Gazzetta n. 133 del 10 giugno 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 7 giugno 2011
Approvazione della revisione congiunturale degli studi di settore per il periodo di imposta 2010.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il quale prevede l'elaborazione, in relazione ai vari settori economici, di appositi studi di settore;
Visto il medesimo articolo 62-bis del citato decreto legge n. 331 del 1993, che prevede che gli studi di settore siano approvati con decreto del Ministro delle Finanze;
Visto l'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive modificazioni, che individua le modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonche' le cause di esclusione dall'applicazione degli stessi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, e successive modificazioni, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore;
Visto il decreto del Ministro delle Finanze 10 novembre 1998, che ha istituito la Commissione di esperti prevista dall'articolo 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, integrata e modificata con successivi decreti del 5 febbraio 1999, del 24 ottobre 2000, del 2 agosto 2002, del 14 luglio 2004, del 27 gennaio 2007, del 19 marzo e 4 dicembre 2009, del 20 ottobre 2010 e del 29 marzo 2011;
Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle Finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e delle Finanze;
Visto l'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali;
Visto l'articolo 8 del decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito con la legge n. 2 del 28 gennaio 2009, che ha previsto una revisione congiunturale speciale degli studi di settore;
Visto l'articolo 1, comma 4, del decreto legge del 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con la legge n. 25 del 26 febbraio 2010, recante la proroga di termini previsti da disposizioni legislative;
Visti i decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 dicembre 2008, 12 marzo 2010 e 16 marzo 2011, concernenti l'approvazione di studi di settore relativi alle attivita' economiche delle manifatture, dei servizi, delle attivita' professionali e del commercio;
Acquisito il parere della Commissione degli esperti del 31 marzo 2011;

Decreta:

Art. 1

Approvazione della revisione congiunturale speciale degli studi di
settore

1. Per il periodo di imposta 2010 e' approvata, in base all'articolo 8 del decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009, la revisione congiunturale speciale degli studi di settore relativi alle attivita' economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attivita' professionali e del commercio, al fine di tener conto degli effetti della crisi economica e dei mercati.
2. I ricavi e i compensi, risultanti dall'applicazione degli studi di settore revisionati, sono determinati sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 1 al presente decreto.
3. I contribuenti che, per il periodo d'imposta 2010, dichiarano, anche a seguito dell'adeguamento, ricavi o compensi di ammontare non inferiore a quello risultante dall'applicazione degli studi di settore integrati con i correttivi approvati con il presente decreto, non sono assoggettabili, per tale annualita', ad accertamento ai sensi dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146.
 
Art. 2
Correttivo apprendisti

1. Il correttivo relativo alla eventuale presenza degli apprendisti, di cui agli allegati 21, 22 e 22 ai decreti ministeriali 16 marzo 2011, relativi rispettivamente al comparto dei servizi, delle manifatture e del commercio, recanti l'approvazione degli studi di settore applicabili a decorrere dal periodo di imposta 2010, si applica anche ai soggetti con spese per prestazioni di lavoro degli apprendisti uguali alle spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente, afferenti l'attivita' dell'impresa.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 giugno 2011

Il Ministro: Tremonti
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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