Gazzetta n. 136 del 14 giugno 2011 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 19 maggio 2011, n. 84
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82, recante attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunita' europea ed all'esportazione presso i Paesi terzi.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, legge comunitaria 2008, ed in particolare l'articolo 3, comma 1, recante delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, relativo all'attuazione della direttiva 1989/398/CEE, concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare, codificata dalla direttiva 2009/39/CE;
Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
Vista la direttiva 2006/141/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, di attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari del medesimo settore;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n. 209, e successive modificazioni, recante regolamento concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE;
Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82, di attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunita' ed all'esportazione presso Paesi terzi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 2010;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta dell'8 luglio 2010;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 marzo 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della salute, dello sviluppo economico e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Campo di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18 del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82, che recepisce la direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunita' ed all'esportazione presso Paesi terzi, di seguito denominato: «regolamento».
2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione, tra l'altro, conferisce
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- La legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria
2008), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio
2009, n. 161, supplemento ordinario.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
novembre 1981, n. 329, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n.
39, supplemento ordinario.
- Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 31
del 1° febbraio 2002.
- La direttiva 2006/141/CE della Commissione, del 22
dicembre 2006, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee n. L 401 del 30 dicembre 2006.
- Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193
(Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai
controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione
dei regolamenti comunitari nel medesimo settore), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2007, n.
261, supplemento ordinario.
- Il decreto del Ministero della sanita' 27 febbraio
1996, n. 209 (Regolamento concernente la disciplina degli
additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la
conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle
direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE
e n. 95/31/CE), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24
aprile 1996, n. 96, supplemento ordinario.
- Il decreto del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82 (Regolamento
concernente l'attuazione della direttiva 2006/141/CE per la
parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti
di proseguimento destinati alla Comunita' europea ed
all'esportazione presso Paesi terzi), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2009, n. 155.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 e 18 del regolamento n. 82 del
2009, gia' citato nelle note alle premesse:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Nel presente regolamento si
applicano le definizioni di "indicazione", "indicazione
nutrizionale", "indicazione sulla salute" e "indicazione
relativa alla riduzione di un rischio di malattia" di cui
all'art. 2, paragrafo 2, punti 1, 4, 5 e 6 del regolamento
(CE) n. 924/2006.
2. Si intende, inoltre, per:
a) "lattanti": i soggetti di eta' inferiore a dodici
mesi;
b) "bambini": i soggetti di eta' compresa fra uno e
tre anni;
c) "alimenti per lattanti", ovvero "formule per
lattanti" ovvero "preparati per lattanti": i prodotti
alimentari destinati alla particolare alimentazione dei
lattanti nei primi sei mesi di vita, in grado di soddisfare
da soli il fabbisogno nutritivo di questa fascia di eta'
fino all'introduzione di un'adeguata alimentazione
complementare;
d) "alimenti di proseguimento", ovvero "formule di
proseguimento": i prodotti alimentari destinati alla
particolare alimentazione dei lattanti dopo il sesto mese
di vita, successivamente all'introduzione di una adeguata
alimentazione complementare, costituenti il principale
elemento liquido nell'ambito dell'alimentazione
progressivamente diversificata per questa fascia di eta';
e) "residuo di prodotti fitosanitari": il residuo di
un prodotto fitosanitario rilevato negli alimenti per
lattanti o negli alimenti di proseguimento, ai sensi del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, compresi i suoi
metaboliti e i prodotti della sua degradazione o
reazione.».
«Art. 3 (Sicurezza e idoneita' degli alimenti per
lattanti e degli alimenti di proseguimento). - 1. Gli
alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento
possono essere commercializzati solo se sono conformi alle
disposizioni fissate dal presente regolamento.
2. Gli alimenti per lattanti e gli alimenti di
proseguimento non devono contenere alcuna sostanza in
quantita' tale da mettere a rischio la salute dei lattanti
e dei bambini.».
«Art. 4 (Alimenti per lattanti). - 1. Nessun prodotto,
ad eccezione degli alimenti per lattanti, puo' essere
commercializzato o presentato come prodotto idoneo a
soddisfare, da solo, il fabbisogno nutritivo dei lattanti
in buona salute nei primi sei mesi di vita, fino
all'introduzione di una adeguata alimentazione
complementare.».
«Art. 5 (Fabbricazione dei prodotti). - 1. Gli alimenti
per lattanti devono essere fabbricati con le fonti
proteiche definite nell'allegato I, punto 2 e con altri
ingredienti alimentari la cui idoneita' alla particolare
alimentazione dei lattanti sin dalla nascita deve essere
confermata da dati scientifici universalmente riconosciuti.
2. Gli alimenti di proseguimento devono essere
fabbricati con le fonti proteiche indicate nell'allegato
II, punto 2 e con altri ingredienti alimentari la cui
idoneita' alla particolare alimentazione dei lattanti dopo
il compimento del sesto mese sia confermata da dati
scientifici universalmente riconosciuti.
3. Per gli alimenti per lattanti e gli alimenti di
proseguimento e' escluso, in ogni caso, l'uso di materiale
derivato da organismi geneticamente modificati, salva la
tolleranza prevista dal regolamento (CE) n. 1829/2003.
4. L'idoneita' degli alimenti per lattanti alla
particolare alimentazione dei lattanti sin dalla nascita e
degli alimenti di proseguimento alla particolare
alimentazione dei lattanti dopo il compimento del sesto
mese deve essere dimostrata attraverso un esame sistematico
dei dati disponibili relativi ai benefici attesi e agli
aspetti della sicurezza e, se del caso, mediante studi
adeguati effettuati sulla base di orientamenti scientifici
universalmente riconosciuti sulla progettazione e
l'effettuazione di tali studi.».
«Art. 6 (Criteri di composizione). - 1. Gli alimenti
per lattanti devono essere conformi ai criteri di
composizione fissati nell'allegato I, tenendo conto delle
norme di cui all'allegato V.
2. Per gli alimenti per lattanti a base di proteine del
latte vaccino di cui all'allegato I, punto 2.1, con un
tenore proteico compreso tra il minimo e 0,5 g/100 kJ (2
g/100 kcal), l'idoneita' per la particolare alimentazione
dei lattanti deve essere dimostrata mediante studi
adeguati, effettuati sulla base di orientamenti scientifici
universalmente riconosciuti sulla progettazione e
sull'effettuazione di tali studi.
3. Per gli alimenti per lattanti a base di idrolizzati
proteici di cui all'allegato I, punto 2.2, con un tenore
proteico compreso tra il minimo e 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100
kcal), l'idoneita' per la particolare alimentazione dei
lattanti deve essere dimostrata mediante studi adeguati,
effettuati sulla base di orientamenti scientifici
universalmente riconosciuti sulla progettazione e
sull'effettuazione di tali studi e deve essere conforme
alle norme stabilite nell'allegato VI.
4. Gli alimenti di proseguimento devono essere conformi
ai criteri di composizione fissati nell'allegato II,
tenendo conto delle norme di cui all'allegato V.
5. Gli alimenti per lattanti e gli alimenti di
proseguimento devono richiedere, per essere pronti per il
consumo, ove necessario, unicamente l'aggiunta di acqua.».
«Art. 7 (Costituenti ammessi). - 1. Per l'impiego degli
ingredienti alimentari negli alimenti per lattanti e negli
alimenti di proseguimento devono essere osservati i divieti
e le limitazioni di cui agli allegati I e II.
2. Per la fabbricazione degli alimenti per lattanti e
gli alimenti di proseguimento possono essere utilizzate
unicamente le sostanze elencate nell'allegato III, al fine
di soddisfare i requisiti relativi alle sostanze minerali,
alle vitamine, agli aminoacidi ed altri composti azotati e
alle altre sostanze con un particolare scopo nutritivo.
3. Alle sostanze indicate nell'allegato III si
applicano i criteri di purezza fissati dal regolamento del
Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n. 209.
4. Ove non altrimenti specificato, e in attesa
dell'adozione dei criteri di purezza per quelle sostanze
per le quali tali criteri non sono stati ancora stabiliti a
livello comunitario, si devono applicare i criteri di
purezza universalmente riconosciuti e raccomandati da
organizzazioni o agenzie internazionali.
5. Nella produzione di alimenti per lattanti e di
alimenti di proseguimento possono essere impiegati gli
additivi previsti, rispettivamente, nella parte 1 e nella
parte 2 dell'allegato XIII del decreto del Ministero della
sanita' 27 febbraio 1996, n. 209.».
«Art. 8 (Residui). - 1. Gli alimenti per lattanti e gli
alimenti di proseguimento non devono contenere residui di
singoli prodotti fitosanitari in quantita' superiore a 0,01
mg/kg, calcolati sul prodotto pronto per il consumo oppure
ricostituito in base alle istruzioni del fabbricante.
2. Per determinare i livelli per i residui di prodotti
fitosanitari devono essere utilizzati i metodi analitici
universalmente riconosciuti.
3. I residui di prodotti fitosanitari indicati in
allegato VIII non devono essere utilizzati nei prodotti
agricoli destinati alla produzione di alimenti per lattanti
e di alimenti di proseguimento.
4. Tuttavia, ai fini del controllo ufficiale degli
alimenti disciplinati dal presente regolamento, si ritiene
che:
a) i prodotti fitosanitari elencati nella tabella 1
dell'allegato VIII non siano stati utilizzati se i loro
residui non superano una soglia di 0,003 mg/kg;
b) i prodotti fitosanitari elencati nella tabella 2
dell'allegato VIII non siano stati utilizzati se i loro
residui non superano una soglia di 0,003 mg/kg.
5. In deroga al comma 1, ai prodotti fitosanitari
indicati nell'allegato IX si applicano i limiti massimi di
residui specificati nello stesso allegato.
6. Le quantita' di cui ai commi 4 e 5 si applicano ai
prodotti proposti come pronti al consumo o ricostituiti in
base alle istruzioni del produttore.».
«Art. 9 (Etichettatura). - 1. La denominazione di
vendita degli alimenti per lattanti e degli alimenti di
proseguimento e' rispettivamente: "Alimento per lattanti" e
"Alimento di proseguimento".
2. La denominazione di vendita degli alimenti per
lattanti e degli alimenti di proseguimento fabbricati
interamente con proteine di latte vaccino e'
rispettivamente: "Latte per lattanti" e "Latte di
proseguimento".
3. Oltre alle indicazioni previste dal decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 e successive modifiche
e dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111,
l'etichettatura degli alimenti per lattanti e degli
alimenti di proseguimento deve recare le seguenti
indicazioni obbligatorie:
a) per gli alimenti per lattanti la dicitura che il
prodotto e' idoneo alla particolare alimentazione dei
lattanti sin dalla nascita, nel caso in cui essi non sono
allattati al seno;
b) per gli alimenti di proseguimento la dicitura:
1) che il prodotto e' idoneo soltanto alla
particolare alimentazione dei lattanti di eta' superiore ai
sei mesi, che deve essere incluso in un'alimentazione
diversificata e che non deve essere utilizzato in alcun
modo come sostituto del latte materno nei primi sei mesi di
vita;
2) che evidenzi che la decisione di avviare
l'alimentazione complementare sia presa unicamente su
parere di professionisti indipendenti del settore della
medicina, dell'alimentazione, della farmacia, della
maternita' o dell'infanzia, in base agli specifici bisogni
di crescita e sviluppo del lattante;
c) per gli alimenti per lattanti e gli alimenti di
proseguimento l'indicazione del valore energetico
disponibile espresso in kJ e kcal, nonche' del tenore di
proteine, carboidrati e grassi (ivi inclusi fosfolipidi,
acidi grassi essenziali e, se presenti, acidi grassi a
lunga catena) espresso in forma numerica per 100 ml di
prodotto pronto per il consumo;
d) per gli alimenti per lattanti e gli alimenti di
proseguimento l'indicazione del contenuto medio di ciascuno
dei minerali e delle vitamine elencati rispettivamente
negli allegati I e II e, se del caso, del contenuto medio
di colina, inositolo, carnitina, espresso in forma numerica
per 100 ml di prodotto pronto per il consumo;
e) per gli alimenti per lattanti e gli alimenti di
proseguimento, istruzioni riguardanti la corretta
preparazione, conservazione e smaltimento del prodotto e
un'avvertenza sui pericoli per la salute derivanti dalla
preparazione e conservazione inadeguate.
4. Nel caso degli alimenti per lattanti e degli
alimenti di proseguimento in polvere vanno riportate in
etichetta le norme e le precauzioni da seguire ai fini di
una corretta pratica igienica per la ricostituzione nella
forma pronta per l'uso, in linea con le raccomandazioni
dell'Organizzazione Mondiale della Sanita'. Il Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, con proprio
decreto, puo' fornire ulteriori specifiche indicazioni
sulle norme e le precauzioni da seguire e da indicare in
etichetta per detti prodotti.
5. Per gli alimenti per lattanti e gli alimenti di
proseguimento puo' essere indicata la quantita' media di
sostanze nutritive elencate nell'allegato III, qualora
detta dichiarazione non sia gia' prevista dal comma 3,
lettera d), espressa in forma numerica per 100 ml di
prodotto pronto per il consumo.
6. Per gli alimenti di proseguimento, oltre alle
informazioni numeriche, possono essere riportate
informazioni concernenti le vitamine e i minerali di cui
all'allegato VII, espresse in percentuale dei valori di
riferimento ivi citati, per 100 ml di prodotto pronto per
il consumo.
7. Le etichette degli alimenti per lattanti e degli
alimenti di proseguimento devono essere tali da fornire
informazioni necessarie all'uso appropriato dei prodotti e
non scoraggiare l'allattamento al seno.
8. E' vietato l'utilizzo di termini come "umanizzato",
"maternizzato" o "adattato" o espressioni analoghe.
9. L'etichettatura degli alimenti per lattanti deve
riportare, sotto il titolo "avvertenza importante" o
espressioni equivalenti, le seguenti indicazioni
obbligatorie:
a) una dicitura relativa alla superiorita'
dell'allattamento al seno;
b) la raccomandazione di utilizzare il prodotto
esclusivamente previo parere di professionisti indipendenti
del settore della medicina, dell'alimentazione, della
farmacia, della maternita' o dell'infanzia.
10. L'etichettatura degli alimenti per lattanti non
deve riportare immagini di lattanti ne' altre illustrazioni
o diciture che inducano ad idealizzare l'uso del prodotto.
Puo' pero' recare illustrazioni grafiche che facilitino
l'identificazione del prodotto e ne spieghino i metodi di
preparazione.
11. L'etichettatura degli alimenti per lattanti puo'
recare indicazioni nutrizionali e sulla salute solo nei
casi citati nell'allegato IV e conformemente alle
condizioni ivi stabilite.
12. Gli alimenti per lattanti e gli alimenti di
proseguimento devono essere etichettati in modo da
consentire al consumatore di distinguere chiaramente un
prodotto dall'altro, cosi' da evitare qualsiasi rischio di
confusione tra gli alimenti per lattanti e gli alimenti di
proseguimento.
13. Le disposizioni di cui al comma 3 e ai commi da 7 a
11 si applicano anche:
a) alla presentazione dei prodotti, in particolare
alla forma, all'aspetto e all'imballaggio, al materiale
utilizzato per l'imballaggio, alla disposizione e
all'ambiente nel quale sono esposti;
b) alla pubblicita'.».
«Art. 10 (Pubblicita'). - 1. La pubblicita' degli
alimenti per lattanti e' vietata in qualunque modo, in
qualunque forma e attraverso qualsiasi canale, compresi gli
ospedali, i consultori familiari, gli asili nido, gli studi
medici, nonche' convegni, congressi, stand ed esposizioni.
2. In deroga al comma 1, la pubblicita' degli alimenti
per lattanti e' consentita solamente sulle pubblicazioni
scientifiche specializzate in puericultura destinate a
professionisti dell'ambito pediatrico e nutrizionale. Tale
pubblicita' deve essere limitata ad informazioni di
carattere scientifico basate su documentate evidenze e non
deve, in qualunque modo, sottintendere o avvalorare l'idea
che l'allattamento artificiale sia superiore o equivalente
all'allattamento al seno.
3. La pubblicita' di cui al comma 2 e' sottoposta alle
condizioni ed ai divieti previsti dall'art. 9, commi 3, 6,
7, 8, 9, 10, 11 e 12, lettera b).
4. Resta ferma la possibilita' di diffondere il
materiale informativo di cui all'art. 16 presso i
professionisti di cui all'articolo medesimo.
5. La pubblicita' degli alimenti di proseguimento, al
fine di evitare qualunque possibile interferenza negativa
con l'allattamento al seno:
a) evidenzia che l'uso del prodotto e' indicato su
consiglio del medico per lattanti di almeno sei mesi, ove
non disponibile il latte materno;
b) non induce a ritenere il prodotto equivalente al
latte materno, ne' scoraggia in qualunque modo
l'allattamento al seno;
c) riporta l'indicazione che il latte materno va
offerto fino a quando e' possibile, anche durante lo
svezzamento e l'alimentazione diversificata;
d) non contiene testi o immagini che abbiano
relazione con la gravidanza o l'alimentazione o la cura del
lattante sotto i sei mesi, ne' immagini di lattanti che
possono essere percepiti come soggetti di eta' inferiore ai
sei mesi.».
«Art. 11 (Modalita' di commercializzazione). - 1.
L'operatore del settore alimentare che intende
commercializzare un alimento per lattanti deve trasmettere
al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali un campione dell'etichetta utilizzata per il
prodotto, con le modalita' previste dall'art. 7 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 111.
2. Gli alimenti per lattanti possono essere
commercializzati solamente trascorsi trenta giorni dalla
data di ricezione dell'etichetta da parte del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali.
3. L'operatore del settore alimentare che ha immesso in
commercio alimenti per lattanti alla data di entrata in
vigore del presente regolamento, deve attivare, entro
novanta giorni, la procedura di cui al comma 1.».
«Art. 12 (Campioni e forniture). - 1. E' vietata la
distribuzione di campioni o il ricorso a qualunque altro
sistema volto a promuovere le vendite degli alimenti per
lattanti direttamente presso il consumatore nella fase del
commercio al dettaglio, quali esposizioni speciali, buoni
sconto, premi, vendite speciali, vendite promozionali,
vendite abbinate, vendite a distanza, a domicilio o per
corrispondenza.
2. E' vietata per i produttori e i distributori di
alimenti per lattanti ogni forma di offerta di campioni
gratuiti o a basso prezzo e di altri omaggi di alimenti per
lattanti al pubblico, alle donne incinte, alle madri e ai
membri delle famiglie, ne' direttamente, ne' indirettamente
attraverso il sistema sanitario nazionale, ovvero
attraverso gli informatori sanitari.
3. E' ammessa la fornitura gratuita di attrezzature, di
materiale informativo o di materiale didattico solo a
istituzioni o altre organizzazioni preposte alla nascita e
alla cura del lattante previa preventiva approvazione, su
richiesta scritta da parte della direzione sanitaria
(ospedaliera, universitaria o dell'azienda sanitaria
competente), dell'Assessorato alla sanita' della regione
territorialmente competente. Tali attrezzature o materiali
possono essere contrassegnati con il nome o la ragione
sociale o il marchio dell'impresa donatrice, ma non possono
contenere, in nessun caso, riferimenti a determinate marche
di alimenti per lattanti e di alimenti di proseguimento, e
possono essere distribuiti solo attraverso il sistema
sanitario nazionale.
4. Il Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali di concerto con le regioni, attua un
piano di monitoraggio sulla fornitura gratuita di
attrezzature o di materiali di cui al comma 3.
5. Le forniture di alimenti per lattanti, donate o
vendute a basso prezzo a istituzioni o organizzazioni per
essere utilizzate nelle istituzioni stesse o per essere
distribuite all'esterno delle strutture, devono essere
utilizzate o distribuite, a seguito di prescrizione
individuale e indicazione del periodo d'uso, solo per i
lattanti che necessitano di essere alimentati con alimenti
per lattanti e soltanto per il periodo necessario.
6. Le Aziende sanitarie, per far fronte ai bisogni per
uso interno dei neonati che, per indisponibilita' o
insufficienza del latte materno, necessitano di una totale
o parziale alimentazione con alimenti per lattanti,
provvedono, al pari delle altre forniture di beni
necessari, all'acquisto dei prodotti in condizioni di
correttezza e trasparenza nelle quantita' strettamente
necessarie, commisurate al numero medio di tali neonati.».
«Art. 13 (Congressi sull'alimentazione della prima
infanzia). - 1. I congressi e in genere ogni manifestazione
scientifica comprendente in qualunque modo la trattazione
di tematiche sanitarie attinenti l'alimentazione della
prima infanzia sono orientati allo sviluppo e alla
diffusione delle conoscenze nei settori dell'alimentazione
delle gestanti, dei lattanti e bambini e delle patologie
relative.
2. I congressi e le manifestazioni di cui al comma 1
sono programmati e svolti privilegiando le finalita'
tecnico-scientifiche per un valido aggiornamento
professionale.
3. I congressi e le manifestazioni di cui al comma 1
sono segnalati al Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali almeno novanta giorni prima del
loro svolgimento a cura dell'ente organizzatore che deve
fornire contestualmente i dati relativi alla validita'
scientifica nonche' alle modalita' di svolgimento. Il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali qualora non ravvisi i requisiti di cui ai commi 1 e
2, entro quarantacinque giorni, invita l'ente organizzatore
ad apportare le necessarie variazioni o si esprime
negativamente.
4. E' fatto divieto alle imprese interessate agli
alimenti per la prima infanzia di ricorrere a qualsiasi
sistema diretto e indiretto di contribuzione e
sponsorizzazione nella organizzazione o partecipazione a
congressi e manifestazioni scientifiche in cui si trattano
argomenti concernenti l'alimentazione della prima infanzia.
5. Il divieto di cui al comma 4 non si applica a
congressi e corsi di formazione proposti da societa'
scientifiche nazionali, che nelle attivita' di competenza
si siano distinte per la promozione dell'allattamento
materno e di una corretta alimentazione del lattante e del
bambino conformemente ai criteri del presente decreto, o da
ASL o aziende ospedaliere o universitarie, appositamente
autorizzate dal Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali.
6. Per l'attuazione del comma 5, oltre ai dati di cui
al comma 3, deve essere presentata al Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali la documentazione
concernente l'entita' della partecipazione finanziaria
delle imprese, che, complessivamente, puo' coprire comunque
solo una parte minoritaria della spesa, nonche' ogni
elemento utile a garantire l'indipendenza e la trasparenza
dei contenuti scientifici del congresso o della
manifestazione scientifica.
7. La documentazione indicata al comma 6 deve essere
trasmessa al Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali per il tramite delle regioni interessate
per la sede della manifestazione; l'inoltro di detta
documentazione viene effettuato se rispondente ai criteri
del presente articolo.».
«Art. 15 (Materiale informativo e didattico). - 1. Il
materiale informativo e didattico da chiunque predisposto e
in qualunque modo diffuso, destinato alle gestanti, alle
madri di lattanti e bambini, alle famiglie ed a tutti gli
interessati nel settore dell'alimentazione dei lattanti e
della prima infanzia, non deve avvalorare la tesi,
attraverso dati, affermazioni, illustrazioni o altro, che
l'allattamento artificiale sia uguale o equivalente
all'allattamento al seno e deve, in ogni caso, conformarsi
alle prescrizioni di cui agli articoli 9 e 10.
2. Il materiale di cui al comma 1, inoltre, deve
risultare in linea con i criteri e i principi
sottoelencati:
a) l'allattamento al seno, per la superiorita' e i
benefici che offre rispetto all'allattamento artificiale,
va promosso come pratica di alimentazione esclusiva nei
primi sei mesi di vita;
b) la decisione di avviare l'alimentazione
complementare deve essere presa unicamente su parere di
professionisti indipendenti del settore della medicina,
dell'alimentazione, della farmacia, della maternita' o
dell'infanzia;
c) le varie tappe da seguire nella scelta dei
prodotti ai fini di una adeguata diversificazione
dell'alimentazione del lattante e del bambino non possono
essere generalizzate, perche' occorre tener conto delle
specifiche condizioni individuali e anche familiari;
d) l'allattamento al seno e' superiore e offre
benefici anche nel regime alimentare diversificato del
lattante;
e) l'introduzione, prima del sesto mese di vita, di
sostituti del latte materno o di altri alimenti puo' avere
effetti negativi sull'allattamento al seno;
f) la decisione di non allattare al seno e'
difficilmente reversibile;
g) l'utilizzazione non appropriata degli alimenti per
lattanti e di quelli di proseguimento comporta dei rischi
per la salute del lattante.
3. Il materiale di cui al comma 1 deve recare gli
estremi identificativi del soggetto che lo predispone e che
lo diffonde e, qualora contenga informazioni sull'impiego
degli alimenti per lattanti, non deve riportare alcuna
immagine che possa idealizzare l'impiego di tali alimenti e
deve altresi' fornire informazioni circa le conseguenze
sociali e finanziarie sulle loro utilizzazione.».
«Art. 16 (Materiale informativo e didattico destinato
agli operatori sanitari). - 1. Il materiale informativo e
didattico riguardante gli alimenti per lattanti e gli
alimenti di proseguimento predisposto dalle imprese
interessate agli alimenti per la prima infanzia, destinato
a professionisti indipendenti del settore della medicina,
dell'alimentazione, della farmacia, della maternita' o
dell'infanzia, come il materiale informativo e didattico
per la classe medica sugli alimenti a fini medici speciali
destinati alla prima infanzia, deve:
a) distinguere chiaramente gli alimenti per lattanti
dagli alimenti di proseguimento senza creare confusione tra
le due tipologie di prodotti;
b) essere limitato agli aspetti scientifici del
prodotto, alle indicazioni e alle modalita' d'uso;
c) essere predisposto sulla base di evidenze
scientifiche documentate e documentabili;
d) contenere riferimenti a eventuali studi pubblicati
per sostenere ogni affermazione circa eventuali effetti
nutrizionali o sulla crescita, sullo sviluppo e sulla
salute del bambino;
e) contenere, nel caso di alimenti a fini medici
speciali destinati ai lattanti, un richiamo alla
superiorita' della pratica dell'allattamento al seno ove il
prodotto svolga comunque funzioni sostitutive e l'adozione
di tale pratica non sia controindicata;
f) recare l'indicazione della denominazione sociale e
sede legale dell'impresa, ente od organismo che lo
diffonde.
2. Il contenuto del materiale informativo di cui al
comma 1 deve essere conforme anche a quanto previsto
dall'art. 15, comma 1.».
«Art. 18 (Esportazione). - 1. I prodotti di cui
all'art. 2, comma 1, lettere c) e d), destinati
all'esportazione verso Paesi terzi devono essere conformi,
fatta salva ogni diversa disciplina o disposizione
particolare stabilita dal Paese importatore, a quanto
previsto:
a) dall'art. 9 del presente regolamento, oppure dalle
norme del Codex Alimentarius "Codex STAN 72/1981" e "Codex
STAN 156/1987", nella revisione 2007;
b) dagli articoli 3, comma 1, lettera b), e 13 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.
2. Le prescrizioni e i divieti di cui all'art. 9, commi
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, si applicano anche alla
presentazione dei prodotti destinati all'esportazione verso
Paesi terzi, in particolare per quanto riguarda la forma,
l'aspetto, l'imballaggio ed i materiali di confezionamento
utilizzati.».
- Per i riferimenti alla direttiva 2006/141/CE della
Commissione, del 22 dicembre 2006, si veda nelle note alle
premesse.



 
Art. 2
Sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di sicurezza
nella fabbricazione e immissione in commercio di alimenti per
lattanti e di proseguimento

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque fabbrica o commercializza alimenti per lattanti o alimenti di proseguimento contenenti sostanze in quantita' tali che, sulla base di pareri scientifici di organismi riconosciuti a livello nazionale ed internazionale, mettono a rischio la salute dei lattanti o dei bambini, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da venticinquemila euro a centocinquantamila euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializza o presenta un prodotto, diverso dagli alimenti per lattanti, come prodotto idoneo a soddisfare da solo il fabbisogno nutritivo dei lattanti in buona salute nei primi sei mesi di vita, fino all'introduzione di una adeguata alimentazione complementare, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a sessantamila euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a centomila euro chiunque fabbrica o commercializza:
a) alimenti per lattanti con fonti proteiche diverse da quelle definite nell'allegato I, punto 2, del regolamento, o con altri ingredienti alimentari la cui idoneita' alla particolare alimentazione dei lattanti fin dalla nascita non e' confermata da pareri scientifici di organismi riconosciuti a livello nazionale ed internazionale;
b) alimenti per lattanti o alimenti di proseguimento utilizzando materiale derivato da organismi geneticamente modificati, salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque fabbrica o commercializza alimenti di proseguimento con fonti proteiche diverse da quelle indicate nell'allegato II, punto 2, del regolamento, o con altri ingredienti alimentari la cui idoneita' alla particolare alimentazione dei lattanti dopo il compimento del sesto mese non e' confermata da pareri scientifici di organismi riconosciuti a livello nazionale ed internazionale e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da dodicimila euro a settantaduemila euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, la stessa sanzione prevista dal comma 3 si applica a chiunque fabbrica o commercializza alimenti per lattanti in difformita' ai criteri di composizione di cui all'allegato V dello stesso regolamento. Chiunque fabbrica o commercializza alimenti per lattanti in difformita' rispetto ai criteri di composizione di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 6 del regolamento, e' soggetto al pagamento di una sanzione pecuniaria da quindicimila euro a novantamila euro.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, la stessa sanzione prevista dal comma 4 si applica a chiunque fabbrica o commercializza alimenti di proseguimento in difformita' ai criteri di composizione fissati nell'allegato II del regolamento e senza tenere conto delle norme di cui all'allegato V dello stesso regolamento.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, la medesima sanzione di cui al comma 3 si applica a chiunque fabbrica o commercializza alimenti per lattanti o alimenti di proseguimento:
a) utilizzando sostanze diverse da quelle elencate nell'allegato III del regolamento;
b) utilizzando additivi diversi da quelli indicati nella parte 1 e nella parte 2 dell'allegato XIII del decreto del Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n. 209, e successive modificazioni;
c) contenenti residui di singoli prodotti fitosanitari in quantita' superiore a quella fissata nell'articolo 8, comma 1, del regolamento;
d) contenenti, nei prodotti proposti come pronti al consumo o ricostruiti in base alle istruzioni del produttore, residui di prodotti fitosanitari superiori ai limiti indicati nell'allegato IX del regolamento;
e) utilizzando prodotti agricoli contenenti residui di prodotti fitosanitari superiori ai limiti indicati nell'allegato VIII del regolamento, ferma restando l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 8, commi 4 e 6, del regolamento.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, la medesima sanzione di cui al comma 3 si applica a chiunque esporta verso Paesi terzi i prodotti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere c) e d), in difformita' da quanto previsto all'articolo 18, comma 1, del regolamento medesimo.



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 12 del regolamento (CE)
n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi
geneticamente modificati (Testo rilevante ai fini del SEE),
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. L 268 del 18 ottobre
2003:
«Art. 12 (Campo d'applicazione). - 1. La presente
sezione si applica agli alimenti destinati in quanto tali
al consumatore finale o ai fornitori di alimenti per
collettivita' nella Comunita' e che:
a) contengono o sono costituiti da OGM o
b) sono prodotti a partire da o contengono
ingredienti prodotti a partire da OGM.
2. La presente sezione non si applica agli alimenti che
contengono materiale che contiene, e' costituito o prodotto
a partire da OGM presenti in proporzione non superiore allo
0,9% degli ingredienti alimentari considerati
individualmente o degli alimenti costituiti da un unico
ingrediente, purche' tale presenza sia accidentale o
tecnicamente inevitabile.
3. Per stabilire se la presenza di tale materiale sia
accidentale o tecnicamente inevitabile, gli operatori
devono essere in grado di dimostrare alle autorita'
competenti di avere preso tutte le misure appropriate per
evitarne la presenza.
4. Possono essere stabilite appropriate soglie
inferiori, secondo la procedura di cui all'art. 35,
paragrafo 2, in particolare per quanto riguarda gli
alimenti che contengono o sono costituiti a partire da OGM
o per tenere conto dei progressi scientifici e
tecnologici.».
- Si riporta il testo degli allegati I, punto 2, II,
punto 2, III e V del citato regolamento n. 82 del 2009:
«Allegato I
Composizione essenziale degli alimenti per lattanti dopo
ricostituzione
secondo le istruzioni del produttore
I valori indicati nel presente allegato si riferiscono
al prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato
come tale o ricostituito secondo le istruzioni del
produttore.
1. (Omissis).
2. Proteine
(Tenore di proteine = tenore di azoto x 6,25)
2.1 Alimenti per lattanti a base di proteine di latte
vaccino



Minimo (1) Massimo
0,45 g/100 kJ 0,7 g/100 kJ (1,8 g/100 kcal) (3 g/100 kcal)


A valore energetico pari, la preparazione deve
contenere ciascuno degli amminoacidi essenziali e degli
amminoacidi essenziali in particolari condizioni, in
quantita' almeno pari a quella della proteina di
riferimento (latte materno come definito all'allegato V).
Tuttavia, ai fini del presente calcolo, possono essere
addizionati i tassi di metionina e cistina, se il rapporto
tra metionina e cistina non e' superiore a 2, e possono
essere addizionati i tassi di fenilalanina e tirosina, se
il rapporto tra tirosina e fenilalanina non e' superiore a
2. Il rapporto tra metionina e cistina puo' essere
superiore a 2, ma non a 3, purche' l'idoneita' del prodotto
per la particolare alimentazione dei lattanti sia
dimostrata mediante studi adeguati, effettuati sulla base
di orientamenti scientifici universalmente riconosciuti
sulla progettazione e sull'effettuazione di tali studi.
2.2 Alimenti per lattanti a base di idrolizzati di
proteine



Minimo (1) Massimo
0,45 g/100 kJ 0,7 g/100 kJ (1,8 g/100 kcal) (3 g/100 kcal)


A valore energetico pari, la preparazione deve
contenere ciascuno degli amminoacidi essenziali e degli
amminoacidi essenziali in particolari condizioni, in
quantita' almeno pari a quella della proteina di
riferimento (latte materno come definito all'allegato V).
Tuttavia, ai fini del presente calcolo, possono essere
addizionati i tassi di metionina e cistina, se il rapporto
tra metionina e cistina non e' superiore a 2, e possono
essere addizionati i tassi di fenilalanina e tirosina, se
il rapporto tra tirosina e fenilalanina non e' superiore a
2. Il rapporto tra metionina e cistina puo' essere
superiore a 2, ma non a 3, purche' l'idoneita' del prodotto
per la particolare alimentazione dei lattanti venga
dimostrata mediante studi adeguati, effettuati sulla base
di orientamenti scientifici universalmente riconosciuti
sulla progettazione e sull'effettuazione di tali studi.
Il tenore di L-carnitina deve essere perlomeno pari a
0,3 mg/100 kJ (1,2 mg/100 kcal).
2.3 Alimenti per lattanti a base di isolati proteici
della soia, da soli o combinati con proteine di latte
vaccino



Minimo Massimo
0,56 g/100 kJ 0,7 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal) (3 g/100 kcal)


Per la preparazione di questi alimenti sono utilizzati
unicamente isolati proteici della soia.
A valore energetico pari, la preparazione deve
contenere una quantita' di ciascun amminoacido essenziale e
di ciascun amminoacido essenziale in particolari condizioni
almeno pari a quella della proteina di riferimento (latte
materno come definito all'allegato V). Tuttavia, ai fini
del presente calcolo, possono essere addizionati i tassi di
metionina e cistina, se il rapporto tra metionina e cistina
non e' superiore a 2, e possono essere addizionati i tassi
di fenilalanina e tirosina, se il rapporto tra tirosina e
fenilalanina non e' superiore a 2. Il rapporto tra
metionina e cistina puo' essere superiore a 2, ma non a 3,
purche' l'idoneita' del prodotto per la particolare
alimentazione dei lattanti venga dimostrata mediante studi
adeguati, effettuati sulla base di orientamenti scientifici
universalmente riconosciuti sulla progettazione e
sull'effettuazione di tali studi.
Il tenore di L-carnitina non e' inferiore a 0,3 mg 100
kJ (1,2 mg 100 kcal).
2.4 In tutti i casi, gli amminoacidi possono essere
aggiunti agli alimenti per lattanti unicamente allo scopo
di migliorare il valore nutritivo delle proteine e
unicamente nella proporzione necessaria a tal fine.».
«Allegato II
Composizione essenziale degli alimenti di proseguimento
dopo ricostituzione secondo le istruzioni del produttore
I valori indicati nel presente allegato si riferiscono
al prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato
come tale o ricostituito secondo le istruzioni del
produttore.
1. (Omissis).
2. Proteine
(Tenore di proteine = tenore di azoto x 6,25)
2.1. Alimenti di proseguimento a base di proteine di
latte vaccino



Minimo Massimo
0,45 g/100 kJ 0,8 g/100 kJ (1,8 g/100 kcal) (3,5 g/100 kcal)


A valore energetico pari, la preparazione deve
contenere una quantita' di ciascun amminoacido essenziale e
di ciascun amminoacido essenziale in particolari condizioni
almeno pari a quella della proteina di riferimento (latte
materno come definito all'allegato V). Tuttavia, ai fini
del presente calcolo, possono essere addizionati i tassi di
metionina e cistina se il rapporto tra metionina e cistina
non e' superiore a 3, e possono essere addizionati i tassi
di fenilalanina e tirosina se il rapporto tra tirosina e
fenilalanina non e' superiore a 2.
2.2. Alimenti di proseguimento a base di idrolizzati
proteici



Minimo Massimo
0,56 g/100 kJ 0,8 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal) (3,5 g/100 kcal)


A valore energetico pari, la preparazione deve
contenere una quantita' di ciascun amminoacido essenziale e
di ciascun amminoacido essenziale in particolari condizioni
almeno pari a quella della proteina di riferimento (latte
materno come definito all'allegato V). Tuttavia, ai fini
del presente calcolo, possono essere addizionati i tassi di
metionina e cistina se il rapporto tra metionina e cistina
non e' superiore a 3, e possono essere addizionati i tassi
di fenilalanina e tirosina se il rapporto tra tirosina e
fenilalanina non e' superiore a 2.
2.3. Alimenti di proseguimento a base di isolati
proteici della soia, soli o combinati con proteine di latte
vaccino



Minimo Massimo
0,56 g/100 kJ 0,8 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal) (3,5 g/100 kcal)


Per la preparazione di questi alimenti si devono
utilizzare unicamente isolati proteici della soia.
A valore energetico pari, la preparazione deve
contenere una quantita' di ciascun amminoacido essenziale e
di ciascun amminoacido essenziale in particolari condizioni
almeno pari a quella della proteina di riferimento (latte
materno come definito all'allegato V). Tuttavia, ai fini
del presente calcolo, possono essere addizionati i tassi di
metionina e cistina, se il rapporto tra metionina e cistina
non e' superiore a 3, e possono essere addizionati i tassi
di fenilalanina e tirosina, se il rapporto tra tirosina e
fenilalanina non e' superiore a 2.
2.4. In tutti i casi, agli alimenti di proseguimento
possono essere aggiunti amminoacidi unicamente intesi a
migliorare il valore nutritivo delle proteine, e soltanto
nella proporzione necessaria a tal fine.».
«Allegato III
Elementi nutritivi


Parte di provvedimento in formato grafico

«Allegato V
Amminoacidi indispensabili e amminoacidi indispensabili
in particolari condizioni presenti nel latte materno
Ai fini della presente direttiva gli amminoacidi
essenziali e agli amminoacidi essenziali in particolari
condizioni, presenti nel latte materno, espressi in mg per
100 kJ e 100 kcal, sono i seguenti:



Per 100 kJ Per 100 kcal Cistina 9 38 Istidina 10 40 Isoleucina 22 90 Leucina 40 166 Lisina 27 113 Metionina 5 23 Fenilalanina 20 83 Treonina 18 77 Triptofano 8 32 Tirosina 18 76 Valina 21 88

(1) 1 kJ = 0,239 kcal.».


- Per i commi 2 e 3 dell'art. 6 del citato regolamento
n. 82 del 2009, si veda nelle note all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'allegato XIII del decreto 27
febbraio 1996, n. 209 (Regolamento concernente la
disciplina degli additivi alimentari consentiti nella
preparazione e per la conservazione delle sostanze
alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n.
94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 1996, n.
96, supplemento ordinario:
«Allegato XIII
Additivi alimentari ammessi negli alimenti
destinati ai lattanti e alla prima infanzia
Nota
I preparati e gli alimenti per lo svezzamento per
lattanti e per la prima infanzia possono contenere le
sostanze E 414 gomma d'acacia (gomma arabica) e E 551
biossido di silicio risultanti dall'aggiunta di
preparazioni nutrienti contenenti al massimo 150 g/Kg di E
414 e non piu' di 10 g/Kg di E 551, nonche' della sostanza
E 421 mannitolo utilizzata come supporto della vitamina B12
(non meno di una parte di vitamina B12 per 1000 parti di
mannitolo). La presenza della sostanza E 414 nel prodotto
pronto per il consumo non dovrebbe superare i 10 mg/Kg.
I preparati e gli alimenti a base di cereali e alimenti
per lattanti e bambini possono contenere E 1450
ottenilsuccinato di amido e sodio risultante dall'aggiunta
di preparati a base di vitamine o di acidi grassi
polinsaturi. La presenza di E 1450 nel prodotto pronto per
il consumo non deve superare 100 mg/kg dai preparati a base
di vitamine e 1000 mg/kg dai preparati a base di acidi
grassi polinsaturi.
I preparati e gli alimenti a base di cereali e alimenti
per lattanti e bambini possono contenere la sostanza E 301
ascorbato di sodio utilizzata alla dose quanto basta negli
agenti di rivestimento di preparazioni nutrienti contenenti
acidi grassi polinsaturi. La presenza della sostanza E 301
nel prodotto pronto per il consumo non dovrebbe superare i
75 mg/1.
Le dosi massime di impiego indicate si riferiscono a
prodotti alimentari pronti per il consumo preparati secondo
le istruzioni del fabbricante.
PARTE 1
Additivi alimentari ammessi in alimenti
per lattanti in buona salute
Note
1. Per la produzione di latti acidificati, si possono
usare colture produttrici di acido L(+)-lattico non
patogene.
2. Se a un prodotto alimentare vengono aggiunte piu' di
una delle sostanze E 322, E 471, E 472c ed E 473, la dose
massima di ciascuna di queste sostanze stabilita per tale
prodotto alimentare viene ridotta in proporzione alla
quantita' delle altre sostanze contemporaneamente presenti
in tale prodotto alimentare.


Parte di provvedimento in formato grafico

PARTE 2
Additivi alimentari ammessi in alimenti di proseguimento
per soggetti in buona salute
Note
1. Per la produzione di latti acidificati si possono
usare colture produttrici di acido L(+)-lattico non
patogene.
2. Se a un prodotto alimentare vengono aggiunte piu' di
una delle sostanze E 322 e E 471, E 472 c ed E 473, la dose
massima di ciascuna di queste sostanze stabilita per tale
prodotto alimentare viene ridotta in proporzione alla
quantita' delle altre sostanze contemporaneamente presenti
in tale prodotto alimentare.
3. Se ad un prodotto alimentare viene aggiunta piu' di
una delle sostanze E 407, E 410 e E 412, la dose massima di
ciascuna di queste sostanze stabilita per tale prodotto
alimentare viene ridotto in proporzione alla quantita'
delle altre sostanze contemporaneamente presenti in tale
prodotto alimentare.


Parte di provvedimento in formato grafico

PARTE 3
Additivi alimentari ammessi in alimenti per lo svezzamento
e per bambini in buona salute

Parte di provvedimento in formato grafico

PARTE 4
Additivi alimentari ammessi negli alimenti dietetici
destinati ai lattanti
ed alla prima infanzia per scopi medici speciali di cui al
decreto
del Presidente della Repubblica 20 marzo 2002, n. 57
Si applicano le tabelle contenute nelle parti 1, 2 e 3
del presente allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

- Si riporta il testo degli allegati IX e VIII del
citato regolamento n. 82 del 2009:
«Allegato IX
Livelli massimi specifici di residui di prodotti
fitosanitari
o dei loro metaboliti negli alimenti per lattanti
e negli alimenti di proseguimento



Denominazione chimica della sostanza Livello
massimo di
residui [mg/kg]
Cadusafos 0,006 0,006 Demeton-S-metil/demeton-S-metil- solfone/ oxidemeton-metile (in modo isolato o combinato, espressi in demeton-S-metil) 0,006 Etoprofos 0,008 Fipronil (somma dei fipronil e fipronil- desulfinil, espresso come fipronil) 0,004 Propineb/propilenetiourea (somma di propineb e propilenetiourea) 0,006.».


«Allegato VIII
Prodotti fitosanitari che non possono essere utilizzati
nella produzione agricola destinata alla produzione
di alimenti per i lattanti e alimenti di proseguimento
Tabella 1
Denominazione chimica della sostanza (definizione del
residuo)
Disulfoton (somma di disulfoton, solfossido di
disulfoton e solfone di disulfoton, espressa in disulfoton)
Fensulfothion (somma di fensulfothion, del suo analogo
d'ossigeno e dei loro solfoni, espressa in fensulfothion)
Fentin, espresso in cationi di trifenilstagno
Alossifop (somma di alossifop, dei suoi sali ed esteri
compresi i composti, espressa in alossifop)
Eptacloro e trans-eptacloro epossido, espressi in
eptacloro
Esaclorobenzene
Nitrofen
Ometoato
Terbufos (somma di terbufos, del suo solfossido e
solfone, espressa in terbufos)
Tabella 2
Denominazione chimica della sostanza
Aldrin e dieldrin, espressi in diedri
Endrin.».
- Per i testi dei commi 4 e 6 dell'art. 8 del citato
regolamento n. 82 del 2009, si veda nelle note all'art. 1.



 
Art. 3
Sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di etichettatura e presentazione di alimenti per lattanti e di proseguimento

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola gli obblighi di denominazione di vendita degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento previsto dall'articolo 9, commi 1 e 2, del regolamento, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diciottomila euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non riporta le indicazioni obbligatorie nell'etichettatura degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento previste dall'articolo 9, commi 3, lettere a), b), d) ed e), 4, 7, 9, 11, 12 e 13, del regolamento, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da dodicimila euro a settantaduemila euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non riporta nell'etichettatura degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento l'indicazione del valore energetico disponibile espresso in kJ e kcal, nonche' del tenore di proteine, carboidrati e grassi espresso in forma numerica per 100 ml di prodotto pronto per il consumo e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da dodicimila euro a settantaduemila euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque riporta termini, immagini, o altre illustrazioni o diciture vietati nell'etichettatura degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento, come definiti dall'articolo 9, commi 8, 10 e 13, del regolamento, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da dodicimila euro a settantaduemila euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, la medesima sanzione di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, si applica a chiunque nella presentazione degli alimenti per lattanti e di proseguimento, in particolare quanto alla forma, all'aspetto, all'imballaggio, al materiale utilizzato per l'imballaggio, alla disposizione e all'ambiente nel quale il prodotto e' esposto, viola gli obblighi previsti dall'articolo 9, commi 1, 2, e 3, e da 7 ad 11, del regolamento.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, la medesima sanzione di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, si applica a chiunque nella presentazione degli alimenti per lattanti e di proseguimento destinati all'esportazione verso Paesi terzi violi le prescrizioni e i divieti di cui all'articolo 9, commi 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.



Note all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 9, commi 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9,
10, 11, 12 e 13 del citato regolamento n. 82 del 2009, si
veda nelle note all'art. 1.



 
Art. 4
Sanzioni per la violazione degli obblighi in materia
di pubblicita' di alimenti per lattanti e di proseguimento

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola il divieto di pubblicita' degli alimenti per lattanti previsto dall'articolo 10, comma 1, del regolamento, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimila euro a novantamila euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, la medesima sanzione del comma 1 si applica a chiunque nella pubblicita' di carattere scientifico degli alimenti per lattanti, di cui all'articolo 10, comma 2, del regolamento, non rispetta le prescrizioni e i divieti previsti dall'articolo 9, commi 3, 7, 8, 9, 10, 11 e 13, lettera b), del regolamento medesimo.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nella pubblicita' degli alimenti di proseguimento non rispetta le prescrizioni e i divieti previsti dall'articolo 9, commi 3, 7 e 8, e dall'articolo 10, comma 5, del regolamento, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a settantamila euro.



Note all'art. 4:
- Per il testo degli articoli 9 e 10 del citato
regolamento n. 82 del 2009, si veda nelle note all'art. 1.



 
Art. 5
Sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di modalita' di commercializzazione, di distribuzione di campioni e forniture di alimenti per lattanti

1. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da dodicimila euro a settantaduemila euro, l'operatore del settore alimentare che commercializza:
a) un alimento per lattanti senza aver trasmesso, al Ministero della salute, un campione dell'etichetta utilizzata per il prodotto, con le modalita' previste dall'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111;
b) un alimento per lattanti recante un'etichetta con dati o indicazioni diversi da quelli riportati sull'etichetta trasmessa ai sensi della lettera a);
c) un alimento per lattanti prima che siano trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione dell'etichetta da parte del Ministero della salute.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, la stessa sanzione di cui al comma 1 si applica:
a) a chiunque distribuisce campioni o fa ricorso a qualunque altro sistema volto a promuovere le vendite di alimenti per lattanti direttamente presso il consumatore nella fase del commercio al dettaglio, quali esposizioni speciali, buoni sconto, premi, vendite speciali, vendite promozionali, vendite abbinate, vendite a distanza, a domicilio o per corrispondenza;
b) ai produttori e ai distributori di alimenti per lattanti che offrono, in qualsiasi forma, campioni gratuiti o a basso prezzo e altri omaggi di alimenti per lattanti al pubblico, alle donne incinte, alle madri e ai membri delle famiglie, direttamente o indirettamente attraverso il sistema sanitario nazionale, ovvero attraverso gli informatori sanitari;
c) a chiunque fornisce gratuitamente attrezzature, materiale informativo o materiale didattico a istituzioni o ad altre organizzazioni diverse da quelle di cui all'articolo 12, comma 3, del regolamento, ovvero non rispetta nella fornitura le condizioni previste nel medesimo articolo;
d) a chiunque utilizza o distribuisce le forniture di alimenti per lattanti donate o vendute a basso prezzo a istituzioni o organizzazioni per essere utilizzate nelle istituzioni stesse o per essere distribuite all'esterno delle strutture in difformita' da quanto previsto nell'articolo 12, comma 5, del regolamento.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, al responsabile dell'ente organizzatore dei convegni e delle manifestazioni di cui all'articolo 13, comma 1, del regolamento, che omette di segnalare i congressi e le manifestazioni almeno novanta giorni prima del loro svolgimento al Ministero della salute si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimila euro a novantamila euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, la medesima sanzione di cui al comma 3 si applica alle imprese interessate agli alimenti per la prima infanzia che ricorrono a qualsiasi sistema diretto e indiretto di contribuzione e sponsorizzazione nella organizzazione o partecipazione a congressi e manifestazioni scientifiche in cui si trattano argomenti concernenti l'alimentazione della prima infanzia.



Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto
legislativo n. 111 del 1992:
«Art. 7 (Commercializzazione dei prodotti). - 1. Al
momento della prima commercializzazione di uno dei prodotti
alimentari di cui all'art. 1, il fabbricante ne informa il
Ministero della sanita' mediante la trasmissione di un
modello dell'etichetta utilizzata per tale prodotto.
2. Qualora i prodotti di cui al comma 1 siano gia'
posti in commercio in un altro Stato membro, il fabbricante
deve altresi' comunicare al Ministero della sanita'
l'autorita' destinataria della prima comunicazione.
3. Le stesse disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si
applicano anche all'importatore qualora il prodotto sia
stato fabbricato in uno Stato terzo.
4. Il Ministero della sanita' puo' richiedere al
fabbricante o all'importatore la presentazione dei lavori
scientifici e dei dati che giustifichino la conformita' del
prodotto all'art. 1, commi 2 e 3, nonche' le indicazioni di
cui all'art. 4, comma 1, lettera c).
5. Qualora i lavori scientifici e i dati di cui al
comma 4 abbiano formato oggetto di una pubblicazione
facilmente accessibile, il fabbricante o l'importatore
possono comunicare solo gli estremi della pubblicazione.
6. Qualora i prodotti di cui al comma 1 non rientrino
tra quelli di cui all'art. 1, comma 2, il Ministero della
sanita' diffida le imprese interessate a ritirarli dal
commercio e, in caso di mancata osservanza, dispone il loro
sequestro.
7. Qualora i prodotti di cui al comma 1 presentino un
pericolo per la salute umana il Ministero della sanita' ne
dispone il sequestro.
8. Il Ministero della sanita' informa immediatamente la
Commissione CEE e gli altri Stati membri delle misure
adottate ai sensi dei commi 6 e 7 con i relativi motivi.
9.
10.».
- Per il testo degli articoli 12, commi 3 e 5, e 13,
commi 1 e 3, del citato regolamento n. 82 del 2009, si veda
nelle note all'art. 1.



 
Art. 6
Sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di
predisposizione e diffusione di materiale informativo e didattico
nel settore dell'alimentazione dei lattanti e della prima infanzia

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque predispone o diffonde materiale informativo o didattico destinato alle gestanti, alle madri di lattanti e bambini, alle famiglie e a tutti gli interessati nel settore dell'alimentazione dei lattanti e della prima infanzia in violazione di quanto previsto dall'articolo 15 del regolamento, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da dodicimila euro a settantaduemila euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, la medesima sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque viola gli obblighi previsti all'articolo 16 del regolamento, in materia di predisposizione di materiale informativo e didattico riguardante gli alimenti per lattanti o di proseguimento destinato agli operatori sanitari.



Note all'art. 6:
- Per il testo degli articoli 15 e 16 del citato
regolamento n. 82 del 2009, si veda nelle note all'art. 1.



 
Art. 7
Affissione e pubblicazione del provvedimento
che applica le sanzioni

1. Quando e' applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 2, non inferiore a settemilacinquecento euro, l'autorita' amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dispone, tenuto conto della natura e della gravita' del fatto, l'affissione o la pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione a spese del soggetto cui la sanzione e' applicata.
2. L'affissione ha ad oggetto un estratto del provvedimento contenente la sintetica indicazione dell'illecito commesso, del suo autore e della sanzione applicata. L'autorita' amministrativa o il giudice stabilisce i luoghi, le modalita' e la durata, comunque non superiore a quattro mesi, dell'affissione, in modo tale da assicurare un'agevole conoscibilita' del provvedimento da parte del pubblico.
3. L'autorita' che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione cura l'esecuzione dell'affissione, avvalendosi ove occorra degli organi di polizia municipale. Se l'affissione e' disposta dal giudice penale, l'esecuzione e' affidata all'organo che ha accertato la violazione.
4. La pubblicazione del provvedimento e' eseguita con le modalita' previste dall'articolo 36 del codice penale, in quanto applicabile.



Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 24 della citata legge
n. 689 del 1981:
«Art. 24 (Connessione obiettiva con un reato). -
Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento
di una violazione non costituente reato, e per questa non
sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il
giudice penale competente a conoscere del reato e' pure
competente a decidere sulla predetta violazione e ad
applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita
dalla legge per la violazione stessa.
Se ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma, il
rapporto di cui all'art. 17 e' trasmesso, anche senza che
si sia proceduto alla notificazione prevista dal secondo
comma dell'art. 14, alla autorita' giudiziaria competente
per il reato, la quale, quando invia la comunicazione
giudiziaria, dispone la notifica degli estremi della
violazione amministrativa agli obbligati per i quali essa
non e' avvenuta. Dalla notifica decorre il termine per il
pagamento in misura ridotta.
Se l'autorita' giudiziaria non procede ad istruzione,
il pagamento in misura ridotta puo' essere effettuato prima
dell'apertura del dibattimento.
La persona obbligata in solido con l'autore della
violazione deve essere citata nella istruzione o nel
giudizio penale su richiesta del pubblico ministero. Il
pretore ne dispone di ufficio la citazione. Alla predetta
persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i
diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la
nomina del difensore d'ufficio.
Il pretore, quando provvede con decreto penale, con lo
stesso decreto applica, nei confronti dei responsabili, la
sanzione stabilita dalla legge per la violazione.
La competenza del giudice penale in ordine alla
violazione non costituente reato cessa se il procedimento
penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di
una condizione di procedibilita'.».
- Si riporta il testo dell'art. 36 del codice penale:
«Art. 36 (Pubblicazione della sentenza penale di
condanna). - La sentenza di condanna alla pena di morte o
all'ergastolo e' pubblicata mediante affissione nel comune
ove e' stata pronunciata, in quello ove il delitto fu
commesso, e in quello ove il condannato aveva l'ultima
residenza.
La sentenza di condanna e' inoltre pubblicata, per una
sola volta, in uno o piu' giornali designati dal giudice e
nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata
della pubblicazione nel sito e' stabilita dal giudice in
misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la
durata e' di quindici giorni.
La pubblicazione e' fatta per estratto, salvo che il
giudice disponga la pubblicazione per intero; essa e'
eseguita d'ufficio e a spese del condannato.
La legge determina gli altri casi nei quali la sentenza
di condanna deve essere pubblicata. In tali casi la
pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due capoversi
precedenti, salva la pubblicazione nei giornali, che e'
fatta unicamente mediante indicazione degli estremi della
sentenza e dell'indirizzo internet del sito del Ministero
della giustizia.».



 
Art. 8
Aggiornamento degli importi delle sanzioni

1. A decorrere dall'anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli importi delle sanzioni di cui al presente decreto sono aggiornati mediante applicazione dell'incremento pari all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettivita', rilevato dall'ISTAT nel biennio precedente.
2. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 1° dicembre di ogni biennio, sono aggiornati i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.
 
Art. 9
Istituzione Fondo

1. E' istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un Fondo per le iniziative di ricerca e di informazione a favore della promozione dell'allattamento al seno, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento, da finanziarsi con le maggiori entrate derivanti dalla nuova disciplina sanzionatoria prevista dal presente decreto, che a tale fine sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo medesimo, secondo le modalita' di cui al comma 2.
2. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto vengono introitate dalle Aziende sanitarie locali, Autorita' competenti ai sensi del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, a livello territoriale; dette entrate vengono cosi' ripartite:
a) il 65 per cento al Ministero della salute per iniziative di ricerca e di informazione a favore della promozione dell'allattamento al seno, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento, e versati su apposito capitolo di entrata del bilancio statale, di cui al comma 1;
b) il restante 35 per cento viene cosi' ripartito secondo le seguenti modalita':
l ) il 25 per cento alle Aziende sanitarie locali;
2) il 5 per cento ai laboratori del controllo ufficiale;
3) il 5 per cento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.



Note all'art. 9:
- Per il testo dell'art. 14 del citato regolamento n.
82 del 2009, si veda nelle note all'art. 1.
- Per i riferimenti al decreto legislativo 6 novembre
2007, n. 193, si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 10
Abrogazioni

1. Il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 241, e' abrogato.



Note all'art. 10:
- Il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 241,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio 1996, n. 103,
abrogato dal presente regolamento, recava: «Disciplina
sanzionatoria delle direttive 91/321/CEE e 92/52/CEE in
materia di alimenti per lattanti e alimenti di
proseguimento».



 
Art. 11
Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 maggio 2011

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Alfano, Ministro della giustizia

Fazio, Ministro della salute

Romani, Ministro dello sviluppo
economico

Fitto, Ministro per i rapporti con le
regioni e per la coesione
territoriale

Visto, il Guardasigilli: Alfano




Note all'art. 11:
- Per i riferimenti alla legge 24 novembre 1981, n.
689, si veda nelle note alle premesse.



 
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