Gazzetta n. 136 del 14 giugno 2011 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 giugno 2011
Costituzione e competenze del Comitato dei Ministri previsto dall'art. 29, comma 7, del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259, recante «Codice delle Comunicazioni elettroniche».


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1998, n. 400, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n, 165;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1993, e successive modificazioni, recante "Regolamento interno del Consiglio dei Ministri";
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche", ed in particolare l'art. 29, comma 7;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", e successive modificazioni;
Vista la legge 13 dicembre 2010, n 220, recante " Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", di seguito "legge di stabilita' 2011", ed in particolare l'art.1, comma 8;
Vista la deliberazione n. 3 dell'11 gennaio 2011 dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, recante "Determinazioni in tema di dividendo digitale in attuazione della legge 13 dicembre 2010, n. 220" (legge di stabilita' 2011);
Vista la nota del Presidente dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni in data 14 gennaio 2011, con cui si propone al Ministero dello sviluppo economico la costituzione di un Comitato dei Ministri incaricato di coordinare la procedura per l'assegnazione dei diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare ai servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda con l'utilizzo della banda 790-862 Mhz e di altre risorse eventualmente disponibili, in particolare per quanto attiene al bando e al disciplinare di gara, con l'eventuale supporto di un advisor;
Visto la deliberazione n. 282 del 18 maggio 2011 dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, recante "Procedure e regole per l'assegnazione e l'utilizzo delle frequenze disponibili in banda 800, 1800, 2000 e 2600 mhz per sistemi terrestri di comunicazione elettronica e sulle ulteriori norme per favorire una effettiva concorrenza nell'uso delle altre frequenze mobili a 900, 1800 e 2100 mhz";
Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Decreta:

Art. 1
Comitato dei Ministri

1. E costituito, per le finalita' di cui all'art. 2, comma 1, un Comitato dei Ministri composto dal Ministro dello sviluppo economico, che lo presiede, dal Ministro della difesa e dal Ministro dell'economia e finanze.
2. Alle riunioni del Comitato dei Ministri partecipano, senza diritto di voto, il Vice Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Capo del Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico, con funzioni di segretario del Comitato, nonche' diretti collaboratori dei Ministri di cui al comma 1. Possono, altresi', essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, rappresentanti dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, delle amministrazioni interessate ed esperti di settore.
3. Alle riunioni ed alle deliberazioni del Comitato dei Ministri si applicano le disposizioni sulla riservatezza delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri. Delle riunioni e' redatto verbale.
4. Le funzioni di segreteria del Comitato dei Ministri sono svolte a cura del Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico.
 
Art. 2
Compiti e attivita' del Comitato dei Ministri

1. Il Comitato dei Ministri:
a) monitora e coordina, sentita l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, la procedura di gara per l'assegnazione dei diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare ai servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda con l'utilizzo della banda 790-862 Mhz e di altre risorse eventualmente disponibili;
b) coordina l'attivita' del Ministero dello sviluppo economico con riferimento agli adempimenti relativi alla procedura di gara, anche attraverso indirizzi relativi al bando ed al disciplinare di gara.
2. Qualora lo reputi necessario, il Comitato puo' avvalersi di un advisor, che puo' essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato medesimo.
Roma, 10 giugno 2011

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri: Letta
Il Ministro dello sviluppo economico: Romani
Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2011 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio 130
 
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