Gazzetta n. 136 del 14 giugno 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Parere del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazione geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Roma» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.



Il Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Esaminata la domanda della Regione Lazio - ARSIAL, presentata in data 30.07.2009, intesa ad ottenere il riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Roma» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;
Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Roma, il 14 del mese di aprile 2011, presso «Palatium» - Enoteca Regionale del Lazio, con la partecipazione di rappresentanti di Enti, Organizzazioni ed Aziende vitivinicole;
Ha espresso, nella riunione del 20 aprile 2011, presente il rappresentante della Regione Lazio, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle Politiche agricole alimentari e Forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, Via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 

Proposta di disciplinare di produzione dei vini
a denominazione di origine controllata «Roma»
Art. 1.
Denominazioni e vini

La denominazione di origine controllata «Roma» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
«bianco»;
«rosso»;
«rosso riserva»;
«rosato»;
«Romanella» spumante;
«Malvasia puntinata»;
«Bellone».
La specificazione «classico» e consentita per i vini della zona di origine piu' antica indicata nell'ultimo comma dell'articolo 3, ad esclusione della tipologia Romanella «spumante».

Art. 2.
Base ampelografica

La denominazione di origine controllata «Roma« e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, in ambito aziendale, dalla seguente composizione ampelografia: Bianco e «Romanella» spumante:
Malvasia del Lazio non meno del 50%
Bellone, Bombino, Greco b., Trebbiano giallo, Trebbiano verde da soli o congiuntamente per almeno il 35%
Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la Regione Lazio sino a un massimo del 15%. Rosso, rosato:
Montepulciano non meno del 50%
Cesanese comune, Cesanese di Affile, Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Sirah da soli o congiuntamente per almeno il 35%
Possono concorrere altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per la Regione Lazio sino a un massimo del 15%.
La denominazione di origine, «Roma», con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:
Malvasia puntinata
Bellone
e' riservata ai vini bianchi ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la Regione Lazio sino a un massimo del 15%.

Art. 3.
Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini designati con la denominazione «Roma», comprende l'intero territorio dei seguenti comuni ricadenti in provincia di Roma:
Affile, Albano Laziale, Allumiere, Anguillara Sabazia, Anzio, Arcinazzo Romano, Ardea, Ariccia, Bracciano, Campagnano di Roma, Canale Monterano, Capena, Castel Gandolfo, Castelnuovo di Porto, Cave, Cerveteri, Ciampino, Civitavecchia, Colonna, Fiano Romano, Fonte Nuova, Formello, Frascati, Gallicano nel Lazio, Genazzano, Genzano di Roma, Grottaferrata, Guidonia Montecelio, Ladispoli, Lanuvio, Lariano, Manziana, Marcellina, Marino, Mentana, Monte Compatri, Monte Porzio Catone, Montelibretti, Monterotondo, Montorio Romano, Moricone, Morlupo, Nemi, Nerola, Nettuno, Olevano Romano, Palestrina, Palombara Sabina, Pomezia, Rocca di Papa, Rocca Priora, Roiate, San Cesareo, San Polo dei Cavalieri, San Vito Romano, Santa Marinella, Sant'Angelo Romano, Tolfa, Trevignano Romano, Velletri, Zagarolo; e parte dei seguenti comuni:
Artena per la sola isola amministrativa compresa tra il confine di Lariano, Velletri e la provincia di Roma/Latina;
Fiumicino ad esclusione dell'isola Sacra;
Roma ad esclusione dell'area interna al GRA e di quella compresa tra il tratto del GRA che in prossimita' dell'incrocio con la via del Mare interseca il fiume Tevere e prosegue lungo il tracciato dello steso fino alla diramazione del «canale di porto» raggiungendo la costa tirrenica. Da questo punto si segue la costa in direzione sud raggiungendo il confine amministrativo del comune di Pomezia; si segue tale confine fino ad incrociare la via Laurentina; da questo incrocio si prosegue in direzione nord fino ad incrociare il GRA.
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini designati all'art. 1 con la menzione «classico», comprende esclusivamente la parte del territorio del comune di Roma di cui sopra.

Art. 4.
Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivanti le specifiche caratteristiche di qualita'.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore, anche per le tipologie con la specificazione del vitigno, ai limiti sotto indicati:
Bianco, Bellone, Malvasia puntinata, «Romanella» spumante: tonnellate 12.
Rosso e rosato: tonnellate 10.
A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovra' essere riportata ai limiti di cui sopra, purche' quella globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo.
Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione «Roma» seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
11% per i vini bianchi;
11,5% per i vini rossi e rosati;
9,5% per i vini Romanella spumante.
I sesti d'impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e atti a conferire alle uve e ai vini caratteristiche di qualita'.
I sesti di impianto, per i vigneti impiantati a partire dalla data pubblicazione del presente disciplinare di produzione, devono garantire un numero minimo di 3.000 ceppi per ettaro sul sesto d'impianto in coltura specializzata.
E' vietata ogni pratica di forzatura; e' tuttavia ammessa l'irrigazione di soccorso.
«La regione Lazio, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltivazione, puo' stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al competente organismo di controllo.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione, e spumantizzazione dei vini a denominazione di cui all'art.1, devono essere effettuate all'interno del territorio di cui all'art. 3, compreso il territorio del comune di Aprilia in provincia di Latina.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo non deve essere superiore al 70% per tutti i tipi di vino.
Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto ad alcuna denominazione; oltre il 75% di resa, decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
Le tecniche di spumantizzazione per l'elaborazione della tipologia «Romanella spumante», sono quelle consentite per la categoria dei vini spumanti dalla legislazione vigente.
La tipologia «Roma» rosso riserva deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a 24 mesi dalla vendemmia (decorrenza anno vendemmia 1 novembre).
La tipologia «Roma» bianco, anche con le specificazioni di vitigno, e «Roma rosato» deve essere immessa in commercio non prima del 15 marzo dell'anno successivo alla vendemmia.
La tipologia «Roma» rosso deve essere immessa in commercio non prima del 15 giugno dell'anno successivo alla vendemmia.
La tipologia «Romanella» spumante deve essere immessa in commercio non prima del 15 marzo dell'anno successivo alla vendemmia.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

I vini a Denominazione di Origine Controllata «Roma» di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche: Bianco - Classico bianco:
colore: giallo paglierino talvolta con riflessi verdognoli;
odore: delicato, etereo;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l. Bellone - Classico Bellone:
colore: giallo paglierino con talvolta riflessi verdognoli;
odore: caratteristico, fine, gradevole;
sapore: secco, equilibrato, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l Malvasia puntinata - Classico Malvasia puntinata:
colore: giallo paglierino carico;
odore: caratteristico della varieta', gradevole;
sapore: secco, equilibrato, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l. Rosso - Classico rosso:
colore: rosso rubino con riflessi violacei anche tendenti al granato con l'invecchiamento;
odore: caratteristico, intenso;
sapore: secco, armonico, buona struttura e persistenza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,50% vol.
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l. Rosso riserva - Classico rosso riserva
colore: rosso rubino con riflessi violacei anche tendenti al granato con l'invecchiamento;
odore: caratteristico, intenso;
sapore: secco, armonico, buona struttura e persistenza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 13,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l. Rosato - Classico rosato:
colore: rosato piu' o meno intenso;
odore: delicato, fine;
sapore: secco, fresco, fruttato, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,50% vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l. Romanella spumante:
spuma: fine e evanescente;
limpidezza: brillante;
colore: giallo paglierino tenue;
odore: delicato, fine;
sapore: da brut a extradry;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,00% vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini - modificare i limiti dell'acidita' totale e dell'estratto secco netto con proprio decreto.

Art. 7.
Etichettatura, designazione e presentazione

Alla denominazione di origine controllata «Roma» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, ad eccezione della tipologia spumante, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
Nella designazione e presentazione del vino per tutte le tipologie previste dal presente disciplinare, deve figurare l'annata di produzione obbligatoria delle uve esclusa la tipologia spumante.

Art. 8.
Confezionamento

I vini di cui all'art. 1 devono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro di volume nominale fino a 1,500 litri.
I sistemi di chiusura delle bottiglie sono quelli ammessi dalla legislazione vigente, con l'esclusione del tappo corona.
Per i vini spumanti sono previsti i sistemi di chiusura consentiti dalla normativa vigente.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone