda di modifica;
Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 10 del 14 gennaio 2011;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Elba» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in argomento, in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal citato Comitato;

Decreta:

Art. 1

1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Elba», riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967 e successive modificazioni, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2011/2012.
 
Art. 2

1. I soggetti che intendono rivendicare gia' a partire dalla vendemmia 2011 i vini a denominazione di origine controllata «Elba», provenienti da vigneti aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOC in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.
2. In deroga alla previsione di cui all'art. 1, le disposizioni di cui all'art. 8 dell'annesso disciplinare di produzione, sono applicabili a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
 
Art. 3

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata.
 
Art. 4

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di tutte le tipologie di vini a Denominazione di origine controllata «Elba» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.
 
Art. 5

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Elba» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2011

Il direttore generale ad interim: Vaccari
 
Annesso
Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Elba».
Articolo 1
Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata "Elba" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: Rosso, Rosso riserva, Rosato, Sangiovese (o Sangioveto), Bianco, Bianco Spumante, Ansonica, Vermentino, Trebbiano toscano (o Procanico), Ansonica Passito, Moscato Passito, Bianco Passito, Vin santo, Vin santo occhio di pernice.

Articolo 2
Base ampelografica dei vini

I vini della denominazione di origine controllata "Elba" devono essere ottenuti da uve provenienti dai vitigni presenti nell'ambito aziendale nelle proporzioni di seguito indicate:
rosso, rosso riserva: Sangiovese almeno il 60%; altri vitigni a bacca rossa autorizzati nella regione Toscana, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 40%.
Rosato e Vin santo occhio di pernice: Sangiovese almeno il 60%; altri vitigni a bacca rossa autorizzati nella Regione Toscana, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 40%; sono ammessi anche vitigni a bacca bianca fino ad un massimo del 20%.
Sangiovese: Sangiovese almeno per l'85%; possono concorrere altri vitigni con uve a bacca rossa, autorizzati nella regione Toscana, fino ad un massimo del 15%.
Bianco, Bianco Spumante e Vin santo: Trebbiano toscano dal 10 al 70%, Ansonica e/o Vermentino dal 10 al 70%; possono concorrere altri vitigni autorizzati nella regione Toscana con uve a bacca bianca fino ad un massimo del 30%.
Ansonica e Ansonica passito: Ansonica almeno per l'85%; altri vitigni a bacca bianca autorizzati nella regione Toscana fino ad un massimo del 15%.
Vermentino: Vermentino almeno per l'85%; altri vitigni a bacca bianca autorizzati nella regione Toscana fino ad un massimo del 15%.
Trebbiano toscano (o Procanico): Trebbiano toscano almeno per l'85%; altri vitigni a bacca bianca autorizzati nella regione Toscana fino ad un massimo del 15%.
Moscato Passito: Moscato 100%.
Bianco Passito: Ansonica, Moscato, Trebbiano toscano, Vermentino da soli o congiuntamente per almeno il 70%; possono concorrere altri vitigni con uve a bacca bianca autorizzati nella regione Toscana fino ad un massimo del 30%.
Le uve dei vitigni indicati possono essere destinati per scelta vendemmiale alle diverse tipologie dei vini che le prevedono.

Articolo 3
Zona di produzione delle uve

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Elba" devono essere prodotte esclusivamente nel territorio amministrativo dei comuni dell'isola d'Elba.

Articolo 4
Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Elba" devono essere quelle normali della zona ed atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualita'.
I vigneti in coltura specializzata impiantati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare dovranno avere una densita' di almeno 4000 ceppi per ettaro. Le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E' vietata ogni pratica di forzatura consentendo tuttavia l'irrigazione come pratica di soccorso.
Le produzioni massime di uva ad ettaro in coltura specializzata e i titoli alcolometrici volumici naturali minimi delle uve sono i seguenti:


-----------------------------------------------------------------
"Elba" Produz. uva Titolo alcol. vol. nat. min.
t/ha % vol ----------------------------------------------------------------- Bianco e Vin santo 9 10,5 ----------------------------------------------------------------- Bianco Spumante 9 10 ----------------------------------------------------------------- Ansonica 9 11 ----------------------------------------------------------------- Vermentino 9 11 ----------------------------------------------------------------- Trebbiano toscano 9 11 ----------------------------------------------------------------- Rosso 8 11 ----------------------------------------------------------------- Rosso riserva 8 12 ----------------------------------------------------------------- Rosato 8 10,5 ----------------------------------------------------------------- Sangiovese 8 11 ----------------------------------------------------------------- Vin santo occhio di 8 11 pernice ----------------------------------------------------------------- Ansonica passito 7 11 ----------------------------------------------------------------- Moscato passito 7 11 ----------------------------------------------------------------- Bianco passito 7 10,5 -----------------------------------------------------------------


Fermo restando i limiti di produzione/ha indicati, la produzione di uva per ceppo dei vigneti preesistenti all'entrata in vigore del presente disciplinare aventi densita' inferiore ai 4000 ceppi/ha. non potra' comunque superare i 2,5 kg e i 2 kg per i vini Elba Ansonica passito, Moscato passito e Bianco passito.
Ai suddetti limiti di produzione per ettaro, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata attraverso una cernita delle uve, purche' la produzione globale del vigneto non superi del 20% i limiti medesimi. La eccedenza delle uve non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Articolo 5
Norme per la vinificazione

Le operazioni di appassimento delle uve, spumantizzazione, vinificazione, conservazione, invecchiamento ed imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione delimitata nell'art. 3.
E' consentito l'arricchimento con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'albo della stessa denominazione d'origine controllata o con mosto concentrato rettificato e comunque secondo le norme CE vigenti.
La resa massima dell'uva in vino non deve superare:
il 70% per i vini Bianco,Bianco Spumante, Ansonica, Vermentino, Trebbiano toscano, Rosso, Rosso riserva, Sangiovese e rosato;
il 35% riferito all'uva fresca per i vini Moscato passito, Ansonica passito e Bianco passito, Vin santo e Vin santo occhio di pernice.
Le uve destinate alla produzione dei vini Moscato passito, Ansonica passito e Bianco passito, dopo un'accurata cernita, devono essere sottoposte per un periodo minimo di almeno dieci giorni ad appassimento all'aria o in locali idonei, con possibilita' di una parziale disidratazione con aria ventilata e/o deumidificata sino al raggiungimento di un contenuto zuccherino minimo del 30%.
Nella vinificazione del vino doc "Elba" Vin santo e Vin santo occhio di pernice sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire al vino la sua peculiare caratteristica: in particolare il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto segue:
l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad un appassimento naturale e puo' essere ammostata, per le particolari condizioni climatiche dell'isola d'Elba, non prima del 1° novembre dell'anno di raccolta e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo;
l'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei ed e' ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata e deve raggiungere un contenuto zuccherino minimo non inferiore la 26,5%;
la conservazione e l'invecchiamento devono avvenire in recipienti di legno di capacita' non superiore a 5 ettolitri;
l'immissione al consumo non puo' avvenire prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve;
al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 16%.
Il vino "Elba" rosso sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio non inferiore a 24 mesi dei quali almeno 12 in recipienti di legno, puo' portare in designazione la specificazione aggiuntiva "riserva". Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Articolo 6
Caratteristiche al consumo

I vini a DOC "Elba" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: Elba Bianco
colore: da giallo paglierino a paglierino scarico;
odore: delicato piu' o meno fruttato;
sapore: secco ed armonico;
titolo alcol. vol. totale minimo: 11%
acidita' totale minima: 5 gr/l;
estratto non riduttore minimo: 15 gr/l. Elba Bianco Spumante
colore: paglierino piu' o meno intenso;
perlage: fine e persistente
aroma: delicato, tenue;
sapore: secco, armonico;
titolo alcol. vol. totale minimo: 11,5%
acidita' totale minima: 5,5 gr/l;
estratto non riduttore minimo: 14 gr/l. Elba Ansonica
colore: da paglierino scarico a paglierino;
odore: delicato e caratteristico;
sapore: secco, armonico
titolo alcol. vol. totale minimo: 11,5%
acidita' totale minima: 5 gr/l;
estratto non riduttore minimo: 15 gr/l. Elba Vermentino
colore: da paglierino scarico a paglierino;
odore: delicato e fruttato;
sapore: secco e armonico;
titolo alcol. vol. totale minimo: 11,5%
acidita' totale minima: 5 gr/l;
estratto non riduttore minimo: 15 gr/l; Elba Trebbiano toscano (o Elba Procanico)
colore: da paglierino scarico a paglierini
odore: delicato, piu' o meno fruttato
sapore: secco e armonico
titolo alcol. vol. totale minimo: 11%
acidita' totale minima: 5 gr/l
estratto non riduttore minimo: 15 gr/l. Elba Rosso
colore: rosso rubino;
odore: vinoso, delicato;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcol. vol. totale minimo: 11,5%;
acidita' totale minima: 5 gr/l;
estratto non riduttore minimo: 21 gr/l. Elba Rosso riserva:
colore: da rosso rubino intenso a granato;
odore: vinoso, delicato;
sapore: asciutto, armonico, di buon corpo;
titolo alcol. vol. totale minimo: 12,5%;
acidita' totale minima: 4,5 gr/l;
estratto non riduttore minimo: 24 gr/l. Elba Sangiovese
colore: rosso rubino;
odore: vinoso, fine, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcol. vol. totale minimo: 11,5%;
acidita' totale minima: 5 gr/l;
estratto non riduttore minimo: 21 gr/l. Elba Rosato
colore: rosato piu' o meno intenso;
odore: delicato, piu' o meno fruttato;
sapore: fresco, secco e armonico;
titolo alcol. vol. totale minimo: 11%
acidita' totale minima: 5 gr/l;
estratto non riduttore minimo: 16 gr/l. Elba Moscato passito
colore: dal paglierino all'ambrato;
odore: intenso, caratteristico;
sapore: armonico, dall'amabile al dolce;
titolo alcol. vol. totale minimo: 18% di cui almeno 12% svolto;
acidita' totale minima: 6 gr/l;
estratto non riduttore minimo: 30 gr/l. Elba Ansonica passito:
colore: dal paglierino all'ambrato;
odore: etereo, intenso e caratteristico;
sapore: armonico, dall'amabile al dolce;
titolo alcol.vol. totale minimo: 16% di cui almeno 12% svolto;
acidita' totale minima: 6 gr/l;
estratto non riduttore minimo: 30 gr/l. Elba Bianco passito
colore: dal giallo paglierino all'ambrato
odore: etereo, intenso, caratteristico;
sapore: armonico, vellutato;
titolo alcol. vol. totale minimo: 18% di cui almeno il 12% svolto;
acidita' totale minima: 6 gr/l;
estratto non riduttore minimo: 30 gr/l. Elba Vin santo
colore: dal giallo paglierini al dorato, all'ambrato intenso;
odore: etereo, intenso, caratteristico;
sapore: armonico, vellutato e rotondo;
titolo alcolometrico vol. totale minimo: 16% di cui almeno 13% svolto ed un minimo del 3% da svolgere;
acidita' totale minima: 5 gr/l;
estratto non riduttore minimo: 26 gr/l. Elba Vin santo occhio di pernice
colore: da rosa intenso a rosa pallido;
odore: caldo, intenso;
sapore: dolce, morbido, vellutato e rotondo;
titolo alcolometrico vol. totale minimo: 16% di cui almeno 14% svolto;
acidita' totale minima: 4 gr/l;
estratto non riduttore minimo: 26 gr/l.
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto non riduttore.

Articolo 7
Etichettatura, designazione e presentazione

In sede di designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Elba" Moscato passito, Ansonica, Ansonica passito e Bianco passito, tali indicazioni di tipologia o di vitigno possono precedere la denominazione Elba, ovvero figurare seguiti dalla specificazione "dell'Elba".
Nella designazione e presentazione dei vini di origine controllata "Elba" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, superiore, selezionate e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore sono consentite in osservanza delle disposizioni CE e nazionali in materia.
E' consentito altresi' l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone, localita' e vigne dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto, nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti.
Per tutte le tipologie della denominazione di origine controllata "Elba" e' obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle uve.

Articolo 8
Confezionamento

I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo esclusivamente in recipienti di vetro di volume nominale non superiore a litri 3.
Sono consentiti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente.
 
Allegato A


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Posizioni Codici 1-4 5 6-8 9 10 11 12 13 14 ------------------------------------------------------------------ ELBA BIANCO B018 X 888 1 X X A 0 X ------------------------------------------------------------------ ELBA BIANCO PASSITO B018 X 888 1 D X A 0 X ------------------------------------------------------------------ ELBA BIANCO SPUMANTE B018 X 888 1 X X B 0 X ------------------------------------------------------------------ ELBA ROSSO B018 X 999 2 X X A 0 X ------------------------------------------------------------------ ELBA ROSSO RISERVA B018 X 999 2 A X A 1 X ------------------------------------------------------------------ ELBA ROSATO B018 X 999 3 X X A 0 X ------------------------------------------------------------------ ELBA ANSONICA B018 X 013 1 X X A 0 X ------------------------------------------------------------------ ELBA ANSONICA PASSITO B018 X 013 1 D X A 0 X ------------------------------------------------------------------ ELBA MOSCATO PASSITO B018 X 153 1 D X A 0 X ------------------------------------------------------------------ ELBA SANGIOVESE B018 X 218 2 X X A 0 X ------------------------------------------------------------------ ELBA TREBBIANO TOSCANO B018 X 244 1 X X A 0 X ------------------------------------------------------------------ ELBA VERMENTINO B018 X 258 1 X X A 0 X ------------------------------------------------------------------ ELBA VIN SANTO B018 X 888 1 E X A 1 X ------------------------------------------------------------------ ELBA VIN SANTO OCCHIO DI PERNICE B018 X 999 2 E X A 1 X ------------------------------------------------------------------ Codici tipologie vini previste dal preesistente disciplinare da utilizzare per la vendemmia 2010 e precedenti ------------------------------------------------------------------ ELBA ALEATICO B018 X 009 2 X X A 0 X ------------------------------------------------------------------ ELBA MOSCATO B018 X 153 1 X X A 0 X ------------------------------------------------------------------ ELBA VIN SANTO B018 X 888 1 E X A 0 X ------------------------------------------------------------------ ELBA VIN SANTO RISERVA B018 X 888 1 E A A 1 X ------------------------------------------------------------------ ELBA VIN SANTO OCCHIO DI PERNICE B018 X 999 2 E X A 0 X ------------------------------------------------------------------

 
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