Gazzetta n. 136 del 14 giugno 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 2011
Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri. (Testo aggiornato).


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;
Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1, 2 e 3, del predetto decreto n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio dei Ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono Ministri o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli Uffici e dei servizi, restando l'organizzazione interna delle strutture medesime affidata alle determinazioni del Segretario generale o dei Ministri e Sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2003, recante individuazione dei datori di lavoro ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto, altresi', l'art. 7, comma 7, del decreto legislativo n. 303 del 1999, secondo cui alla individuazione degli Uffici di diretta collaborazione dei Ministri senza portafoglio e dei Sottosegretari di Stato presso la Presidenza ed alla determinazione della loro composizione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta delle Autorita' politiche interessate;
Ritenuto opportuno procedere alla ricognizione ed alla ridefinizione dell'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Sentite le organizzazioni sindacali

Decreta

Art. 1
Denominazioni

1. Nel presente decreto sono denominati:
a) decreto legislativo: il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
b) legge: la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;
c) Presidente, Vice Presidente e Presidenza: rispettivamente, il Presidente, il Vice Presidente e la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
d) Sottosegretario alla Presidenza: il Sottosegretario di Stato con funzioni di segretario del Consiglio dei Ministri;
e) Segretariato generale, Segretario generale, Vice Segretario generale: rispettivamente, il Segretariato generale, il Segretario generale ed il Vice Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
f) strutture generali (o di livello dirigenziale generale): i Dipartimenti della Presidenza e gli Uffici autonomi ad essi equiparati, ai fini della rilevanza esterna e dell'autonomia funzionale ad essi attribuita, in quanto non facenti parte di altra struttura, comprese le strutture generali affidate a Ministri o Sottosegretari, in ogni caso denominate Dipartimenti se affidate a Ministri senza portafoglio. Dalla denominazione di Dipartimento di una struttura generale non discendono in modo automatico conseguenze in materia di trattamento economico del dirigente preposto;
g) Uffici: strutture, anch'esse di livello dirigenziale generale, in cui si articolano i Dipartimenti;
h) servizi: strutture di livello dirigenziale non generale.
 
Art. 2
Strutture della Presidenza

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 7, comma 7, del decreto legislativo, sono Uffici di diretta collaborazione del Presidente:
a) l'Ufficio del Presidente, comprensivo della Segreteria particolare;
b) l'Ufficio stampa e del portavoce del Presidente;
c) l'Ufficio del consigliere diplomatico;
d) l'Ufficio del consigliere militare;
e) l'Ufficio del cerimoniale di Stato.
2. Costituiscono strutture generali della Presidenza i seguenti Dipartimenti e Uffici di cui il Presidente si avvale per le funzioni di indirizzo e coordinamento relative a specifiche aree politico-istituzionali:
a) Dipartimento per gli affari regionali;
b) Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica;
c) Dipartimento della funzione pubblica;
d) Dipartimento della gioventu';
e) Dipartimento per le pari opportunita';
f) Dipartimento per le politiche europee;
g) Dipartimento per il programma di Governo;
h) Dipartimento per i rapporti con il Parlamento;
i) Dipartimento per le riforme istituzionali;
j) Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo;
k) Dipartimento per le politiche antidroga;
l) Dipartimento per le politiche della famiglia;
m) Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica;
n) Dipartimento della protezione civile;
o) Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali;
p) Ufficio nazionale per il servizio civile;
q) Ufficio per lo sport;
r) Ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
s) Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.
3. Costituiscono strutture generali della Presidenza i seguenti Dipartimenti e Uffici di supporto al Presidente per l'esercizio delle funzioni di coordinamento e indirizzo politico generale nonche' per il supporto tecnico - gestionale:
a) Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi;
b) Dipartimento per il coordinamento amministrativo;
c) Dipartimento per l'informazione e l'editoria;
d) Ufficio per il controllo interno;
e) Ufficio del Segretario generale;
f) Ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri;
g) Dipartimento per le politiche di gestione e di sviluppo delle risorse umane;
h) Dipartimento per le risorse strumentali;
i) Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarita' amministrativo-contabile;
j) Ufficio onorificenze e araldica;
k) Ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari.
4. Per il supporto organizzativo ai Ministri senza portafoglio alla cui responsabilita' non siano affidate strutture generali, possono essere istituite, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo, apposite strutture di missione. La stessa disposizione si applica anche per il supporto organizzativo ai Sottosegretari alle cui dirette dipendenze non sia stata posta alcuna struttura.
5. Ove non sia diversamente ed espressamente disposto, gli organi collegiali istituiti stabilmente o temporaneamente presso la Presidenza si avvalgono del supporto di strutture che non costituiscono Uffici dirigenziali e che fanno capo al Dipartimento per le politiche di gestione e di sviluppo delle risorse umane.
6. Ove non diversamente disposto dagli appositi decreti istitutivi, costituiscono strutture dirigenziali non generali della Presidenza le strutture di supporto dei commissari straordinari nominati ai sensi dell'art. 11 della legge.
7. I soggetti preposti a strutture generali o equiparate sono responsabili, secondo le disposizioni del presente decreto, della funzionalita' dell'Ufficio e della utilizzazione ottimale del personale a questo assegnato.
8. Nell'ambito e sotto la vigilanza della Presidenza opera la Scuola superiore della pubblica amministrazione, istituzione di alta formazione e ricerca, disciplinata dal decreto legislativo 1° dicembre 2009, n.178.
 
Art. 3
Disposizioni di carattere generale

1. Fanno parte del Segretariato generale tutte le strutture non affidate alla responsabilita' di Ministri o poste alle dirette dipendenze di Sottosegretari. Il Segretario generale sovrintende all'organizzazione ed alla gestione amministrativa del Segretariato generale. Egli e' altresi' responsabile dell'approvvigionamento delle risorse umane della Presidenza, nonche' dei profili gestori per i quali sia prevista, in sede di bilancio della Presidenza, una gestione accentrata. Il Segretario generale risponde al Presidente dell'esercizio coordinato delle funzioni di cui all'art. 19 della legge non attribuite ad un Ministro o Sottosegretario, adottando, anche mediante delega dei relativi poteri, tutti i provvedimenti occorrenti, ivi compresi quelli di assegnazione e conferimento di incarichi e funzioni al personale dirigenziale diverso da quello di cui all'art. 18 della legge.
2. Il Segretario generale predispone il progetto di bilancio annuale e pluriennale di previsione e il conto consuntivo della Presidenza e li sottopone all'approvazione del Presidente, con le modalita' stabilite dall'apposito decreto che disciplina l'autonomia finanziaria della Presidenza e gli adempimenti in materia contabile. Sul progetto di bilancio, il Presidente acquisisce l'avviso dei Ministri e dei Sottosegretari delegati.
3. Il rapporto tra organo di indirizzo politico e poteri gestionali della dirigenza si uniforma alla disciplina dettata dagli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le strutture del Segretariato, il Segretario generale impartisce le direttive generali per l'azione amministrativa di cui al suddetto art. 14 e determina gli obiettivi gestionali tenendo conto delle caratteristiche peculiari dell'attivita' da svolgere.
4. I capi ed i reggenti delle strutture generali, investiti, anche per delega, di responsabilita' gestionali, possono delegare a dirigenti parte dei propri poteri.
5. Nei casi di cui all'art. 18, comma 3, della legge, i capi delle strutture generali o i loro reggenti conservano, secondo la prescrizione di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, le attribuzioni connesse alla sicurezza sul lavoro, nonche' le attribuzioni esercitate in via di ordinaria amministrazione e, in particolare, quelle di carattere istruttorio e quelle attinenti ad atti vincolati, salva diversa disposizione del Segretario generale e comunque per non piu' di quarantacinque giorni dalla data di giuramento del nuovo Governo.
 
Art. 4
Organizzazione delle strutture generali

1. Nei limiti determinati dal presente decreto, l'organizzazione interna delle strutture che compongono il Segretariato generale, ivi comprese quelle che abbiano cessato di essere affidate a Ministri o Sottosegretari, puo' essere modificata con provvedimento del Segretario generale. Entro i limiti stessi, alle modifiche dell'organizzazione interna delle strutture affidate alla responsabilita' di Ministri o Sottosegretari provvedono, parimenti, i Ministri o Sottosegretari interessati.
2. L'organizzazione delle Unita' di coordinamento interdipartimentale, istituite ai sensi dell'articolo 7, comma 4-bis, del decreto legislativo, e' disciplinata con decreto del Segretario generale. Con la stessa modalita' sono individuate le risorse di cui si avvalgono le Unita' stesse e sono adottati i provvedimenti di carattere amministrativo-contabile necessari al loro funzionamento.
 
Art. 5
Poteri gestionali

1. Il Segretario generale e' responsabile del funzionamento del Segretariato generale e della gestione delle risorse umane e strumentali della Presidenza. Il Segretario generale puo' essere coadiuvato da uno o piu' Vice Segretari generali. Qualora siano nominati piu' Vice Segretari generali, almeno uno di essi e' scelto tra i consiglieri della Presidenza. Nel caso di piu' Vice Segretari generali, uno di essi puo' essere delegato dal Segretario generale a svolgerne le funzioni in caso di assenza o impedimento. In assenza di Vice Segretari generali, il Segretario generale puo' attribuire funzioni vicarie ad uno dei responsabili delle strutture generali.
2. Ai capi dei Dipartimenti e degli Uffici autonomi ad essi equiparati della Presidenza l'incarico e' conferito ai sensi dell'art. 18 della legge. Alla preposizione di dirigenti agli Uffici interni ai Dipartimenti o servizi si provvede, sulla base dei criteri generali eventualmente fissati dal Presidente, per le strutture affidate alla responsabilita' di Ministri o Sottosegretari ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per le strutture generali che compongono il Segretariato generale, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 19, con provvedimenti del Segretario generale. Il Segretario generale puo' delegare ai capi delle strutture generali l'assegnazione di funzioni dirigenziali di livello non generale e l'attribuzione agli stessi di poteri gestionali. Con le modalita' suindicate, i Ministri e Sottosegretari delegati, nonche', per quanto di competenza, il Segretario generale provvedono al conferimento degli incarichi dirigenziali per attivita' di studio e consulenza, o comunque diverse dalla direzione di Uffici. Alla assegnazione alle strutture della Presidenza del personale non dirigenziale provvede il Segretario generale.
3. Nelle strutture generali della Presidenza, le funzioni vicarie, per i casi di assenza o impedimento del responsabile, sono attribuite con provvedimento del Ministro o Sottosegretario competente, ovvero del Segretario generale, su proposta del capo delle strutture stesse. In mancanza di tale provvedimento, le funzioni sono svolte dal dirigente con maggiore anzianita' nella qualifica tra quelli in servizio presso la struttura interessata.
4. Per l'esame di particolari questioni, i capi delle strutture generali possono affidare incarichi specifici a singoli dirigenti o funzionari ovvero istituire gruppi di lavoro, nominandone il responsabile.
5. Nell'ambito dell'organizzazione amministrativa della Presidenza, le funzioni dirigenziali sono quelle di direzione, ivi comprese quelle vicarie di cui all'art. 12, comma 9, del decreto legislativo, di coordinamento, di indirizzo, di studio, ricerca, verifica e controllo. E' stabilito in quindici ulteriori unita' il numero massimo dei dirigenti di prima fascia e in diciotto ulteriori unita' il numero massimo dei dirigenti di seconda fascia utilizzabili dalla Presidenza, presso le strutture di volta in volta individuate dal Presidente, per funzioni di consulenza, studio e ricerca, o altri incarichi previsti dall'ordinamento, a norma dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ove, per far fronte a specifiche esigenze si renda necessario assegnare incarichi di consulenza, studio e ricerca a dirigenti di prima e seconda fascia, oltre il limite rispettivamente indicato al periodo precedente, sara' reso indisponibile, al fine di garantire l'invarianza della spesa, un numero di posti di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario.
6. Qualora sia necessario conferire incarichi dirigenziali ai sensi del comma 5, ultimo periodo, l'individuazione degli incarichi da rendere indisponibili e' effettuata, di norma, dal Ministro o dal Sottosegretario nell'ambito delle strutture a questi affidate se il conferimento riguarda queste ultime; negli altri casi e' effettuata dal Segretario generale.
 
Art. 6
Uffici di diretta collaborazione dei Ministri e Sottosegretari

1. I Ministri senza portafoglio, il Sottosegretario alla Presidenza, segretario del Consiglio dei Ministri, e i Sottosegretari presso la Presidenza si avvalgono di Uffici di diretta collaborazione che decadono con la cessazione dell'incarico di Governo. La composizione dei predetti Uffici e' disciplinata dal presente articolo.
2. Gli Uffici di diretta collaborazione dei Ministri senza portafoglio sono cosi' costituiti:
a) Ufficio di Gabinetto;
b) settore legislativo;
c) segreteria particolare;
d) Ufficio stampa.
3. All'Ufficio di Gabinetto e' preposto il Capo di Gabinetto che coordina il complesso degli Uffici di diretta collaborazione ed e' nominato con decreto del Ministro tra i magistrati, gli avvocati dello Stato, i consiglieri parlamentari, i dirigenti di prima fascia dello Stato ed equiparati, i professori universitari di ruolo o fuori ruolo in servizio, ovvero tra esperti, appartenenti ad altre categorie o anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di elevata professionalita'.
4. Al settore legislativo e' preposto un consigliere giuridico, nominato con decreto del Ministro tra persone di elevata professionalita'. Il settore legislativo opera in collegamento funzionale con il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza.
5. Alla segreteria particolare e' preposto il segretario particolare nominato con decreto del Ministro.
6. All'Ufficio stampa puo' essere preposto un estraneo iscritto all'albo dei giornalisti, nominato con decreto del Ministro. Gli Uffici stampa dei Ministri operano in collegamento funzionale con l'Ufficio stampa e del portavoce del Presidente.
7. In aggiunta alle figure di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, agli Uffici di cui al comma 2 e' assegnato un contingente complessivo composto di non piu' di una unita' di personale dirigenziale, scelto preferibilmente tra dirigenti dei ruoli della Presidenza, cui il Ministro puo' attribuire, con proprio decreto, le funzioni di Vice Capo di Gabinetto, e di quindici unita' di personale non dirigenziale, tratto dalle categorie indicate dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Un terzo di tale personale puo' essere scelto tra estranei alle amministrazioni del comparto Ministeri o estranei alla pubblica amministrazione.
8. L'Ufficio di diretta collaborazione del Sottosegretario alla Presidenza, segretario del Consiglio dei Ministri, e' costituito con specifico decreto del Presidente, su proposta del Sottosegretario.
9. Gli Uffici di diretta collaborazione dei Sottosegretari presso la Presidenza con delega di funzioni da parte del Presidente, sono costituiti: dalla segreteria tecnica cui e' preposto il capo della segreteria tecnica scelto tra persone di elevata professionalita' e dalla segreteria particolare cui e' preposto il segretario particolare. Puo' essere altresi' assegnato un contingente complessivo di non piu' di sei unita' di personale non dirigenziale, tratto dalle categorie indicate dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Un terzo di tale personale puo' essere scelto tra estranei alle amministrazioni del comparto Ministeri o estranei alla pubblica amministrazione. Il Sottosegretario puo' attribuire al capo della segreteria tecnica o al segretario particolare il compito di coordinare il complesso degli Uffici di diretta collaborazione.
10. I Sottosegretari presso la Presidenza con delega di funzioni da parte di Ministri senza portafoglio si avvalgono di una segreteria particolare cui e' preposto un segretario particolare. Alla segreteria particolare puo' altresi' essere assegnato un contingente di non piu' di quattro unita' di personale non dirigenziale, tratto dalle categorie indicate dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Una unita' di tale personale puo' essere scelta tra estranei alle amministrazioni del comparto Ministeri o estranei alla pubblica amministrazione.
11. Fermi restando i contingenti numerici complessivi di cui al presente articolo e nei limiti delle risorse assegnate in relazione a quanto previsto al comma 13, con decreti del Presidente su proposta del Ministro o del Sottosegretario interessato, ai sensi dell'art. 7, comma 7, del decreto legislativo, puo' essere individuata una composizione degli Uffici di diretta collaborazione diversa da quella prevista dal presente articolo. Detti decreti cessano di avere efficacia con la cessazione dell'incarico di Governo.
12. Il Ministro o il Sottosegretario cui siano delegate funzioni afferenti a piu' strutture generali si avvale comunque di un solo Ufficio di diretta collaborazione.
13. Con decreto del Presidente sono stabiliti i parametri di riferimento per i trattamenti economici del personale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione. Sulla base dei predetti parametri con decreto del Segretario generale sono definiti i limiti di spesa per gli Uffici di diretta collaborazione.
 
Art. 7

Conferenza dei capi delle strutture generali e Conferenza dei Capi di
Gabinetto

1. Il Segretario generale convoca e presiede la Conferenza dei Capi delle strutture generali, ai fini del parere sul progetto di bilancio della Presidenza, secondo le indicazioni del decreto sull'ordinamento finanziario e contabile, nonche' per l'esame di problematiche di carattere generale, a fini di coordinamento.
2. Per l'esame preparatorio di profili istituzionali di ordine generale il Segretario generale convoca e presiede la Conferenza dei Capi di Gabinetto dei Ministri senza portafoglio.
3. La Conferenza dei Capi di Gabinetto di tutti i Ministri puo' essere convocata, per l'esame di questioni di competenza, dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo, ove nominato, che la presiede anche tramite un suo delegato.
 
Art. 8
Ufficio del Presidente

1. L'Ufficio del Presidente fornisce assistenza diretta e personale al Presidente ai fini dell'espletamento delle sue funzioni ed assicura, ove richiesto, il raccordo con gli organi politici.
 
Art. 9
Ufficio stampa e del portavoce del Presidente

1. L'Ufficio stampa e del portavoce del Presidente cura l'informazione inerente all'attivita' del Presidente e del Consiglio dei Ministri ed i rapporti con gli organi di informazione. Operano in raccordo funzionale con l'Ufficio gli Uffici stampa dei Ministri senza portafoglio e le analoghe strutture eventualmente operanti presso i Sottosegretari della Presidenza. Resta fermo quanto previsto dall'art. 8 del regolamento interno del Consiglio dei Ministri, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1993.
 
Art. 10
Ufficio del consigliere diplomatico

1. L'Ufficio del consigliere diplomatico assiste il Presidente nella sua attivita' in materia di relazioni internazionali in Italia e all'estero e, in generale, negli atti che attengono alla politica estera.
 
Art. 11
Ufficio del consigliere militare

1. L'Ufficio del consigliere militare assiste il Presidente nella sua attivita' per il coordinamento interministeriale e per le relazioni con gli organismi che trattano materie di politica spaziale, infrastrutture critiche, difesa e sicurezza nazionale; inoltre, cura gli affari di interesse della Presidenza relativi agli aspetti militari, compresi quelli industriali, connessi all'appartenenza dell'Italia alle organizzazioni internazionali ed effettua il coordinamento nazionale della produzione di materiali di armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185.
2. Nell'ambito dell'Ufficio operano la Segreteria unica del CoPS e del NISP di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2010, la segreteria infrastrutture critiche e la segreteria prodotti per la difesa.
 
Art. 12
Ufficio del cerimoniale di Stato

1. L'Ufficio del cerimoniale di Stato cura il cerimoniale di Stato nazionale e assiste il Presidente nell'attivita' di rappresentanza ufficiale, curando anche l'organizzazione delle sue visite in Italia ed all'estero. Comunica le opportune disposizioni alle prefetture ai fini del coordinamento delle attivita' di cerimoniale. Cura le rappresentanze e le adesioni governative. Coordina il cerimoniale nazionale delle visite pastorali del Pontefice ed assiste i Presidenti emeriti della Repubblica nell'attivita' di rappresentanza ufficiale.
 
Art. 13
Dipartimento per gli affari regionali

1. Il Dipartimento per gli affari regionali e' la struttura di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale dei rapporti del Governo con il sistema delle autonomie e della quale il Presidente si avvale, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo, per le azioni di coordinamento nella materia, per lo sviluppo della collaborazione tra Stato, regioni ed autonomie locali, per la promozione delle iniziative necessarie per l'ordinato svolgimento degli inerenti rapporti e per l'esercizio coerente e coordinato dei poteri e rimedi previsti per i casi di inerzia o inadempienza.
2. Il Dipartimento provvede, in particolare, anche agli adempimenti riguardanti: la coordinata partecipazione dei rappresentanti dello Stato negli organi e nelle sedi a composizione mista; il rapporto di dipendenza funzionale tra Presidente e commissari del Governo nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome; il controllo successivo della legislazione regionale ed il contenzioso Stato-regioni; i rapporti inerenti all'attivita' delle regioni all'estero; l'attuazione degli statuti delle regioni e province ad autonomia speciale; le minoranze linguistiche e i problemi delle zone di confine; la promozione ed il coordinamento delle azioni governative per la salvaguardia delle zone montane, delle aree svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale nonche' delle isole minori.
3. Il Dipartimento si articola in non piu' di tre Uffici e non piu' di nove servizi.
4. Nell'ambito del Dipartimento, alle dirette dipendenze del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale opera, altresi', l'Ufficio per il federalismo amministrativo. L'Ufficio si articola in un ulteriore servizio.
 
Art. 14

Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e
l'innovazione tecnologica

1. Il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica e' la struttura di supporto al Presidente ai fini del coordinamento e dell'attuazione delle politiche di promozione dello sviluppo della societa' dell'informazione, nonche' delle connesse innovazioni per le amministrazioni pubbliche, i cittadini e le imprese.
2. Il Dipartimento opera al fine di fornire al Presidente il supporto necessario per la definizione di una strategia unitaria in materia di e-government e di modernizzazione del Paese attuata principalmente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione; da' attuazione alle direttive del Presidente o del Ministro delegato assicurando il coordinamento e la sicurezza informatica dei dati dell'Amministrazione statale, regionale e locale e del processo di sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni centrali, contribuendo alla loro trasformazione e con particolare attenzione per i progetti di carattere intersettoriale; predispone le norme tecniche ai sensi dell'art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e i criteri per la pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione e mantenimento dei sistemi informativi automatizzati delle pubbliche amministrazioni, nonche' i criteri per la loro interconnessione, qualita' e sicurezza; promuove e realizza iniziative, programmi e progetti per cittadini e imprese, finalizzati allo sviluppo delle infrastrutture digitali e alla riduzione del digital-divide; segue le indicazioni della Commissione europea nell'elaborazione delle nuove politiche in tema di societa' dell'informazione; supporta la cooperazione internazionale e promuove l'esportazione delle "migliori pratiche" attraverso i progetti di "e-government per lo sviluppo"; esercita le funzioni di vigilanza sull'Agenzia per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 1, comma 368, lettera d), della legge 23 dicembre 2005, n. 266; cura le segreterie dei comitati istituiti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il Dipartimento cura altresi' il supporto al funzionamento dei comitati dei Ministri per la societa' dell'informazione e per le iniziative di cooperazione sulla navigazione satellitare.
3. Il Presidente o il Ministro delegato si avvale altresi' dell'ente denominato "DigitPA", di cui al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, e adotta le opportune direttive ai fini del coordinamento dell'attivita' di "DigitPA" con quelle del Dipartimento, anche attraverso l'avvalimento di Uffici e delle relative risorse umane e strumentali.
4. Il Dipartimento si articola in non piu' di quattro Uffici e in non piu' di otto servizi.
 
Art. 15
Dipartimento della funzione pubblica

1. Il Dipartimento della funzione pubblica e' la struttura di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale relativa al coordinamento e alla verifica delle attivita' in materia di organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni anche con riferimento alle innovazioni dei modelli organizzativi e procedurali finalizzate all'efficienza, efficacia ed economicita', nonche' relativa al coordinamento in materia di lavoro nelle pubbliche amministrazioni.
2. Il Dipartimento, in particolare, svolge compiti in materia di: analisi dei fabbisogni di personale e programmazione dei reclutamenti nelle pubbliche amministrazioni; stato giuridico, trattamento economico e previdenziale del personale, anche dirigenziale, delle pubbliche amministrazioni; monitoraggio delle assenze per malattia dei dipendenti pubblici e dei contratti di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni; tenuta dell'anagrafe delle prestazioni dei pubblici dipendenti; formazione concernente le pubbliche amministrazioni; cura dei rapporti con l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni per quanto attiene al personale contrattualizzato e cura delle relazioni sindacali per quanto attiene al personale delle pubbliche amministrazioni in regime di diritto pubblico; cura dei rapporti con l'Organismo centrale di valutazione di cui all'art. 4, comma 2, lettera f), della legge 4 marzo 2009, n. 15; promozione e monitoraggio dei sistemi di valutazione delle amministrazioni pubbliche diretti a rilevare la corrispondenza dei servizi e dei prodotti resi ad oggettivi standard di qualita'; garanzia del principio di trasparenza dell'attivita' amministrativa, da rendere pubblica anche attraverso i siti web istituzionali. Il Dipartimento contribuisce all'elaborazione e alla pianificazione integrata delle politiche di modernizzazione delle pubbliche amministrazioni; coordina e cura l'attivita' normativa e amministrativa di semplificazione delle procedure, nonche' la misurazione e la riduzione degli oneri gravanti sui cittadini e sulle imprese; effettua il monitoraggio e la verifica relativamente all'attuazione delle riforme concernenti l'organizzazione e l'attivita' delle pubbliche amministrazioni; definisce le strategie di azione e comunicazione volte a migliorare i rapporti tra amministrazioni e cittadini, anche attraverso la valorizzazione degli Uffici di relazione con il pubblico; svolge attivita' di ricerca e di monitoraggio sulla qualita' dei servizi delle pubbliche amministrazioni. Il Dipartimento esercita altresi' compiti: di prevenzione e contrasto della corruzione; ispettivi sulla razionale organizzazione delle pubbliche amministrazioni e l'ottimale utilizzazione del personale pubblico; di vigilanza sull'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, la Scuola superiore della pubblica amministrazione, l'Organismo centrale di valutazione e il Formez; di gestione dell'Ufficio relazioni con il pubblico del Dipartimento.
3. Nell'ambito del Dipartimento e' istituito l'Ispettorato per la funzione pubblica. Il Dipartimento continua ad avvalersi degli esperti e del personale di cui agli articoli 2, commi primo, secondo e terzo, 3, 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1984, n. 536, ed al quadro A allegato allo stesso decreto. Il Dipartimento si avvale del contingente di personale di cui alla tabella B, allegata al decreto del Segretario generale del 19 novembre 2008, assegnato al Dipartimento medesimo in relazione al trasferimento delle funzioni e dei compiti gia' attribuiti all'Alto commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito, disposto con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 2008. Il Dipartimento, altresi', si avvale di non piu' di dieci unita' nell'ambito del contingente di esperti di cui all'art. 11, comma 3, della legge 6 luglio 2002, n. 137.
4. Il Dipartimento si articola in non piu' di sette Uffici e non piu' di ventitre servizi, ivi compreso l'Ispettorato per la funzione pubblica.
 
Art. 16
Dipartimento della gioventu'

l. Il Dipartimento della gioventu' e' la struttura di supporto al Presidente per la promozione e il raccordo delle azioni di Governo volte ad assicurare l'attuazione delle politiche in favore della gioventu'.
2. Il Dipartimento, in particolare, provvede agli adempimenti giuridici e amministrativi, allo studio e all'istruttoria degli atti concernenti l'esercizio delle funzioni in materia di gioventu', con particolare riguardo all'affermazione dei diritti dei giovani all'espressione, anche in forma associativa, delle loro istanze e dei loro interessi e del diritto di partecipare alla vita pubblica; alla promozione del diritto dei giovani alla casa, ai saperi e all'innovazione tecnologica, nonche' alla promozione e al sostegno del lavoro e dell'imprenditoria giovanile; alla promozione e sostegno delle attivita' creative e delle iniziative culturali e di spettacolo dei giovani e delle iniziative riguardanti il tempo libero, i viaggi culturali e di studio; alla promozione e al sostegno dell'accesso dei giovani a progetti, programmi e finanziamenti internazionali e europei; alla gestione del Fondo per le politiche giovanili, istituito dall'art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; alla gestione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni; alla gestione del Fondo di cui all'articolo 1, commi 72, 73 e 74, della legge 24 dicembre 2007, n. 247; alla gestione delle risorse europee per la realizzazione dei progetti assegnati al Dipartimento nel quadro della normativa vigente e negli ambiti di competenza di cui al presente articolo; alla rappresentanza del Governo negli organismi internazionali e europei istituiti in materia di politiche giovanili.
3. Il Dipartimento si articola in non piu' di due Uffici e in non piu' di quattro servizi.
 
Art. 17
Dipartimento per le pari opportunita'

1. Il Dipartimento per le pari opportunita' e' la struttura di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale inerente alla promozione ed al coordinamento delle politiche dei diritti della persona, delle pari opportunita' e della parita' di trattamento e delle azioni di governo volte a prevenire e rimuovere ogni forma e causa di discriminazione.
2. Il Dipartimento, in particolare, nelle materie di cui al comma 1, provvede all'indirizzo, al coordinamento ed al monitoraggio della utilizzazione dei fondi nazionali ed europei; agli adempimenti riguardanti l'acquisizione e l'organizzazione delle informazioni e la promozione e il coordinamento delle attivita' conoscitive, di verifica, controllo, formazione e informazione; alla cura dei rapporti con le amministrazioni e gli organismi operanti in Italia e all'estero; all'adozione delle iniziative necessarie ad assicurare la rappresentanza del Governo negli organismi nazionali e internazionali.
3. Presso il Dipartimento operano le segreterie dei seguenti organismi: commissione interministeriale per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 102; commissione per la prevenzione e il contrasto delle pratiche di mutilazione genitale femminile; osservatorio sul fenomeno della tratta degli esseri umani; commissione di valutazione per la legittimazione ad agire per la tutela delle persone con disabilita'; commissione per le pari opportunita' tra uomo e donna; osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile; nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici; comitato per l'imprenditoria femminile.
4. Il Dipartimento si articola in non piu' di due Uffici e in non piu' di quattro servizi.
5. Nell'ambito del Dipartimento opera, altresi', l'Ufficio per la promozione delle parita' di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine etnica di cui all'art. 29 della legge 1° marzo 2002, n. 39, articolato in due ulteriori servizi.
 
Art. 18
Dipartimento per le politiche europee

1. Il Dipartimento per le politiche europee e' la struttura di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale dei rapporti del Governo con le istituzioni dell'Unione europea e della quale il Presidente si avvale, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo, per il coordinamento nella fase di predisposizione della normativa europea e per le attivita' inerenti all'attuazione degli obblighi assunti nell'ambito dell'Unione.
2. Il Dipartimento, in particolare, svolge le attivita' di coordinamento ai fini della definizione della posizione italiana da sostenere, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, in sede di Unione europea; monitora il processo decisionale europeo; assicura al Parlamento, alle regioni ed agli enti locali l'informazione sulle attivita' dell'Unione; garantisce il coordinamento dell'attuazione in Italia della strategia "UE 2020"; cura, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, i rapporti con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione; segue le politiche del mercato interno e della concorrenza; cura e segue la predisposizione, l'approvazione e l'attuazione delle leggi e degli altri provvedimenti di adeguamento dell'ordinamento italiano alle norme europee; segue il precontenzioso e il contenzioso dell'Unione europea, adoperandosi per prevenirlo; promuove l'informazione sulle attivita' dell'Unione e coordina e promuove, in materia, le iniziative di formazione e di assistenza tecnica.
3. Il Dipartimento si articola in non piu' di tre Uffici e non piu' di dieci servizi. Dipende funzionalmente dal Dipartimento il nucleo speciale della Guardia di finanza per la repressione delle frodi nei confronti dell'Unione europea.
 
Art. 19
Dipartimento per il programma di Governo

1. Il Dipartimento per il programma di Governo e' la struttura di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale della programmazione strategica, del monitoraggio e dell'attuazione delle politiche governative.
2. Il Dipartimento in particolare: cura l'analisi del programma di Governo e la ricognizione degli impegni assunti in sede parlamentare, nell'ambito dell'Unione europea o derivanti da accordi internazionali; la gestione e lo sviluppo di iniziative, finanziate anche con fondi europei, in materia di monitoraggio e comunicazione istituzionale del programma di Governo; l'analisi delle direttive ministeriali in attuazione degli indirizzi politico-amministrativi delineati dal programma di Governo; l'impulso e il coordinamento delle attivita' necessarie per l'attuazione e l'aggiornamento del programma e il conseguimento degli obiettivi stabiliti; il monitoraggio e la verifica, sia in via legislativa che amministrativa, dell'attuazione del programma e delle politiche settoriali nonche' del conseguimento degli obiettivi economico-finanziari programmati; la segnalazione dei ritardi, delle difficolta' o degli scostamenti eventualmente rilevati; l'informazione, la comunicazione e la promozione dell'attivita' e delle iniziative del Governo per la realizzazione del programma mediante periodici rapporti, pubblicazioni e strumenti di comunicazione di massa.
3. Il Dipartimento provvede, inoltre, all'attivita' di supporto del comitato tecnico scientifico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315, e successive modificazioni e integrazioni.
4. Il Dipartimento si articola in non piu' di due Uffici e non piu' di quattro servizi.
 
Art. 20
Dipartimento per i rapporti con il Parlamento

1. Il Dipartimento per i rapporti con il Parlamento e' la struttura di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale dei rapporti del Governo con le Camere.
2. Il Dipartimento cura gli adempimenti riguardanti: l'informazione sull'andamento dei lavori parlamentari; l'azione di coordinamento circa la presenza in Parlamento dei rappresentanti del Governo; la partecipazione del Governo alla programmazione dei lavori parlamentari; la presentazione alle Camere dei disegni di legge; la presentazione di emendamenti governativi; l'espressione unitaria del parere del Governo sugli emendamenti parlamentari, nonche' sui progetti di legge e sulla relativa assegnazione o trasferimento alla sede legislativa o redigente; le relazioni del Presidente o del Ministro per i rapporti con il Parlamento, ove nominato, con i suoi omologhi degli Stati membri dell'Unione europea, i rapporti con i gruppi parlamentari e gli altri organi delle Camere; gli atti di sindacato ispettivo parlamentare; l'istruttoria circa gli atti di sindacato ispettivo rivolti al Presidente o al Governo nel suo complesso; l'espressione unitaria della posizione del Governo, ove occorra, nella discussione di mozioni e risoluzioni; la verifica degli impegni assunti dal Governo in Parlamento; la trasmissione alle Camere di relazioni, dati, schemi di atti normativi e proposte di nomine governative ai fini del parere parlamentare.
3. Il Dipartimento si articola in non piu' di tre Uffici e non piu' di sei servizi.
 
Art. 21
Dipartimento per le riforme istituzionali

1. Il Dipartimento per le riforme istituzionali e' la struttura che assicura al Presidente il supporto alle funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, nonche' ad ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente nell'area funzionale delle riforme istituzionali e federali.
2. Il Dipartimento cura le proposte ed effettua studi e ricerche in materia di riforme istituzionali ed elettorali. In particolare si occupa di riforma degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nonche' di riforme in materia di rappresentanza italiana al Parlamento europeo, di ordinamento delle autonomie territoriali, di federalismo fiscale, di conferimento di funzioni amministrative a comuni, province, citta' metropolitane e regioni, di forme e condizioni particolari di autonomia da parte delle regioni a statuto ordinario. Cura in tali ambiti i rapporti e il confronto con le sedi istituzionali e politiche nazionali e degli enti territoriali, nonche' con gli organismi europei e internazionali competenti. Cura inoltre la verifica della coerenza delle diverse iniziative normative concernenti le riforme istituzionali.
3. Il Dipartimento si articola in non piu' di un Ufficio e non piu' di due servizi.
 
Art. 22
Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo

1. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo e' la struttura di supporto alle politiche del Governo nell'area funzionale relativa al settore turismo.
2. Il Dipartimento, in particolare, svolge attivita' di interazione con le autonomie locali e le realta' imprenditoriali di settore al fine di conseguire obiettivi di valorizzazione delle potenzialita' turistiche attraverso l'attuazione di una pianificazione concordata e di politiche di sostegno per Ia realizzazione di progetti strategici, per la qualita' e lo sviluppo dell'offerta turistica; svolge attivita' di programmazione e gestione dei fondi strutturali; promuove gli investimenti di competenza all'estero e in Italia; cura le relazioni istituzionali con l'Unione europea e partecipa alle fasi dell'elaborazione delle norme europee, nonche' i rapporti con le Organizzazioni internazionali e con gli altri Stati nel settore di competenza; gestisce il Fondo per il prestito e il risparmio turistico e il Fondo nazionale di garanzia; svolge attivita' di vigilanza su ENIT Agenzia nazionale del turismo, ACI e CAI.
3. Presso il Dipartimento opera la Segreteria permanente del Comitato mondiale di etica del turismo, con funzioni di supporto all'attivita' dello stesso Comitato. Nell'ambito del Dipartimento ha sede I'Osservatorio nazionale del turismo per lo svolgimento dei compiti previsti nell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2006, n.207, relativi allo studio, analisi e monitoraggio delle dinamiche economico-sociali connesse al turismo.
4. Il Dipartimento si articola in non piu' di due Uffici ed in non piu' di otto servizi.
 
Art. 23
Dipartimento per le politiche antidroga

1. Il Dipartimento per le politiche antidroga e' la struttura di supporto per la promozione e il coordinamento dell'azione di Governo in materia di politiche antidroga.
2. Il Dipartimento in particolare provvede a promuovere, indirizzare e coordinare le azioni di Governo atte a contrastare il diffondersi dell'uso di sostanze stupefacenti, delle tossicodipendenze e delle alcoldipendenze correlate, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonche' a promuovere e realizzare attivita' in collaborazione con le pubbliche amministrazioni competenti nello specifico settore, le associazioni, le comunita' terapeutiche, i centri di accoglienza operanti nel campo della prevenzione, della cura, della riabilitazione e del reinserimento, provvedendo alla raccolta della documentazione sulle tossicodipendenze, alla definizione e all'aggiornamento delle metodologie per la rilevazione, l'elaborazione, la valutazione ed il trasferimento all'esterno delle informazioni sulle tossicodipendenze. Il Dipartimento cura la definizione ed il monitoraggio del piano di azione nazionale antidroga, coerentemente con gli indirizzi europei in materia, definendo e concertando al contempo le forme di coordinamento e le strategie di intervento con le regioni, le province autonome e le organizzazioni del privato sociale accreditato, anche promuovendo intese in sede di Conferenza unificata. Cura, inoltre, l'attivita' di informazione e comunicazione istituzionale del Governo in materia di politiche antidroga. Provvede, mediante sistemi di allerta precoce, come previsto dagli indirizzi europei in materia, all'evidenziazione dei rischi e delle possibili conseguenze rilevanti per la salute della popolazione derivanti dalla circolazione delle sostanze stupefacenti, provvedendo alla sorveglianza e al controllo dell'andamento del fenomeno e assicurando il regolare flusso dei dati richiesto dalle strutture e dalle amministrazioni europee competenti nel settore e dalle regioni e dalle Amministrazioni centrali nonche' dagli altri organismi internazionali. Promuove, finanzia e coordina attivita' di studio, ricerca e prevenzione nel campo dell'incidentalita' correlata all'uso di droga e alcol. Assicura il supporto per garantire la presenza del Governo nelle istituzioni internazionali competenti in materia di droga.
3. Nell'ambito del Dipartimento opera l'Osservatorio nazionale permanente sulle droghe e sulle tossicodipendenze, di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 e successive modifiche, che cura e coordina la raccolta centralizzata dei dati, i flussi dei dati provenenti dalle amministrazioni centrali competenti, l'elaborazione e l'interpretazione di dati statistico-epidemiologici, farmacologico-clinici, psicosociali e di documentazione sul consumo, lo spaccio ed il traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope; provvede alle esigenze informative e di documentazione.
4. Il Dipartimento si articola in non piu' di due Uffici e in non piu' di quattro servizi.
 
Art. 24
Dipartimento per le politiche della famiglia

1. Il Dipartimento per le politiche della famiglia e' la struttura di supporto per la promozione e il raccordo delle azioni di governo volte ad assicurare l'attuazione delle politiche in favore della famiglia in ogni ambito e a garantire la tutela dei diritti della famiglia in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali.
2. Il Dipartimento cura, avvalendosi dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia ed attraverso la redazione del Piano nazionale per la famiglia, l'elaborazione e il coordinamento delle politiche nazionali, regionali e locali per la famiglia e ne assicura il monitoraggio e la valutazione; concorre, mediante la gestione delle risorse afferenti al Fondo per le politiche della famiglia, al finanziamento delle medesime politiche; promuove e coordina le azioni del Governo dirette a contrastare la crisi demografica e a sostenere la maternita' e la paternita'; promuove intese in sede di Conferenza unificata relative, tra l'altro, allo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, alla riorganizzazione dei consultori familiari, alla qualificazione del lavoro delle assistenti familiari, alla riduzione del costo dei servizi per le famiglie numerose; promuove, incentiva e finanzia le iniziative di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia; promuove e coordina le azioni del Governo in materia di relazioni giuridiche familiari e di adozioni nazionali ed internazionali; cura l'attivita' di informazione e di comunicazione istituzionale in materia di politiche per la famiglia; assicura la presenza del Governo negli organismi nazionali, europei e internazionali competenti in materia di tutela della famiglia; fornisce supporto, unitamente alle altre amministrazioni centrali dello Stato competenti, all'attivita' dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza.
3. Il Dipartimento si articola in non piu' di due Uffici e in non piu' di quattro servizi. Presso il Dipartimento opera inoltre, con autonomia gestionale e funzionale, la segreteria tecnica della Commissione per le adozioni internazionali, disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108.
 
Art. 25

Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica
economica

1. Il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e' la struttura di supporto al Presidente che svolge le funzioni di segretariato del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e di istruttoria per l'esame da parte del Comitato delle proposte di deliberazione presentate dalle Amministrazioni componenti, secondo quanto previsto dal regolamento interno del Comitato. Il Dipartimento svolge inoltre attivita' di analisi economico-finanziaria a supporto delle funzioni di indirizzo e programmazione della spesa per investimenti nonche' funzioni di coordinamento e gestione delle banche dati sugli investimenti pubblici.
2. Allo scopo di assicurare la funzionalita' del CIPE, presso il Dipartimento operano, inoltre, la Segreteria tecnica per la programmazione economica (STPE) di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1999, n. 61, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2008 e successive modifiche e integrazioni; l'Unita' tecnica finanza di progetto (UTFP) di cui all'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2008; il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS) di cui alla deliberazione CIPE 8 maggio 1996 e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2008 e successive modifiche e integrazioni; il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV) di cui all'art. 1, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2008 e successive modifiche e integrazioni. Tali organismi, in relazione alle rispettive competenze, garantiscono il supporto tecnico all'attivita' del Comitato. Il Dipartimento assicura il raccordo tecnico-operativo di tali organismi con il CIPE. All'organizzazione delle suddette strutture si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
3. Il Capo del Dipartimento si avvale altresi' di un consigliere giuridico, scelto tra i magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, gli avvocati dello Stato, i professori universitari di ruolo ovvero tra estranei alla pubblica amministrazione, coadiuvato da consulenti ed esperti nominati ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo, a valere sul contingente determinato con decreto del Presidente, per le esigenze del Dipartimento.
4. Il Dipartimento si articola in non piu' di tre Uffici e in non piu' di nove servizi.
 
Art. 26
Dipartimento della protezione civile

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza, nell'ambito degli indirizzi dettati dal Presidente, esercita le funzioni allo stesso Dipartimento attribuite dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, dal decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, dal decreto legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, e dalla normativa in materia di protezione civile.
2. Il Dipartimento provvede inoltre a:
a) organizzare e coordinare al proprio interno tutte le attivita' gia' di competenza del Servizio sismico nazionale;
b) garantire il supporto alle attivita' della Commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi, del comitato operativo della protezione civile, nonche' del Comitato paritetico Stato-regioni-enti locali di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
c) curare le attivita' concernenti il volontariato di protezione civile;
d) sviluppare e mantenere relazioni con tutti gli organismi istituzionali e scientifici internazionali operanti nel campo della protezione civile, partecipando attivamente a progetti di collaborazione internazionale.
3. Il Dipartimento si articola in non piu' di otto Uffici ed in non piu' di trentasette servizi. Il Capo del Dipartimento si avvale di un Vice Capo Dipartimento scelto tra i dirigenti di prima fascia, di un consigliere giuridico e di un Ufficio stampa.
 
Art. 27
Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali

1. Il Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali e' la struttura di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale relativa alla promozione ed al coordinamento delle politiche e delle attivita' finalizzate allo sviluppo economico dei territori.
2. Il Dipartimento in particolare opera in materia di conoscenza delle situazioni economiche ed occupazionali territoriali, proponendo, anche in collaborazione con le istituzioni locali, programmi di interventi infrastrutturali e produttivi, volti a favorire lo sviluppo dei territori ovvero a superare le crisi d'area ed aziendali. Nell'ambito di tale attivita', il Dipartimento provvede all'organizzazione delle informazioni economiche territoriali anche mediante banche dati territoriali e siti web. Promuove riunioni con le amministrazioni pubbliche interessate e con le parti sociali e cura i rapporti con le istituzioni e le associazioni datoriali e sindacali che operano nel territorio. Valuta altresi' l'impatto economico ed occupazionale, derivante da interventi significativi in termini di investimenti in infrastrutture e in attivita' produttive.
3. Presso il Dipartimento operano l'Osservatorio per la piccola e media impresa e la relativa segreteria tecnica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 2009.
4. Il Dipartimento si articola in non piu' di due Uffici e non piu' di cinque servizi.
 
Art. 28
Ufficio nazionale per il servizio civile

1. L'Ufficio nazionale per il servizio civile e' la struttura di supporto al Presidente che opera in materia di servizio civile nazionale e di obiezione di coscienza.
2. L'Ufficio nazionale per il servizio civile svolge le funzioni indicate dalla legge 8 luglio 1998, n. 230, dalla legge 6 marzo 2001, n. 64, e dal decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77. In particolare svolge i compiti inerenti l'obiezione di coscienza e cura l'organizzazione, l'attuazione e lo svolgimento del servizio civile nazionale, nonche' la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo, elaborando le direttive ed individuando gli obiettivi degli interventi per il servizio civile su scala nazionale. L'Ufficio cura, altresi', la programmazione finanziaria e la gestione amministrativa e contabile del Fondo nazionale per il servizio civile e tratta il contenzioso nelle materie di propria competenza.
3. L'Ufficio si articola in non piu' di due Uffici e in non piu' di nove servizi.
 
Art. 29
Ufficio per lo sport

1. L'Ufficio per lo sport e' la struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni in materia di sport. L'Ufficio provvede agli adempimenti giuridici ed amministrativi, allo studio, all'istruttoria degli atti concernenti l'assolvimento delle predette funzioni; propone, coordina ed attua iniziative normative, amministrative e culturali relative allo sport; cura i rapporti internazionali con enti ed istituzioni che hanno competenza in materia di sport, con particolare riguardo all'Unione europea, al Consiglio d'Europa, all'UNESCO e all'Agenzia mondiale antidoping (WADA) e con gli organismi sportivi e gli altri soggetti operanti nel settore dello sport; esercita le funzioni di competenza in tema di prevenzione del doping e della violenza nello sport; esercita compiti di vigilanza sul Comitato olimpico nazionale (CONI) e, unitamente al Ministero per i beni e le attivita' culturali in relazione alle rispettive competenze, di vigilanza e di indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo.
2. L'Ufficio per lo sport si articola in non piu' di due servizi.
 
Art. 30

Ufficio di segreteriadella Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

1. L'Ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano opera alle dipendenze funzionali e secondo gli indirizzi del Presidente della Conferenza, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. L'Ufficio in particolare provvede:
a) agli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni della Conferenza, ivi compresa l'informazione relativa alle determinazioni assunte;
b) all'attivita' istruttoria connessa all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti alla Conferenza o da questa svolti, assicurando il necessario raccordo e coordinamento dei competenti Uffici dello Stato, delle regioni e delle province autonome;
c) alle attivita' strumentali al raccordo, alla reciproca informazione ed alla collaborazione tra le Amministrazioni dello Stato, le regioni e le province autonome;
d) agli adempimenti strumentali all'attivita' dei gruppi di lavoro o comitati, sia politici che tecnici, istituiti nell'ambito della Conferenza, a norma dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
e) all'attivita' istruttoria e di supporto per il funzionamento della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
f) allo svolgimento di funzioni di segreteria della Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali, istituita presso la Conferenza unificata dall'articolo 14, comma 3-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82;
g) all'attivita' di coordinamento del Tavolo di consultazione permanente sulla sanita' penitenziaria e del Comitato paritetico interistituzionale per l'attuazione delle linee guida per gli interventi negli ospedali psichiatrici giudiziari e nelle case di cura e custodia, istituiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2008;
h) all'attivita' istruttoria e di supporto degli organismi costituiti, ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, per l'attuazione del federalismo fiscale operanti nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza unificata;
i) all'attivita' istruttoria delle questioni di competenza della Struttura tecnica di supporto in materia sanitaria, costituita ai sensi dell'art. 2, comma 66, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
3. Il responsabile dell'Ufficio, ovvero il responsabile dell'Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, puo' essere incaricato, con decreto del Presidente, di svolgere altresi' le funzioni di segretario della Conferenza unificata e di coordinare l'attivita' istruttoria e di supporto posta in essere dagli Uffici stessi ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. L'Ufficio si articola in non piu' di cinque servizi, ivi compresa la segreteria tecnica, e si avvale di ulteriori dirigenti fino ad un massimo di tre.
 
Art. 31

Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali

1. L'Ufficio di segreteria della Conferenza Stato-citta' e autonomie locali espleta l'attivita' funzionalmente necessaria allo svolgimento delle attribuzioni della Conferenza stessa, in particolare relative: agli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni della Conferenza, ivi compresa l'informazione relativa alle determinazioni assunte; all'attivita' istruttoria connessa all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti alla Conferenza o da questa svolti, assicurando il necessario raccordo e coordinamento dei competenti Uffici dello Stato e delle autonomie locali; alle attivita' strumentali al raccordo, alla reciproca informazione ed alla collaborazione tra le Amministrazioni dello Stato e le autonomie locali.
2. L'Ufficio cura, d'intesa con la segreteria della Conferenza Stato-regioni, a norma dell'art. 30, comma 3, l'attivita' istruttoria e di supporto per il funzionamento della Conferenza unificata.
3. L'Ufficio si articola in non piu' di due servizi.
 
Art. 32
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

1. Il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi e' la struttura di supporto al Presidente nella funzione di coordinamento dell'attivita' normativa. Assicura altresi' alla Presidenza la consulenza giuridica di carattere generale, assiste il Sottosegretario alla Presidenza e il Segretario generale in materia di attivita' normativa. Il Dipartimento:
a) sovrintende all'iniziativa legislativa e all'attivita' normativa del Governo.
In particolare:
1) coordina e promuove l'istruttoria dell'iniziativa legislativa e dell'attivita' normativa del Governo;
2) verifica la conformita' alle disposizioni costituzionali, europee e al programma di Governo;
3) verifica il corretto uso delle fonti ed in particolare la sussistenza dei presupposti per il ricorso alla decretazione d'urgenza;
4) cura la qualita' dei testi normativi sotto un profilo formale e sostanziale, anche con riguardo ai processi di semplificazione, riassetto e riordino della normativa vigente;
5) verifica, con l'ausilio delle amministrazioni dotate delle necessarie competenze tecniche, le relazioni e le analisi appositamente previste e predisposte a corredo degli atti normativi del Governo;
6) provvede all'istruttoria degli emendamenti, governativi e parlamentari, relativi ai provvedimenti legislativi;
7) attua la revisione tecnico-formale dei testi normativi;
8) verifica le relazioni predisposte dalle amministrazioni su richiesta degli organi parlamentari;
9) cura, in collegamento con gli organi istituzionali competenti, gli adempimenti preliminari necessari per l'espressione dei pareri sugli atti normativi del Governo, da parte degli organi costituzionali, delle Autorita' indipendenti e delle Conferenze di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;
b) cura l'elaborazione delle metodologie in tema di Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR), di Analisi tecnico-normativa (ATN) e di Verifica d'impatto della Regolamentazione (VIR), coordina e sovrintende all'applicazione della disciplina in materia di AIR, ATN e VIR, anche con riferimento all'attuazione delle relative procedure nelle pubbliche amministrazioni ed alla formazione del relativo personale;
c) elabora regole tecniche di redazione dei testi normativi, compie le analisi e formula le proposte di revisione e semplificazione dell'ordinamento normativo esistente;
d) collabora con il Dipartimento delle politiche europee nella fase ascendente del processo di adozione dei regolamenti e delle direttive europee, nonche' nelle procedure d'infrazione avviate dall'Unione europea;
e) assicura, quanto al processo di formazione e di attuazione in sede nazionale della normativa europea, l'esame preliminare della situazione normativa ed economica interna e la valutazione delle conseguenze dell'introduzione delle norme europee sull'assetto interno;
f) svolge attivita' di studio, ricerca e documentazione giuridica e parlamentare ed ogni altra attivita' che ad esso venga affidata, nell'ambito delle proprie competenze, dal Presidente, dal Sottosegretario alla Presidenza o dal Segretario generale;
g) cura, in collaborazione con gli organi costituzionali, la classificazione e l'informatizzazione della normativa vigente;
h) provvede alla pubblicazione sul sito telematico delle notizie relative ad iniziative normative del Governo;
i) sovrintende e coordina, mantenendo i rapporti con l'Avvocatura dello Stato e con le amministrazioni interessate, le attivita' concernenti il contenzioso dinanzi alle Corti internazionali e dinanzi alle giurisdizioni nazionali che abbia quale legittimato attivo o passivo la Presidenza, con esclusione degli affari in materia di lavoro e di protezione civile; assicura l'attuazione della legge 9 gennaio 2006, n. 12, e coopera con le altre amministrazioni competenti nell'individuazione delle iniziative concernenti la prevenzione e la repressione delle violazioni dei diritti tutelati dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri; cura l'istruttoria delle questioni di costituzionalita' e i rapporti con gli uffici della Corte Costituzionale; provvede al recupero delle somme e al pagamento delle spese concernenti il contenzioso di competenza; assicura, se richiesto, la consulenza giuridico-legale di carattere generale per quanto concerne la fase pre-contenziosa ai Dipartimenti ed Uffici della Presidenza.
2. Operano in raccordo funzionale con il Dipartimento, relativamente alle materie di rispettiva competenza, i settori legislativi dei Dipartimenti affidati a Ministri senza portafoglio, che integrano il Dipartimento stesso ove l'affidamento venga a cessare.
3. Il Dipartimento si articola in non piu' di tre Uffici e non piu' di nove servizi.
4. Il Dipartimento altresi' si avvale:
a) ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303, in aggiunta al Capo e al Vice Capo del Dipartimento stesso, in posizione di fuori ruolo, di magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ovvero avvocati dello Stato, in numero non superiore a sette;
b) di non piu' di otto unita' nell'ambito del contingente di esperti di cui all'art. 11, comma 3, della legge 6 luglio 2002, n. 137.
 
Art. 33
Dipartimento per il coordinamento amministrativo

1. Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo e' la struttura di supporto al Presidente che opera nel settore dell'attuazione, in via amministrativa, delle politiche del Governo. A tale fine, il Dipartimento effettua i necessari interventi di coordinamento, di indirizzo e di concertazione, nonche' di monitoraggio, in vista anche della verifica di fattibilita' delle iniziative legislative, ed esercita ogni altra attivita' attinente al coordinamento amministrativo demandata alla Presidenza. Cura gli adempimenti riferiti alle competenze di carattere politico-amministrativo direttamente esercitate dal Presidente.
2. Il Dipartimento fornisce supporto all'attivita' della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e garantisce il necessario raccordo con le strutture di missione di cui all'art. 7, comma 4, del decreto legislativo e con i commissari straordinari nominati, ai sensi dell'art. 11 della legge, per fare fronte a particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali.
3. Il Dipartimento si articola in non piu' di due Uffici e non piu' di sei servizi.
 
Art. 34
Dipartimento per l'informazione e l'editoria

1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria e' la struttura di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale relativa al coordinamento delle attivita' di comunicazione istituzionale, alla promozione delle politiche di sostegno all'editoria ed ai prodotti editoriali, ed al coordinamento delle attivita' volte alla tutela del diritto d'autore.
2. Il Dipartimento, in particolare, svolge compiti in materia di attivita' di comunicazione istituzionale; pubblicita' e documentazione istituzionale, informazione, anche attraverso la stipula di convenzioni con le agenzie di stampa ed informazione e con il concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo; provvede alla comunicazione diretta al pubblico sulle attivita' della Presidenza e del Governo; cura l'istruttoria per la concessione dei premi alla cultura e per il rilascio dei lasciapassare stampa; promuove le politiche di sostegno all'editoria; cura le attivita' istruttorie relative alla concessione alle imprese editoriali dei contributi diretti e di quelli indiretti; esercita le funzioni ed i compiti attribuiti alla Presidenza in materia di diritto d'autore e di contrasto alla pirateria digitale e multimediale; svolge, d'intesa con le altre Amministrazioni competenti, compiti di vigilanza sulla Societa' italiana autori ed editori (SIAE) e sul nuovo Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (nuovo IMAIE).
3. Presso il Dipartimento e' istituito l'Osservatorio per il monitoraggio del mercato editoriale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 ed opera la segreteria del Comitato per la tutela della proprieta' intellettuale di cui all'art. 19 della legge 18 agosto 2000, n. 248.
4. Il Dipartimento si articola in non piu' di tre Uffici e non piu' di otto servizi.
 
Art. 35
Ufficio per il controllo interno

1. Fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo, conseguente all'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 74, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l'applicazione in Presidenza dei relativi titoli II e III, l'Ufficio per il controllo interno resta disciplinato ai sensi dell'art. 32 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2002, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
 
Art. 36
Ufficio del Segretario generale

1. L'Ufficio del Segretario generale opera nell'area funzionale della progettazione delle politiche generali e delle decisioni di indirizzo politico-amministrativo; coadiuva il Segretario generale nell'elaborazione degli atti di indirizzo generale e di direttiva, anche in relazione al raccordo tra i diversi livelli di governo, e nel coordinamento tra le diverse strutture della Presidenza. L'Ufficio assicura i servizi generali nella sede del Governo.
2. In particolare l'Ufficio: assiste il Segretario generale nella definizione della normativa e degli atti organizzativi inerenti alla Presidenza e nell'esercizio delle funzioni istituzionali di coordinamento e di supporto al Presidente nei rapporti con le Autorita' amministrative indipendenti, con il sistema delle autonomie e con le altre amministrazioni ed enti; cura le attivita' redazionali del sito intranet e promuove iniziative per il miglioramento della comunicazione interna; cura la gestione della Biblioteca Chigiana; provvede, in collaborazione con gli Uffici interessati, alla gestione del sistema di protocollo informatico integrato della Presidenza e alla riorganizzazione dei sistemi archivistici del Segretariato generale; cura le attivita' di accettazione e di smistamento della corrispondenza e del centro di fotoriproduzione; assicura i servizi di anticamera nelle sedi di Governo.
3. L'Ufficio assicura altresi' il supporto organizzativo ed il servizio di segreteria alla conferenza dei Capi delle strutture generali per l'esame delle problematiche di carattere generale e alla conferenza dei Capi di Gabinetto dei Ministri senza portafoglio di cui all'articolo 7, commi 1 e 2.
4. Costituisce servizio dell'Ufficio la Segreteria speciale principale per le attivita' di supporto al Segretario generale negli adempimenti connessi alla sicurezza interna e al segreto di Stato, in attuazione della legge 3 agosto 2007, n. 124, nel cui ambito opera il Centro comunicazioni classificate, deputato alla trattazione di informazioni classificate per mezzo di apparati elettronici.
5. Nell'ambito dell'Ufficio opera, a livello dirigenziale generale e in raccordo funzionale con il capo dell'Ufficio, l'Ufficio studi e rapporti istituzionali articolato in non piu' di tre servizi. Tale Ufficio assiste il Segretario generale nello svolgimento delle funzioni istituzionali di supporto al Presidente in materia di rapporti tra Governo e confessioni religiose, nonche' in materie di particolare impatto strategico sotto il profilo etico e umanitario. Cura gli adempimenti relativi ai rapporti con le magistrature amministrativa e contabile e con l'Avvocatura dello Stato. Svolge altresi' compiti di studio al fine di assistere il Segretario generale nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali, ivi compresi i profili di carattere economico, in ambito internazionale ed europeo in raccordo con le altre strutture della Presidenza.
6. L'Ufficio si articola in non piu' di cinque servizi e si avvale di un dirigente con compiti di consulenza, studio e ricerca, con incarico di livello dirigenziale generale, nell'ambito del contingente di cui all'art. 5, comma 5, nonche' di esperti ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo.
 
Art. 37
Ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri

1. L'Ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri costituisce la struttura di supporto che opera nell'area funzionale relativa alla direzione ed ai rapporti con l'organo collegiale di Governo ed e' posto alle dirette dipendenze del Sottosegretario di Stato alla Presidenza-segretario del Consiglio dei Ministri. L'Ufficio cura la predisposizione dei decreti relativi alla formazione del Governo, nonche' gli adempimenti preordinati alla convocazione e all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri e alla relativa documentazione; cura altresi' gli adempimenti conseguenziali alle deliberazioni collegiali adottate ed alla predisposizione dei verbali, nonche' quelli relativi alla promulgazione delle leggi ed alla emanazione degli atti normativi deliberati dal Consiglio dei Ministri, assicurandone anche la tempestiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. L'Ufficio si articola in non piu' di due servizi.
 
Art. 38

Dipartimento per le politiche di gestione e di sviluppo delle risorse
umane

1. Il Dipartimento per le politiche di gestione e di sviluppo delle risorse umane provvede alla gestione e allo sviluppo professionale del personale; alla programmazione dei fabbisogni di personale, anche dirigenziale; alla formazione del personale della Presidenza nonche' ai rapporti con la Scuola superiore della pubblica amministrazione; all'istruttoria per il conferimento degli incarichi dirigenziali; alla cura degli affari generali e delle attivita' di carattere generale della Presidenza; al supporto organizzativo degli organi collegiali, comitati e commissioni operanti in Presidenza; alla elaborazione e partecipazione a moduli o progetti di innovazione organizzativa e di gestione delle risorse umane, anche in collaborazione con altri Dipartimenti eIstituzioni; alla fornitura di servizi e alla stipula di convenzioni e accordi di interesse per il personale; alla gestione del contenzioso del lavoro, assumendo direttamente la difesa dell'Amministrazione in sede di conciliazione enei giudizi dellavoro di primo grado. Cura le relazioni sindacali ed i rapporti con I'ARAN; cura l'istruttoria dei procedimenti disciplinari; cura l'organizzazione e la gestione di eventi e convegni di interesse per il personale della Presidenza. Il Dipartimento coordina, altresi', le attivita' di rilevamento ed elaborazione dei dati statistici presso gli Uffici e i Dipartimenti della Presidenza, nonche' l'interconnessione al sistema statistico nazionale. Presso il Dipartimento opera l'Ufficio del medico competente che assicura la sorveglianza sanitaria e il primo soccorso, in attuazione degli articoli 25, 41 e 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Nell'ambito del Dipartimento opera, con autonomia gestionale e secondo le direttive del Segretario generale e del Capo dipartimento, il servizio automezzi e passi che provvede alla gestione dell'autoparco e alla sicurezza del servizio di trasporto.
2. Il Dipartimento si articola in non piu' di cinque Uffici e non piu' di tredici servizi.
 
Art. 39
Dipartimento per le risorse strumentali

1. Il Dipartimento per le risorse strumentali e' la struttura a supporto del Presidente che provvede, in un quadro unitario di programmazione generale annuale e pluriennale, coerente con le esigenze di funzionamento della Presidenza e compatibile con le risorse finanziarie, all'approvvigionamento, alla fornitura ed alla gestione di tutti i beni mobili ed immobili e dei servizi.
2. Il Dipartimento in particolare: provvede all'ottimale gestione degli immobili in uso alla Presidenza; alla programmazione e alla realizzazione delle opere e degli interventi manutentivi dei locali e degli impianti ed al coordinamento degli interventi strutturali ai fini dell'applicazione della normativa concernente la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro; predispone e gestisce i programmi di informatizzazione della Presidenza, curando l'analisi funzionale, la progettazione e la gestione dei sistemi informativi automatizzati e di telecomunicazione, anche sotto il profilo della sicurezza e riservatezza, con esclusione dei sistemi di comunicazione di competenza del centro comunicazioni classificate presso l'Ufficio del Segretario generale. Gestisce le emergenze all'interno delle sedi della Presidenza. Il Dipartimento, inoltre, provvede all'analisi, alla programmazione, alla gestione ed alla valutazione delle scelte relative alle esigenze locative, di acquisizione di beni e servizi, anche nel settore informatico e di telecomunicazione, nonche' all'avvio e alla gestione delle connesse procedure amministrative, ivi comprese quelle di adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, assicurandone anche il monitoraggio e la gestione operativa quale referente unico della Presidenza. Il Dipartimento provvede altresi' al collaudo e alla regolare esecuzione delle opere e degli interventi o delle prestazioni.
3. Al Dipartimento fanno capo le attivita' di prevenzione e protezione ai sensi della normativa sulla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
4. Al Dipartimento fanno capo, in sede di prima attuazione, i compiti di cui all'art. 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale", come da ultimo modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, compatibilmente con le funzioni istituzionali assegnate e le esigenze organizzative delle singole strutture della Presidenza e secondo quanto previsto dai decreti di cui all'art. 2, comma 6, del decreto legislativo n. 82 del 2005.
5. Il Dipartimento si articola in non piu' di due Uffici e in non piu' di sei servizi e si avvale di un dirigente con compiti di consulenza, studio e ricerca, con incarico di livello dirigenziale generale, nell'ambito del contingente di cui all'art. 5, comma 5.
 
Art. 40

Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarita'
amministrativo-contabile

1. L'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarita' amministrativo-contabile predispone il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il conto finanziario della gestione.
2. L'Ufficio svolge inoltre, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, l'attivita' connessa al controllo della regolarita' amministrativa e contabile sui provvedimenti e sui titoli di spesa emessi dai centri di responsabilita' della Presidenza.
3. Sulla base del disposto di cui all'art. 15, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, l'Ufficio espleta, altresi', il controllo di regolarita' amministrativa e contabile sui provvedimenti emessi dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione (S.S.P.A).
4. L'Ufficio provvede alla registrazione dei relativi impegni, nonche' alla validazione dei titoli di spesa dei vari centri ed esercita la vigilanza sui cassieri.
5. L'Ufficio svolge, altresi', le funzioni di controllo di cui all'art. 29, comma 3, lett. d), della legge 3 agosto 2007, n. 124, con le modalita' ivi indicate.
6. All'Ufficio sono trasmessi per l'annotazione tutti gli atti di organizzazione e gestione. Esso riferisce al Segretario generale eventuali osservazioni. Cura i rapporti con il Ministero dell'economia e delle finanze relativamente alle variazioni di bilancio ed agli accrediti a favore della Presidenza, nonche' i rapporti con la Corte dei conti, relativamente ai provvedimenti di competenza soggetti al controllo.
7. L'Ufficio si articola in non piu' di cinque servizi.
 
Art. 41
Ufficio onorificenze e araldica

1. L'Ufficio onorificenze e araldica ha il compito di assistere il Segretario generale nello svolgimento delle funzioni istituzionali di supporto al Presidente in attuazione della legge 3 marzo 1951, n. 178, istitutiva dell'Ordine "Al merito della Repubblica Italiana"; inoltre, a norma del decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011, cura gli adempimenti connessi all'autorizzazione a fregiarsi in Italia delle onorificenze cavalleresche pontificie, nonche' alla concessione di emblemi araldici.
2. L'Ufficio si articola in non piu' di un servizio.
 
Art. 42
Ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari

1. L'Ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari e' la struttura di supporto al Presidente per la disciplina, il coordinamento, l'autorizzazione, l'effettuazione e il controllo del trasporto aereo di Stato o comunque di interesse dello Stato.
2. L'Ufficio in particolare: cura le elaborazioni di ordine normativo, amministrativo, tecnico e finanziario per consentire l'effettuazione del trasporto aereo di Stato, per ragioni sanitarie d'urgenza ed umanitarie e per finalita' di sicurezza in ogni situazione geografica e temporale; studia le esigenze di trasporto aereo dell'apparato pubblico; coordina continuativamente l'impiego degli aeromobili di Stato e cura il monitoraggio dell'andamento del servizio; programma ed esegue il trasporto aereo del Presidente e delle Autorita' politiche facenti riferimento alla Presidenza; provvede, d'intesa con il Ministero dell'interno, ai trasferimenti dei soggetti destinatari di dispositivi di protezione ed interviene, all'occorrenza, a supporto degli organismi deputati alla tutela della sicurezza nazionale, curando, altresi', l'adozione dei provvedimenti di attuazione di cui agli articoli 744, quarto comma, e 748 del codice della navigazione; pianifica e dirige le operazioni aeree in occasione di eventi nazionali di particolare rilevanza e complessita' organizzativa; nell'ambito del settore di competenza cura i rapporti con gli Enti nazionali ed internazionali preposti alla regolazione della attivita' aeronautiche; svolge attivita' istruttoria ai fini dell'attribuzione, ai sensi dell'art. 746, quarto comma, del codice della navigazione, della qualifica di volo di Stato ad aeromobili, anche privati, impiegati per finalita' istituzionali e funge da Agenzia nazionale in ambito EUROCONTROL per la disciplina e l'attribuzione delle priorita' nei flussi del traffico aereo.
3. L'Ufficio si articola in non piu' di un servizio.
 
Art. 43
Disposizioni transitorie e finali

1. Entro sessanta giorni dall'emanazione del presente decreto sono adottati, ove necessario, i decreti di organizzazione interna di cui all'articolo 4, comma1.
2. L'attuale organizzazione delle strutture generali di cui al presente decreto resta comunque ferma sino alla emanazione dei decreti di organizzazione interna di cui al comma 1.
3. Dalla data di emanazione del presente decreto e' abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, citato in premessa, e successive modificazioni ed integrazioni, fatta eccezione per l'art. 32, che resta in vigore fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 35 del presente decreto.
4. Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 2, il comma 2 dell'articolo 3 e l'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 novembre 2003, concernente l'organizzazione dell'Ufficio per il federalismo amministrativo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2004.
5. Dalla data di emanazione del presente decreto e per quanto non diversamente previsto, i richiami all'«Ufficio bilancio e ragioneria» contenuti in disposizioni normative, provvedimenti, accordi o altri atti giuridici, si intendono riferiti all'«Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarita' amministrativo-contabile» della Presidenza.
6. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio autonomo della Presidenza. Restano confermati gli incarichi gia' conferiti ai responsabili delle strutture di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3. Sono altresi' confermati i decreti relativi agli Uffici di diretta collaborazione delle Autorita' politiche.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2011

Il Presidente: Berlusconi
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone