Gazzetta n. 133 del 10 giugno 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 17 maggio 2011
Caratteristiche tecniche per la raccolta delle lotterie ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza.


IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, con il quale e' stato emanato il Regolamento delle lotterie nazionali;
Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 che autorizza il Ministero delle finanze ad istituire le lotterie ad estrazione istantanea;
Visto il Regolamento delle lotterie ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo ed, in particolare, l'art. 25, comma 2, recante disposizioni sull'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto il Regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, con il quale si e' provveduto all'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e di scommesse all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;
Visto l'art. 4 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, con il quale sono state adottate disposizioni in materia di unificazione delle competenze in materia di giochi;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 1, comma 292 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo;
Vista la legge 7 luglio 2009 n. 88 - legge comunitaria per il 2008 - e in particolare l'art. 24, comma 14, con la quale sono dettate, tra l'altro, disposizioni per la raccolta a distanza delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea;
Visto il decreto direttoriale prot. 2011/190/CGV dell'8 febbraio 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 56 del 9 marzo 2011, recante «decorrenza degli obblighi relativi alla raccolta del gioco a distanza con vincita in denaro» di cui all'art. 21, commi da 11 a 25, della citata legge n. 88 del 2009;
Visto il decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, recante «provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali», convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
Visto in particolare l'art. 21 del decreto legge n. 78 del 2009, che, ha tra l'altro disposto l'avvio delle procedure occorrenti per conseguire tempestivamente l'aggiudicazione della concessione delle lotterie ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza ai piu' qualificati operatori di gioco, nazionali e comunitari, individuati mediante selezione concorrenziale basata sul criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa;
Considerato che con bando del 13 agosto 2009 e' stata indetta la procedura di selezione per l'affidamento in concessione dell'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea, anche con partecipazione a distanza;
Considerato che, dopo la verifica dei previsti adempimenti e' stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'affidamento in concessione dell'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza, in favore del Consorzio Lotterie Nazionali e, a valere dalla stipula della convenzione, nei confronti della «Lotterie Nazionali s.r.l»;
Considerato che ai sensi dell'art. 24, comma 12 della legge n. 88/2009 con provvedimento del Direttore Generale di AAMS si provvede, tra l'altro, alla definizione delle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche anche di infrastruttura;
Considerato che sono stati assolti gli obblighi comunitari con notifica n. 2010/0612/I - SERV 60 del 13 settembre 2010, ai sensi della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regole tecniche e delle regole relative ai servizi dell'informazione, alla quale ha fatto seguito il periodo di sospensiva obbligatorio previsto dalle procedure comunitarie;

Decreta:

Art. 1
Definizioni

1. Il presente decreto disciplina le caratteristiche tecniche ed organizzative per l'esercizio delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza o telematiche.
2. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) AAMS: l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) anagrafica del giocatore: l'insieme dei dati del titolare del conto di gioco, che includono almeno il nome, il cognome, il codice fiscale, la cui trasmissione al concessionario, in forma criptata, e' condizione necessaria per la partecipazione alle lotterie telematiche;
c) codice di identificazione: il codice che identifica univocamente un conto di gioco;
d) codice personale: il codice riservato del titolare del conto di gioco che, unitamente al codice di identificazione, consente l'identificazione del giocatore;
e) codice univoco: il codice, assegnato all'atto della convalida della giocata dal sistema del concessionario, che identifica univocamente la giocata;
f) conto di gioco: il conto intestato al giocatore sul quale sono registrate le operazioni derivanti dall'esecuzione del contratto di conto di gioco, incluse le giocate e le vincite delle lotterie telematiche;
g) contratto di conto di gioco: il contratto, di cui all'art. 24, comma 19 della legge 7 luglio 2009, n. 88 ed ai connessi provvedimenti di AAMS tra il giocatore ed il punto vendita a distanza;
h) credito di gioco: il saldo esistente sul conto di gioco;
i) concessionario: il soggetto cui AAMS ha affidato in concessione l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza;
j) giocata: ciascuna giocata delle lotterie telematiche, con esito casuale e non prevedibile, richiesta dal giocatore, erogata dal sistema del concessionario e convalidata dal sistema del concessionario attraverso l'attribuzione di un codice univoco;
k) giocatore (cliente): il soggetto titolare di un contratto di conto di gioco che partecipa alle lotterie telematiche;
l) interfaccia di gioco: la rappresentazione della lotteria telematica, comprensiva della grafica, della meccanica attraverso la quale il gioco della lotteria viene rappresentato e dei comandi di interazione, trasmessa dal sistema di elaborazione del concessionario al sistema del giocatore;
m) lotterie istantanee con partecipazione a distanza o lotterie telematiche: ciascuna lotteria istantanea con partecipazione a distanza, indetta con apposito decreto direttoriale di AAMS;
n) prezzo della giocata: l'importo corrisposto dal giocatore per l'acquisto di ciascuna giocata;
o) richiesta di gioco: l'azione non revocabile che il giocatore compie attraverso il comando di interazione dell'interfaccia di gioco per acquistare una giocata;
p) punto vendita a distanza: il soggetto di cui all'art. 24 comma 13, della legge 7 luglio 2009, n. 88, gia' abilitato alla raccolta di giochi e autorizzato da AAMS, a seguito di apposita istanza, per la raccolta a distanza dei giochi oggetto del presente decreto;
q) sistema di elaborazione del concessionario: la piattaforma tecnologica ed informatica multicanale, costituita da apparecchiature hardware ed applicazioni software, di proprieta' del concessionario, per la produzione e la gestione centralizzata delle lotterie telematiche; il sistema del concessionario assume le funzioni di sistema di registrazione, controllo e convalida;
r) sistema del punto vendita a distanza: l'insieme delle apparecchiature tecnologiche hardware e delle applicazioni software, di cui e' dotato il punto vendita a distanza per la raccolta delle lotterie telematiche;
s) sistema del giocatore: la dotazione tecnologica utilizzata dal giocatore per la connessione telematica con il concessionario e con il punto vendita a distanza, ai fini della partecipazione alle lotterie telematiche.
 
Art. 2
Gestione ed esercizio della raccolta

1. La gestione e l'esercizio della raccolta a distanza delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza e' effettuata dal concessionario.
2. La raccolta, oltre che dal concessionario, tramite un proprio portale internet, mediante il quale vengono fornite al giocatore tutte le informazioni e funzionalita' necessarie per la fruizione del gioco e la gestione del proprio conto di gioco, e', altresi', consentita ai soggetti di cui al comma 13 dell'art. 24 della legge n. 88 del 7 luglio 2009, che richiedono di diventare rivenditori ed in esito ad apposita istanza sono a tal fine autorizzati da AAMS, come previsto dal successivo art. 4, e sottoscrivono con il concessionario apposito contratto per la raccolta a distanza delle lotterie telematiche.
 
Art. 3
Requisiti di partecipazione al gioco

1. L'esercizio della raccolta a distanza delle lotterie telematiche e' subordinato alla stipula, anche per via telematica, di un contratto di conto di gioco tra il giocatore e il concessionario ovvero tra il giocatore e il punto vendita a distanza.
2. Lo schema di riferimento del contratto di conto di gioco deve rispettare le condizioni di cui al comma 19 dell'art. 24 della legge n. 8 del 2009 ed ai connessi provvedimenti di AAMS. Ogni conto di gioco puo' essere utilizzato esclusivamente dalle parti contraenti.
3. Il punto vendita a distanza e' tenuto a trasmettere al concessionario in forma criptata l'anagrafica dei giocatori abilitati sul proprio sistema, che abbiano richiesto la partecipazione alle lotterie telematiche.
 
Art. 4
Autorizzazione

1. I punti di vendita a distanza sono autorizzati da AAMS, a seguito di richiesta scritta, e all'esito positivo di apposita istruttoria, volta a verificare, nei loro confronti, i seguenti requisiti:
a) assenza di situazioni debitorie nei confronti di AAMS;
b) assenza di illeciti o comportamenti irregolari nella gestione dei giochi pubblici affidati in concessione;
c) accettazione espressa delle disposizioni che regolano le lotterie ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza;
d) accettazione espressa delle condizioni contrattuali di cui al contratto-tipo approvato da AAMS, di cui al successivo art. 6.
2. AAMS verifica il mantenimento delle suddette condizioni e procede alla revoca dell'autorizzazione in caso di venir meno di uno degli elementi prescritti.
 
Art. 5
Gestione dei sistemi

1. Il punto di vendita a distanza realizza l'integrazione tra il proprio sistema di elaborazione e il sistema di elaborazione del concessionario, secondo le specifiche tecniche contenute nel presente regolamento ovvero integrate su proposta del concessionario stesso e approvate da AAMS.
2. Tale integrazione, da realizzare secondo le suddette specifiche, deve garantire:
a) la trasmissione dell'anagrafica al concessionario in forma criptata, in modo da rendere possibile l'accesso in chiaro esclusivamente da parte della Commissione di cui all'art. 12, comma 7. Unitamente a tali dati, sono trasmessi in chiaro il codice di identificazione ivi compreso il codice della concessione di AAMS con il quale il punto vendita a distanza apre i singoli conti e il codice che identifica la provincia di residenza del giocatore;
b) l'accesso al gioco da parte di un titolare di contratto di conto di gioco, ottenuto tramite l'autenticazione sul sistema del punto di vendita a distanza nonche' l'autorizzazione del concessionario, accordata previa verifica sul proprio sistema della trasmissione dei dati di cui alla lettera a);
c) l'autenticazione tra il sistema di conti di gioco del punto di vendita a distanza e il sistema di elaborazione del concessionario;
d) la protezione da accessi non autorizzati e da intercettazione ed alterazione dei dati scambiati tra i suddetti sistemi;
e) il corretto funzionamento del sistema del punto vendita a distanza ivi compresi gli apparati di frontiera per la connessione telematica ai circuiti, dedicati o virtuali, adottati a tal fine dal punto di vendita a distanza nonche' gli apparati di frontiera per la connessione ai canali utilizzati dai giocatori per la partecipazione a distanza al gioco;
f) l'efficiente e tempestiva manutenzione del sistema di conti di gioco del punto di vendita a distanza e dei relativi apparati;
g) l'efficiente e tempestiva rimozione di malfunzionamenti, di qualsiasi tipo e natura, che si dovessero verificare.
3. Il concessionario garantisce al punto di vendita a distanza le condizioni necessarie al corretto esercizio della raccolta dei giochi.
 
Art. 6
Contratto per la raccolta a distanza

1. Per effettuare la raccolta a distanza, i punti di vendita a distanza sottoscrivono con il concessionario un apposito contratto conforme al contratto-tipo, proposto dal concessionario e approvato da AAMS, nel rispetto dei seguenti requisiti minimi:
a) durata non superiore al termine di scadenza della concessione per la raccolta a distanza delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea e della concessione di cui e' titolare il punto vendita a distanza;
b) obbligo del punto vendita a distanza di effettuare la raccolta a distanza, conformemente alle disposizioni di legge e agli altri provvedimenti in materia di lotterie telematiche e di esercizio e raccolta del gioco a distanza, nonche' di quelle che disciplinano le lotterie ad estrazione istantanea;
c) osservanza, nelle operazioni di gestione dei conti di gioco, delle disposizioni vigenti in materia di contratto di conto di gioco;
d) individuazione delle modalita' e dei limiti di pagamento delle vincite derivanti dalla raccolta a distanza;
e) obbligo di comunicazione al concessionario, in forma criptata, dell'anagrafica dei giocatori abilitati sul proprio sistema, che abbiano richiesto la partecipazione a distanza alle lotterie ad estrazione istantanea, con i dati identificativi del conto di gioco ivi compreso il codice della concessione di AAMS con il quale il punto di vendita a distanza attiva i singoli conti di gioco e i codici di identificazione di detti conti di gioco;
f) obbligo di tempestiva comunicazione al concessionario, in forma criptata, di qualsiasi variazione dell'anagrafica dei giocatori;
g) disciplina delle penali irrogate dal concessionario in caso di violazione degli obblighi contrattuali;
h) sospensione della raccolta a distanza, in presenza di ragionevoli motivi, su iniziativa del concessionario, previo necessario e formale assenso di AAMS, nonche' su richiesta di AAMS stessa;
i) clausola di risoluzione del contratto a favore del concessionario nel caso di comportamenti irregolari o illegali da parte del punto di vendita a distanza ovvero in caso di revoca dell'autorizzazione di AAMS di cui al precedente art. 4;
j) prestazione di una garanzia a favore del concessionario per la corretta ed integrale esecuzione degli obblighi assunti, a tutela della regolarita' e continuita' della raccolta di gioco con specifico riferimento al pagamento delle vincite ed al versamento dell'utile erariale;
k) impegno del punto di vendita a distanza a porre in essere attivita' di informazione ai consumatori relativamente alle regole di gioco, alle prescrizioni e disposizioni vigenti per la tutela del gioco lecito e per la promozione del gioco responsabile, anche in attuazione di specifiche campagne di comunicazione di AAMS;
l) previsione, a favore del punto di vendita a distanza, di un compenso non inferiore a quanto stabilito dalle norme vigenti in materia e dalla concessione, pari attualmente all'8 % della raccolta;
m) obbligo del punto di vendita a distanza di comunicare al concessionario l'indirizzo del sito utilizzato per la partecipazione al gioco.
2. Il concessionario e' tenuto a comunicare ad AAMS, con le modalita' da essa definite, i dati relativi ai contratti stipulati ai sensi del presente articolo.
 
Art. 7
Obblighi e responsabilita' del concessionario

1. Il concessionario e' obbligato a garantire:
a) la corretta gestione delle anagrafiche e dei conti di gioco secondo quanto stabilito dal presente decreto;
b) la fruizione del gioco attraverso apparati di frontiera per la connessione telematica ai circuiti, dedicati o virtuali adottati a tal fine dai punti vendita a distanza e degli apparati di frontiera per la connessione ai canali di comunicazione (ivi compresi quelli telematici e telefonici) utilizzati dai giocatori per la partecipazione a distanza al gioco;
c) l'adeguata informazione nei confronti dei punti vendita a distanza e dei giocatori riguardo la gestione delle contestazioni relative all'esito delle giocate, le vincite spettanti ai giocatori ed il loro regolare pagamento,
d) la tempestiva sollecitazione del punto vendita a distanza dell'avvenuto accredito sui conti di gioco delle vincite spettanti ai giocatori, nei casi di mancato ricevimento della relativa comunicazione, da parte del punto vendita a distanza stesso, segnalando ad AAMS i casi in cui l'inadempienza permane anche a seguito del sollecito.
2. E' fatto divieto al concessionario di utilizzare i dati ovvero qualsivoglia informazione acquisita riguardante i giocatori, per fini diversi da quelli disciplinati nel presente decreto.
 
Art. 8
Obblighi e responsabilita' del punto vendita a distanza

1. Il punto vendita a distanza e' responsabile della corretta esecuzione di tutte le attivita' allo stesso affidate dal concessionario, in virtu' del contratto tra di essi stipulato, e in particolare, e' obbligato a:
a) garantire la realizzazione, nonche' la conduzione ed il corretto funzionamento del proprio sistema compresi gli apparati di frontiera e dei circuiti, dedicati o virtuali, per la connessione con il sistema del concessionario e gli apparati di frontiera per la connessione ai canali di comunicazione (ivi compresi quelli telematici e telefonici) utilizzati con il sistema del giocatore;
b) assicurare l'efficiente e tempestiva manutenzione del sistema e delle apparecchiature impegnandosi a correggere tutte le imperfezioni che si rendessero palesi ed a rimuovere i malfunzionamenti, di qualsiasi tipo che si dovessero verificare;
c) provvedere al corretto e tempestivo pagamento delle vincite di importo non superiore ad € 10.000,00 mediante accredito sul conto di gioco del giocatore;
d) trasmettere l'anagrafica al concessionario in forma criptata, in modo da rendere possibile l'accesso in chiaro esclusivamente da parte della Commissione di cui all'art. 12.
2. Il punto di vendita a distanza e' responsabile della corretta esecuzione delle attivita' di raccolta di cui al presente decreto ed e' tenuto al pagamento delle penali, nei casi previsti dal contratto stipulato con il concessionario.
 
Art. 9
Regolamentazione

1. Ogni singola lotteria telematica e' indetta con apposito provvedimento direttoriale di AAMS che specifica, nel rispetto della normativa vigente, i criteri e le modalita' di effettuazione, la posta unitaria di partecipazione al gioco e, ove necessario, le relative modalita' tecniche in conformita' a quanto previsto nel presente decreto.
2. Per ogni lotteria deve essere previsto un numero predeterminato di lotti di giocate, eventualmente integrabile, in ognuno dei quali deve essere individuata una massa premi complessiva, che assicuri, mediamente per tutte le lotterie attive, valori di restituzione della raccolta in vincite non superiori al 75%, nonche' una struttura premi definita per categoria di vincita. All'interno dei singoli lotti che, per ragioni di sicurezza, possono essere distribuiti anche contemporaneamente, l'individuazione delle giocate vincenti avviene per il tramite del sistema di elaborazione del concessionario mediante un meccanismo di generazione casuale.
3. Ogni singola lotteria indetta puo' avere varie interfacce di gioco che devono essere preventivamente approvate con provvedimento dirigenziale e adeguatamente indicate, con riferimento alla specifica lotteria, sul sito istituzionale di AAMS.
4. Con provvedimento direttoriale di AAMS e' stabilita la data di chiusura di ciascuna lotteria, nel rispetto di uno scostamento massimo del 10% in eccesso o in difetto rispetto al valore di restituzione della raccolta in vincite definito per la lotteria stessa, salvo casi di eventi straordinari o imprevedibili ovvero per esigenze di tutela dell'entrata erariale.
 
Art. 10
Partecipazione al gioco

1. Le lotterie istantanee con partecipazione a distanza sono sviluppate in modo da essere compatibili con i principali sistemi operativi e browser in modo da garantire la massima accessibilita' possibile in base al sistema del giocatore.
2. La partecipazione al gioco avviene attraverso uno o piu' collegamenti pubblicati sulla homepage del sito del punto vendita a distanza. Su tale sito e' presente una vetrina ove sono riportate le interfacce di gioco, riferite alle lotterie commercializzate. La vetrina consente di accedere ad una dimostrazione dell'interfaccia di gioco (demo) e di consultare informazioni di carattere generale comuni a tutte le lotterie telematiche. Dopo l'identificazione da parte del giocatore, come descritta al successivo art. 11, si seleziona l'interfaccia di gioco prescelta e si procede all'acquisto della giocata.
3. L'interfaccia di gioco e' divisa in 4 aree principali:
a) area dedicata alla fase di gioco, in cui sono eseguite tutte le azioni da parte del giocatore a seguito dell'acquisto della giocata fino all'esito della stessa;
b) area dedicata alle informazioni al giocatore, compresa l'indicazione del prezzo della giocata;
c) area dedicata ai loghi nonche' al link per accedere alle informazioni sulla lotteria di riferimento ed eventualmente all'indicazione «demo»;
d) area dedicata alle seguenti funzionalita': visualizzazione del saldo del conto di gioco, link per aggiornare il saldo stesso (disabilitato durante il gioco), numero identificativo della giocata, link per l'accesso al pop-up delle istruzioni di gioco, abilitazione/disabilitazione del suono, tasto «Acquista».
4. L'interfaccia di gioco deve poi contenere quantomeno le sezioni: «Regolamento e vincite», «Prova» e «Gioca»: accedendo alla sezione «Regolamento e vincite» si devono visualizzare informazioni sulle modalita' e sul regolamento di gioco; accedendo alla sezione «Prova» si deve visualizzare una dimostrazione del gioco; accedendo alla sezione «Gioca» si puo' iniziare a giocare, secondo la procedura descritta nel presente decreto.
5. L'interfaccia di gioco presenta le seguenti maschere:
a) la «maschera» presente prima della richiesta di acquisto della giocata, che deve almeno contenere:
il prezzo della giocata;
il riquadro «Acquista» accedendo al quale il giocatore acquista la giocata;
b) la «maschera» presente dopo la richiesta di acquisto, che deve almeno contenere:
il codice univoco identificativo della giocata;
l'area di gioco che riporta l'animazione grafica della giocata;
un riquadro con la sintesi delle regole di gioco;
un'area con l'esito della giocata;
il riquadro per l'acquisto di una nuova giocata, identificato con il tasto «Continua». La visualizzazione del tasto «Continua», al fine di evitare che il giocatore clicchi d'impulso su di esso, senza poter ponderare se procedere ad un nuovo acquisto, deve apparire dopo la visualizzazione dell'esito della giocata.
6. Durante tutte le fasi devono essere ben visibili sull'interfaccia di gioco:
a) l'identificativo della lotteria e dell'interfaccia di gioco
b) il logo «gratta e vinci on-line»;
c) il logo «AAMS» e il logo «Gioco legale e responsabile» ovvero gli altri loghi richiesti da AAMS;
d) il riquadro «Regolamento e vincite», accedendo al quale e' possibile prendere visione del regolamento di gioco, ivi inclusa l'indicazione dei premi conseguibili;
e) l'indicazione dell'importo massimo di vincita conseguibile;
f) l'indicazione del saldo del conto di gioco del giocatore;
g) il link per prendere visione delle caratteristiche della lotteria di riferimento.
 
Art. 11
Processo di gioco

1. La partecipazione alle lotterie nazionali ad estrazione istantanea con raccolta a distanza e' subordinata:
a) alla titolarita' da parte del giocatore di un contratto di conto di gioco, munito del codice di identificazione, stipulato con un punto di vendita a distanza, che preveda espressamente la facolta' di utilizzo per i giochi di cui al presente decreto;
b) all'ottenimento da parte del punto di vendita a distanza dell'esplicito consenso all'utilizzo del proprio conto di gioco per lo svolgimento delle lotterie nazionali istantanee con partecipazione a distanza.
2. Il processo di gioco si articola nelle seguenti fasi:
a) identificazione del giocatore e scelta della lotteria telematica e dell'interfaccia di gioco.
Avvenuta l'identificazione sul sistema del punto vendita a distanza in base ai dati del conto di gioco, il giocatore potra' procedere alla scelta dell' interfaccia di gioco della lotteria telematica a cui intende partecipare.
b) richiesta di acquisto della giocata.
La richiesta di acquisto effettuata dal giocatore transita dal sistema del concessionario a quello del punto vendita a distanza per ottenere da quest'ultimo l'informativa sulla sussistenza delle condizioni atte a consentire l'erogazione della giocata. La richiesta di acquisto della giocata non e' piu' revocabile dal momento della ricezione da parte del sistema del concessionario. Nel caso in cui il punto vendita a distanza accerti l'impossibilita' per il giocatore di accedere al gioco la comunica al concessionario che, a sua volta, la rendera' nota al giocatore.
c) autorizzazione della giocata.
Il sistema del punto vendita a distanza autorizza, nel caso sussistano le condizioni, la richiesta della giocata. In particolare, il sistema del punto vendita a distanza prima di procedere all'autorizzazione, deve verificare la presenza delle condizioni per la fruizione del gioco e la sussistenza, sul conto di gioco, delle somme occorrenti per procedere all'acquisto della giocata. Qualora la verifica dia esito positivo, il sistema del punto vendita a distanza ne da' comunicazione al sistema del concessionario e l'autorizzazione non potra' essere revocata. Contestualmente il punto vendita a distanza provvede ad addebitare il prezzo della giocata sul conto di gioco del giocatore.
d) erogazione della giocata e comunicazione dell'esito.
A seguito dell'autorizzazione, il sistema del concessionario seleziona l'esito con meccanismi di casualita' e convalida la giocata attraverso l'attribuzione del relativo codice univoco. Il codice univoco e' immediatamente registrato sul sistema del concessionario che successivamente provvede alla erogazione della giocata consentendone la fruizione attraverso l'interfaccia di gioco. Dal momento della comunicazione dell'erogazione al sistema del punto vendita a distanza si determina l'obbligo per il punto vendita a distanza di versare al concessionario l'importo della giocata.
A seguito della erogazione della giocata il sistema del concessionario comunica al giocatore ed al sistema del punto vendita a distanza, mediante visualizzazione, l'esito della giocata identificata per il tramite del relativo codice univoco e, in caso di vincita, il relativo importo. Il tempo intercorrente tra la richiesta della giocata e la comunicazione dell'esito non puo' essere inferiore a sette secondi.
3. I diritti dei giocatori connessi alle giocate effettuate e risultate vincenti maturano a seguito dell'avvenuta registrazione della giocata sul sistema del concessionario.
4. A seguito del ricevimento dell'esito della giocata, il punto vendita a distanza provvede ad accreditare sul conto di gioco del giocatore le eventuali vincite di importo non superiore ad euro 10.000,00, dandone comunicazione al sistema del concessionario.
5. Il sistema del concessionario consente al giocatore la stampa, con l'indicazione che e' ad esclusivo titolo di promemoria, riportante i dati identificativi della giocata e dell'esito della stessa.
6. Il punto vendita a distanza consente, su richiesta del giocatore, la stampa, a titolo di promemoria, della pagina del sito che visualizza i dati identificativi della giocata, il codice univoco della giocata, l'esito della stessa nonche', in caso di vincita, il relativo importo. Tale pagina, nonche' l'eventuale sua stampa, deve obbligatoriamente riportare i dati identificativi del punto vendita a distanza, incluso il numero della concessione di cui e' titolare, gli estremi dell'autorizzazione che lo abilita alla raccolta a distanza delle lotterie telematiche, nonche' il codice identificativo del conto di gioco ed il codice fiscale del giocatore.
 
Art. 12
Pagamento delle vincite

1. Le lotterie telematiche prevedono differenti procedure di pagamento per vincite di importo non superiore ad euro 10.000,00 e vincite di importo superiore ad euro 10.000,00.
2. Il concessionario ed il punto vendita a distanza danno informazione sul proprio sito riguardo le procedure di pagamento previste per le vincite.
3. Il punto vendita a distanza assicura al giocatore l'accesso alle registrazioni riguardanti sia le giocate effettuate ed i relativi importi, sia gli esiti delle giocate stesse e gli importi delle eventuali vincite.
4. Relativamente alle vincite di importo non superiore ad euro 10.000,00 il punto vendita a distanza:
a) provvede, a seguito del ricevimento da parte del sistema del concessionario della comunicazione dell'esito della giocata, al corretto e tempestivo pagamento della vincita, mediante accredito sul conto di gioco del giocatore;
b) comunica immediatamente l'avvenuto pagamento della vincita al sistema del concessionario che ne contabilizza i pagamenti ai fini della predisposizione dell'estratto conto.
5. Relativamente alle vincite di importo superiore ad euro 10.000,00, il concessionario, contestualmente alla comunicazione al giocatore dell'esito della giocata e della vincita, che dovra' essere verificata e certificata dalla apposita Commissione di cui al successivo comma 7, da', altresi', evidenza delle modalita' con cui il giocatore puo' richiedere il pagamento .
6. Relativamente alle vincite di importo superiore ad euro 10.000,00, il giocatore richiede il pagamento della vincita presso l'Ufficio Premi del concessionario, o presso la Banca Tesoriera del concessionario medesimo, mediante presentazione di un documento di identita' valido e comunicazione del proprio codice fiscale e del codice univoco della giocata vincente. Il giocatore, all'atto della richiesta, sceglie la modalita' di riscossione della vincita tra quelle indicate. Al giocatore viene rilasciata apposita ricevuta da parte dell'Ufficio Premi del concessionario ovvero da parte della Banca Tesoriera, che provvede anche ad inoltrare tempestivamente la richiesta del giocatore al concessionario.
7. Relativamente alle vincite di importo superiore ad euro 10.000,00, un'apposita Commissione, istituita da AAMS con proprio provvedimento e composta da suoi rappresentanti e da rappresentanti del concessionario:
a) accerta l'esistenza e l'ammontare della vincita reclamata;
b) verifica, mediante accesso alla anagrafica del giocatore, residente in forma criptata nel sistema del concessionario, la corrispondenza tra il codice fiscale e i dati anagrafici del giocatore che ha richiesto il pagamento della vincita con quelli del titolare del conto di gioco relativo alla giocata vincente;
c) redige apposito verbale delle operazioni di verifica e di certificazione della vincita, del corrispondente importo e della relativa titolarita'.
8. Relativamente alle vincite di importo superiore ad euro 10.000,00, il concessionario, sulla base della certificazione contenuta nel verbale, dispone il pagamento della vincita a favore del giocatore con la modalita' da esso prescelta.
9. Il sistema del concessionario comunica al punto vendita a distanza l'avvenuto pagamento delle vincite superiori a € 10.000,00.
10. Il pagamento delle vincite superiori a € 10.000,00 e' effettuato entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta di pagamento.
11. La richiesta di pagamento delle vincite di importo superiore a € 10.000,00 va inoltrata entro il termine decadenziale di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del provvedimento di chiusura della lotteria. Dopo la chiusura di ciascuna lotteria la Commissione, di cui al precedente comma 7, si riunisce e verifica la presenza di vincite superiori a € 10.000,00 non reclamate e, qualora ne accerti l'esistenza, redige un verbale riportante, per ciascuna di esse, il codice univoco della giocata, la data di effettuazione della medesima, l'importo della vincita non reclamata, i dati identificativi del punto vendita a distanza, il codice identificativo del conto di gioco, i dati identificativi ed il codice fiscale del giocatore. I dati identificativi di ciascun giocatore, riportati nel verbale, sono eventualmente integrati da AAMS con l'indicazione dell'ultimo indirizzo conosciuto del giocatore stesso. Il suddetto verbale e' trasmesso al concessionario che provvede, nei dieci giorni successivi alla ricezione del verbale, ad inviare al giocatore, mediante raccomandata A/R all'ultimo indirizzo conosciuto, una nota per informarlo della vincita e dei termini per chiederne la riscossione. Decorso detti termini senza che la vincita sia stata riscossa, la stessa e' devoluta all'Erario.
12. Il concessionario e il punto di vendita a distanza danno informazione sul proprio sito riguardo alle procedure di pagamento previste per le vincite.
 
Art. 13
Flussi finanziari ed adempimenti contabili

1. Il concessionario, settimanalmente, a mezzo del proprio sistema, mette a disposizione di ogni punto vendita a distanza il relativo estratto conto riportante per ciascuna lotteria telematica in esercizio:
a) il numero e l'ammontare delle giocate erogate e contabilizzate nella settimana di riferimento;
b) il compenso spettante al punto vendita a distanza;
c) l'importo delle vincite inferiori ad € 10.000,00;
d) l'importo netto a debito da versare al concessionario, ovvero a credito da conguagliare nell'estratto conto della settimana successiva.
2. Il punto vendita a distanza, nel giorno successivo a quello di ricevimento dell'estratto conto, provvede al versamento dell'importo netto a debito sull'apposito conto corrente indicato dal concessionario.
 
Art. 14
Ulteriori disposizioni a tutela del giocatore

1. AAMS, qualora il punto vendita a distanza non renda disponibile sul conto di gioco o non consenta al giocatore la riscossione di importi relativi a vincite di importo non superiore ad € 10.000,00 dispone con proprio provvedimento, a seguito degli opportuni accertamenti, la liquidazione dei suddetti importi da parte del concessionario.
2. Il concessionario, in attuazione del provvedimento di AAMS, di cui al precedente comma, procede alla liquidazione al giocatore degli importi ad esso spettanti rivalendosi nei confronti del punto vendita a distanza inadempiente anche mediante escussione della fideiussione prestata a favore del concessionario a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali e mediante risoluzione del contratto di cui al precedente art. 6.
 
Art. 15
Efficacia

1. Il presente provvedimento e' efficace a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e da tale data cessano di avere efficacia i decreti direttoriali di AAMS 13 aprile 2006 e 28 settembre 2006, fatto salva l'applicazione di questi ultimi per le lotterie gia' indette.
 
Art. 16
Gestione transitoria

1. Entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il concessionario adegua le lotterie gia' indette, nonche' i propri sistemi, le procedure organizzative e le attivita' di gestione, alle disposizioni ivi contenute.
Il presente decreto sara' trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza.
Roma, 17 maggio 2011

Il direttore generale: Ferrara

Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2011 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari registro n. 6, Economia e finanze, foglio n. 62.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone