Gazzetta n. 136 del 14 giugno 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 20 maggio 2011
Misura e modalita' di versamento all'Istituto di vigilanza delle assicurazioni private del contributo dovuto per l'anno 2011 dalle imprese esercenti attivita' di assicurazione e riassicurazione.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, istitutiva dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, entrato in vigore il 1° gennaio 2006, e, in particolare, gli articoli 335, riguardante la nuova disciplina dell'obbligo di pagamento annuale di un contributo di vigilanza da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione, e 354 recante abrogazioni e norme transitorie;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 maggio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2010, con il quale sono state determinate la misura e le modalita' di versamento all'ISVAP del contributo di vigilanza per l'anno 2010;
Visto il Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008 concernente la procedura di accesso all'attivita' assicurativa e l'Albo delle imprese di assicurazione di cui al Titolo II del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
Considerato che occorre provvedere alla determinazione del contributo di vigilanza dovuto dalle imprese di assicurazione e riassicurazione per l'anno 2011 nella misura e con le modalita' di versamento adeguate alle esigenze di funzionamento dell'ISVAP;
Visto il provvedimento dell'ISVAP 30 novembre 2009, n. 2757, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2009 con il quale e' stata determinata l'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione nella misura del 6,1 per cento da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2010, ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull'attivita' di assicurazione e riassicurazione, ai sensi dell'art. 335, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
Visto il bilancio di previsione per l'esercizio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 18 del 24 gennaio 2011 che evidenzia spese di funzionamento per il 2011, pari a euro 62.708.960,00;
Vista la comunicazione dell'ISVAP del 18 febbraio 2011 con la quale viene individuato il fabbisogno dell'Istituto per l'anno 2011 relativamente al contributo di vigilanza a carico delle imprese di assicurazione e riassicurazione, pari a euro 48.923.749,00 e viene resa nota la stima dell'ammontare dei premi incassati nell'anno 2010 rispettivamente, dalle imprese che esercitano i rami dell'assicurazione diretta e l'attivita' di sola riassicurazione e viene proposto di determinare l'aliquota del contributo di vigilanza per l'esercizio 2011, a carico delle imprese di assicurazione e riassicurazione nazionali, delle rappresentanze di imprese di assicurazione e riassicurazione extraeuropee, che operano nel territorio della Repubblica, nella misura unica dello 0,43 per mille dei premi incassati nell'esercizio 2010;

Decreta:

Art. 1
Contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2011 all'ISVAP

1.Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2011 all'ISVAP, ai sensi dell'art. 335, commi da 2 a 6, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dalle imprese di assicurazione nazionali e dalle rappresentanze di imprese con sede in un Paese terzo rispetto all'Unione europea, che operano nel territorio della Repubblica, dalle imprese nazionali di riassicurazione e dalle rappresentanze di imprese con sede in un Paese terzo rispetto all'Unione europea operanti nel territorio della Repubblica, che esercitano esclusivamente l'attivita' di riassicurazione, e' stabilito nella misura unica dello 0,43 per mille dei premi incassati nell'esercizio 2010 delle assicurazioni nei rami vita e nei rami danni, di cui all'art. 2 del citato decreto legislativo n. 209/2005, nonche' della riassicurazione.
2. Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza di cui al presente decreto, i premi incassati nell'esercizio 2010 dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, sono depurati degli oneri di gestione, quantificati, in relazione all'aliquota fissata con provvedimento dell'ISVAP del 30 novembre 2009, n. 2757, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2009 in misura pari al 6,1 per cento dei predetti premi.
 
Art. 2
Versamento del contributo di vigilanza per l'anno 2011

1. Il contributo di vigilanza per l'anno 2011, di cui all'art. 1, e' versato dalle imprese di assicurazione nazionali e dalle rappresentanze di imprese con sede in un Paese terzo rispetto all'Unione europea, nonche' dalle imprese di riassicurazione nazionali e dalle rappresentanze di imprese con sede legale in un Paese terzo rispetto all'Unione europea operanti nel territorio della Repubblica, entro il 31 luglio 2011, ai sensi dell'art. 335, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
 
Art. 3

Comunicazione dell'importo dovuto, delle modalita' di versamento e
della banca incaricata della riscossione

1.Le imprese versano il contributo di vigilanza per l'anno 2011, di cui all'art. 1, sulla base di apposita comunicazione inviata dall'ISVAP contenente l'importo dovuto, le modalita' di versamento e la banca incaricata della riscossione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 maggio 2011

Il Ministro: Tremonti
 
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