Gazzetta n. 132 del 9 giugno 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 16 maggio 2011
Assegnazione di risorse finanziarie (euro 10 milioni), per la concessione della cassa integrazione guadagni per il settore della pesca. (Decreto n. 59592).


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione;
Visto l'art. 2, commi 138-140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e n. 70 del 31 luglio 2009;
Visti gli accordi governativi sottoscritti in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 8 settembre 2010 ed in data 10 settembre 2010, che hanno disposto l'utilizzo della somma complessiva di 10 milioni di euro finalizzati alla Cassa integrazione guadagni in deroga per il settore pesca a valere sulle risorse destinate agli ammortizzatori sociali in deroga per l'annualita' 2010;
Ritenuto, pertanto, di procedere all'assegnazione delle suddette risorse finanziarie per la cassa integrazione guadagni per il settore della pesca;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 2, commi 138-140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono destinati € 10 milioni per la cassa integrazione guadagni per il settore della pesca.
 
Art. 2

In applicazione degli accordi governativi dell'8 settembre 2010 e del 10 settembre 2010 citati in premessa:
a) la CIG e' erogata, secondo le disposizioni in materia, al personale imbarcato, dipendente e socio lavoratore di cui alla legge n. 142/2001 delle imprese di pesca interessate dallo stato di crisi che ha investito il settore, e che benefici di un sistema retributivo con minimo monetario garantito;
b) il trattamento di integrazione salariale e' riconosciuto in tutte le situazioni in cui si renda necessario sospendere l'attivita' lavorativa per cause non imputabili al datore di lavoro e, comunque, per un periodo non superiore al numero di giornate retribuite al lavoratore nel corso dell'anno precedente;
c) con riferimento al settore della pesca del tonno il trattamento di CIG potra' essere erogato a far data dal 15 maggio 2010.
 
Art. 3

Ai sensi dell'art. 2, comma 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'onere complessivo a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, pari ad € 10.000.000,00, gravera' sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, come modificato dalla delibera CIPE n. 70 del 31 luglio 2009.
 
Art. 4

L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede all'ammissione ai trattamenti e all'erogazione delle prestazioni di CIG.
Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dal precedente art. 3, l'INPS e' tenuto, e unitamente a Italia lavoro, a monitorare e controllare a livello centrale i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione da parte delle sedi periferiche delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto interministeriale n. 56193 del 24 dicembre 2010.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 maggio 2011

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Sacconi
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
 
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