Gazzetta n. 135 del 13 giugno 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 16 maggio 2011
Riassegnazione dei contributi statali concessi con il decreto ministeriale 28 ottobre 2010 a valere sul Fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, risultati revocati nel corso dell'anno 2010 con individuazione degli enti beneficiari e delle modalita' di erogazione.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, concernente «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;
Visto, in particolare, il comma 3-quater dell'art. 13 della predetta legge n. 133 del 2008, il quale ha previsto l'istituzione di un Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2009 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, ai fini della concessione di contributi statali per interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero dell'ambiente e lo sviluppo economico dei territori stessi;
Visto l'art. 7, comma 1-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, recante «Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, (nonche' disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario)», che assegna l'importo di euro 25.050.000,00 al Fondo di cui all'art. 13, comma 3-quater del DL. 25 giugno 2008 n. 112;
Visto altresi' il comma 1-sexies dello stesso art. 7 che prevede una riduzione pari ad euro 10 milioni a valere sul predetto Fondo;
Visto l'art. 3, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia», che incrementa di euro 30 milioni il predetto Fondo;
Considerato che ai sensi dello stesso comma 3-quater dell'art. 13 della legge n. 133 del 2008 alla ripartizione delle predette risorse e all'individuazione degli enti beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari;
Visto il decreto ministeriale 28 ottobre 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 262 del 9 novembre 2010, con il quale, in coerenza con quanto stabilito dalla V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei Deputati con la risoluzione n. 8-00087 del 30 luglio 2010, sono stati individuati i soggetti beneficiari e gli interventi da realizzare nonche' ripartita tra gli stessi quota parte dei contributi di cui al sopra indicato art. 13, comma 3-quater, della legge 133 del 2008, per un importo complessivo di euro 50.275.000,00 per l'anno 2010;
Considerato che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con nota n. 0011699 del 15 febbraio 2011, ha comunicato alla Commissione Bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei Deputati, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 6 del decreto ministeriale 28 ottobre 2010, l'elenco dei contributi revocati per inadempienza degli enti beneficiari, pari a complessivi euro 2.665.000,00 per l'anno 2010;
Vista la nota n. D/2471/3602 del 8 aprile 2011 con la quale l'Ufficio Legislativo ha trasmesso il testo della Risoluzione n. 8-00113, approvata dalla V Commissione della Camera dei deputati nella seduta del 2 marzo 2011, con la quale si impegna il Governo ad attenersi, ai fini della riassegnazione delle risorse derivanti dalla revoca dei contributi concessi con il decreto ministeriale 28 ottobre 2010 di cui all'art. 13, comma 3-quater, della legge 133 del 2008, alle priorita' indicate nell'elenco 1 allegato alla stessa risoluzione, per l'importo complessivo di euro 2.665.000,00;
Considerato che le risorse finanziarie relative ai contributi revocati da riassegnare, in coerenza con quanto deciso dalla V Commissione della Camera con la citata Risoluzione n. 8-00113 del 2 marzo 2011, risultano comprese tra le disponibilita' residuali del Fondo di cui trattasi, iscritte sul cap. 7536 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'individuazione degli interventi e degli enti destinatari dei contributi statali recati dal comma 3-quater dell'art. 13 della legge n. 133 del 2008, per l'anno 2010 e risultati revocati, nonche' a disciplinare le modalita' da seguire da parte degli enti beneficiari per consentire al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di provvedere alla relativa erogazione;

Decreta:

Art. 1

1. I contributi statali concessi per l'annualita' 2010 con il decreto ministeriale 28 ottobre 2010 a valere sul Fondo di cui all'art. 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, risultati revocati nel corso dell'anno 2010 ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto, sono riassegnati in favore degli enti e per gli interventi riportati nell'allegato elenco 1, che forma parte integrante del presente decreto, in conformita' a quanto previsto dalla Risoluzione parlamentare n. 8-00113 del 2 marzo 2011, al fine di finanziare interventi per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio.
 
Art. 2

1. Le quote di finanziamento individuate nell'allegato elenco e riferite a soggetti pubblici e ad enti non di diritto pubblico, sono erogate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato mediante l'utilizzo delle disponibilita' residuali del Fondo di cui all'art. 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, subordinatamente alla sottoscrizione, da parte dei medesimi soggetti, delle attestazioni previste dai successivi articoli 3 e 4, e alla conseguente trasmissione al citato Dipartimento entro il termine perentorio fissato al successivo art. 5.
 
Art. 3

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 2, i soggetti di diritto pubblico rientranti tra quelli indicati nell'allegato elenco 1 sono tenuti a compilare, un'attestazione conforme all'allegato modello A, che fa parte integrante del presente decreto.
2. L'attestazione di cui al comma 1 deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente e deve contenere la dichiarazione che il contributo, puntualmente dedicato all'intervento per il quale e' prevista l'assegnazione, ha formato oggetto di impegno entro il termine perentorio del 31 agosto 2011. Il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza del contributo assegnato.
3. Per gli enti sottoposti alle disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni ed integrazioni, le modalita' di accredito del contributo da riportare nell'attestazione devono corrispondere al numero del conto di tesoreria unica in essere presso la Tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio. Per tali enti, pertanto, non e' consentita l'indicazione di modalita' di accreditamento diverse da quelle sopra indicate.
 
Art. 4

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 2, i soggetti non di diritto pubblico rientranti tra quelli elencati nell'allegato elenco 1 sono tenuti a compilare una dichiarazione conforme all'allegato modello B, che fa parte integrante del presente decreto.
2. L'attestazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente e deve contenere una dichiarazione di assunzione di responsabilita' in ordine al rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento statale, puntualmente dedicato all'intervento per il quale e' prevista l'assegnazione, nonche' le modalita' di accredito del contributo e riportare, in allegato, idonea fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validita', del firmatario, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
 
Art. 5

1. Le attestazioni previste dagli articoli 3 e 4 devono essere trasmesse al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni (I.Ge.P.A.) - Ufficio IX - via XX Settembre n. 97, 00187 Roma - con raccomandata A.R., entro il termine perentorio del 30 settembre 2011, a pena di decadenza del contributo assegnato.
2. Al fine della verifica del termine indicato al comma 1, fa fede la data del timbro postale di accettazione della raccomandata A.R.
 
Art. 6

1. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, successivamente al ricevimento dei modelli previsti dagli articoli 3 e 4 ed alla verifica della relativa regolarita', provvede alla conseguente erogazione in favore degli enti beneficiari della relativa quota di finanziamento riportata nell'allegato elenco 1, nei tempi e nella misura consentita dalle disponibilita' di cassa effettivamente presenti sul Fondo di cui al capitolo 7536 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Al fine di fornire agli enti beneficiari notizie utili in merito all'avvenuta erogazione dei contributi statali loro spettanti, i relativi provvedimenti autorizzativi saranno pubblicati sul sito web del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (www.rgs.mef.gov.it), accedendo all'apposita sezione dedicata all'interno dell'area «Trasferimenti finanziari a carico del bilancio».
 
Art. 7

1. I contributi statali individuati nell'allegato elenco 1 per i quali il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato non ha potuto provvedere alla relativa erogazione per il mancato espletamento, da parte degli enti beneficiari, degli adempimenti previsti dagli articoli 3, 4 e 5, devono intendersi revocati.
2. Entro la fine del corrente anno finanziario il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato trasmette alla V Commissione della Camera dei Deputati l'elenco degli enti inadempienti e il riepilogo dei contributi agli stessi non erogati, al fine di consentire alla stessa Commissione parlamentare di valutare, anche in rapporto alla relativa entita' di tali contributi, una eventuale riassegnazione degli stessi in favore di enti e per interventi da individuare con apposito atto di indirizzo e conseguente successiva adozione del relativo decreto ministeriale, nel rispetto delle medesime finalita'.
 
Art. 8

1. Gli enti che hanno regolarmente provveduto, nei termini fissati, agli adempimenti previsti dagli articoli 3, 4 e 5 ed in relazione ai quali, ai sensi dell'art. 6, e' stata disposta la conseguente erogazione del contributo statale concesso per le finalita' di cui all'art. 13, comma 3-quater, della legge n. 133 del 2008, successivamente alla completa definizione dell'intervento puntualmente individuato per ciascuno di essi nell'allegato elenco 1, devono inviare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all'indirizzo indicato al precedente art. 5, una certificazione, conforme all'allegato modello C, che fa parte integrante del presente decreto, con la quale deve essere data contezza del raggiungimento delle finalita' per le quali e' stato concesso il contributo statale, anche con riferimento al suo grado di utilizzo.
2. Qualora i costi sostenuti complessivamente per la realizzazione dell'intervento finanziato, cosi' come attestati nella certificazione di cui al comma 1, risultino inferiori all'importo complessivamente erogato, la differenza, a qualunque titolo realizzata, deve essere tempestivamente versata al cap. 2368 - Capo X, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale (Codice IBAN: IT62V0100003245231010236806), non essendone consentita l'utilizzazione per finalita' diverse da quelle espressamente individuate nell'allegato elenco 1.
3. Al versamento al bilancio dello Stato dei contributi ricevuti, con le modalita' previste al comma 2, sono altresi' obbligati gli enti beneficiari che, successivamente all'erogazione da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, si trovino nell'impossibilita' di realizzare, per qualunque motivo, gli interventi finanziati, non essendo consentito l'impiego di tali disponibilita' finanziarie per finalita' diverse da quelle puntualmente indicate nell'allegato elenco 1.
 
Art. 9

1. Al fine di consentire la piu' ampia diffusione dei contenuti del presente decreto dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, lo stesso potra' essere consultato sul citato sito web del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (www.rgs.mef.gov.it), dal quale potranno essere scaricati anche i modelli di attestazione di cui agli articoli 3, 4 e 8 per l'eventuale utilizzazione da parte dei beneficiari dei contributi.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 16 maggio 2011

Il Ministro: Tremonti
 
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