Gazzetta n. 137 del 15 giugno 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Parere del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica della denominazione di origine controllata «Colli Orientali del Friuli» in «Friuli» Colli Orientali e modifica del relativo disciplinare di produzione.



Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Esaminata la domanda del Consorzio volontario tutela della D.O.C. Colli Orientali del Friuli, intesa ad ottenere la modifica della Denominazione di origine controllata dei vini «Colli Orientali del Friuli» in «Friuli» Colli Orientali e modifica del relativo disciplinare di produzione;
Visto il parere favorevole della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sull'istanza di cui sopra;
Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Udine, presso la C.C.I.A.A. il 25 gennaio 2011, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole;
Ha espresso, nella riunione del 23 febbraio 2011, presente il rappresentante della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, Via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 27 maggio 2011

Il direttore generale ad interim: Vaccari
 
Allegato
PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «FRIULI» COLLI ORIENTALI

Art. 1.

1. La denominazione di origine controllata «Friuli» seguita obbligatoriamente dalla specificazione «Colli Orientali» («Friuli» Colli Orientali) accompagnata da una delle menzioni «Bianco», «Rosso», «Dolce» o dal riferimento a uno dei vitigni di cui all'art. 2, e' riservata ai vini rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
2. Le sottozone «Cialla», «Ribolla Gialla di Rosazzo», «Pignolo di Rosazzo», «Schioppettino di Prepotto» e «Refosco di Faedis», sono disciplinate tramite allegati in calce al presente disciplinare.
Salvo quanto espressamente previsto dagli allegati suddetti, in tutte le sottozone devono essere applicate le norme previste dal presente disciplinare.

Art. 2.

1. La denominazione «Friuli» Colli Orientali con la specificazione di una delle seguenti indicazioni di vitigno:
Chardonnay;
Malvasia (da Malvasia istriana);
Pinot bianco;
Pinot grigio;
Ribolla gialla;
Riesling (da Riesling renano);
Sauvignon;
Friulano (da tocai friulano);
Traminer aromatico;
Verduzzo friulano;
Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet sauvignon e/o Carmenere);
Cabernet franc;
Cabernet sauvignon;
Merlot;
Pignolo;
Pinot nero;
Refosco dal peduncolo rosso;
Refosco (da Refosco nostrano);
Schioppettino;
Tazzelenghe,
e' riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti costituiti dai corrispondenti vitigni ed aventi una composizione ampelografia monovarietale minima dell'85% in ambito aziendale; nella preparazione del vino Cabernet possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente, le uve e i mosti dei vitigni Cabernet franc, Cabernet sauvignon e Carmenere.
2. Possono concorrere alla produzione di ognuno dei vini di cui al comma precedente anche le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la provincia di Udine, e presenti nei vigneti in misura non superiore al 15% del totale.
3. La denominazione «Friuli» Colli Orientali nella specificazione «Refosco» e' riservata esclusivamente per la qualificazione del vino della sottozona "Refosco di Faedis".
4. La denominazione «Friuli» Colli Orientali con la specificazione «Rosso» e' riservata ai vini ottenuti da uve, mosti e vini provenienti da vigneti composti da una o piu' varieta' tra i vitigni a bacca rossa di cui al primo comma.
5. La denominazione «Friuli» Colli Orientali con la specificazione «Bianco» e' riservata ai vini ottenuti da uve, mosti e vini provenienti da vigneti composti da una o piu' varieta' tra i vitigni a bacca bianca di cui al primo comma compreso il Picolit e con l'esclusione del Traminer aromatico.
6. La denominazione «Friuli» Colli Orientali con la specificazione «Dolce» e' riservata ai vini ottenuti da uve, mosti e vini provenienti da vigneti composti da uno o piu' vitigni a bacca bianca di cui al primo comma ivi compreso il Picolit.

Art. 3.

1. Le uve destinate alla produzione dei vini «Friuli» Colli Orientali aventi diritto alla menzione di cui all'art. 1, comma primo, devono essere prodotte nella zona appresso indicata: partendo dalla localita' Madonna, ad ovest di Tarcento, la delimitazione segue la strada che da questa localita' porta alla stazione ferroviaria di Tarcento stessa per poi seguire la linea ferroviaria verso sud sino all'incrocio con la provinciale Tricesimo-Nimis, da qui lungo questa strada, attraverso Qualso e Qualso Nuovo, sino al ponte di Nimis sul Torre. Corre quindi verso sud lungo il corso di questo torrente fino al ponte di Savorgnano, piega verso est lungo la strada che porta a Savorgnano fino ad intersecare e seguire la rotabile per M. Bognini e C. Maurino; da qui prosegue lungo la linea elettrica ad alta tensione esistente, fino ad arrivare alla cabina di trasformazione di Rubignacco (fra l'istituto orfani e C.Corgnolo).
Dalla cabina di trasformazione segue la strada per Casali Gallo, il Macello comunale, Borgo Viola (a sud di Cividale) e poi devia verso est, per Borgo Corfu', per discendere lungo la ss. 356, fino al bivio Spessa - Ipplis, passando per Gagliano; da questo punto verso ovest lungo l'asfaltata che delimita il versante nord della zona collinare propriamente detta, sino al bivio di Azzano per piegare verso Leproso e proseguire per il ponte sul fiume Natisone verso Orsaria e quindi lungo la provinciale fino a Vicinale (Casa delle zitelle inclusa) per proseguire lungo detta provinciale fino al suo raccordo con la ss. 56. La linea di delimitazione segue la statale n.56, in direzione sud-est, fino al bivio per Manzano e per la strada che attraversa Manzano raggiunge l'asfaltata Case-Dolegnano in prossimita' di C. Romano. Prosegue verso est lungo la sopradetta asfaltata per raggiungere il confine provinciale Udine-Gorizia dopo avere attraversato Dolegnano, piazzale Quattro Venti, S.Andrat. Segue verso nord il confine tra le suddette province e poi il confine di Stato fino all'altezza del rio Goritnich. Risale detto rio fino alla strada interpoderale Prepotischis-Fragielis; passa quindi sopra gli abitati di Fragielis e Stregna e, raggiunto San Pietro di Chiazzacco, prosegue per C.Chiaro, Cialla, fino a Mezzomonte sulla strada per Castelmonte, per proseguire poi lungo il confine del comune di Cividale e continuare verso nord lungo il confine di Torreano fino all'altezza del monte Mladesena. Da qui lungo una retta che congiunge il monte Mladesena (m 711) al monte Forcis (m 559) al monte Dolina (m 441) al monte Quarde (m 429) al monte Poiana (m 369) al colle San Giorgio (m 379) al monte Zuc (m 470) al monte Pocivalo (m 791) a Borgo Gaspar (m 368) al castello di Prampero (m 213). La delimitazione continua verso sud lungo la strada che attraversa Borgo Foranesi e, giunta nei pressi di Borgo Polla, devia verso ovest per raggiungere la statale n.356 che segue fino alla localita' Madonna, ad ovest di Tarcento.

Art. 4.

1. I vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli» Colli Orientali devono rispondere, per condizioni ambientali di coltura, a quelle tradizionali della zona di produzione e comunque devono essere atti a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'.
Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione,di origine eocenica, oppure, nelle zone marginali, in quelle di origine mista per presenza di percentuali variabili di elementi grossolani.
Sono esclusi i terreni di fondovalle, umidi e non sufficientemente soleggiati.
I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.
I nuovi impianti o reimpianti devono essere realizzati con almeno 3.000 viti per ettaro e non potranno produrre mediamente piu' di kg 3,700 per ceppo.
E' vietata ogni pratica di forzatura; tuttavia e' ammessa l'irrigazione di soccorso.
2. La produzione massima di uva ammessa per la denominazione di origine controllata dei vini «Friuli» Colli Orientali e' di 11 tonnellate per ettaro.
Fermi restando i limiti sopra indicati, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalle viti.
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata, attraverso un'accurata cernita delle uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

Art. 5.

1. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, e' consentito che tali operazioni vengano effettuate nell'intero territorio della provincia di Udine nonche' nell'intero territorio dei comuni che comprendono la zona di produzione della denominazione di origine controllata «Collio» (Gorizia, Mossa, San Lorenzo Isontino, Farra d'Isonzo, Capriva del Friuli, Cormons, Dolegna del Collio, San Floriano del Collio).
2. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Friuli» Colli Orientali un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10% vol.
3. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini. Qualora la resa uva-vino superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata: «Friuli» Colli Orientali. Qualora la resa uva-vino superi il 75% decade il diritto alla D.O.C. per tutto il prodotto.
Per tutti i vini riconosciuti dal presente disciplinare e' ammesso l'invecchiamento in botti di legno.
4. E' consentita nella misura massima del volume del 15% la correzione dei mosti e dei vini atti a diventare vini a DOC «Friuli» Colli Orientali con prodotti vitivinicoli aventi diritto alla stessa denominazione di origine e con colore analogo.

Art. 6.

1. I vini DOC «Friuli» Colli Orientali di cui all'articolo 1 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Chardonnay:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
Malvasia:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, rotondo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
Pinot bianco:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
Pinot grigio:
colore: paglierino e/o ramato con riflessi piu' o meno accentuati;
odore: caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
Ribolla gialla:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, delicato;
sapore: asciutto, vivace, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
Riesling:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: intenso, delicato, gradevole, tendente all'aromatico;
sapore: asciutto, fresco, aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/I;
Sauvignon:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato tendente all'aromatico;
sapore: asciutto, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
Friulano:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
Traminer aromatico:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: caratteristico con aroma intenso;
sapore: asciutto, aromatico, intenso, caratteristico e pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
Verduzzo friulano:
colore: giallo dorato piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, intenso e gradevole;
sapore: asciutto oppure amabile-dolce, di corpo, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
Bianco:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato, gradevole, armonico;
sapore: asciutto, vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
Dolce:
colore: giallo paglierino carico anche dorato o ambrato;
odore: intenso, gradevole, armonico;
sapore: dolce, armonico, con eventuale sentore di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
Rosso:
colore: rosso, granato se invecchiato;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, di corpo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
Cabernet:
colore: rosso intenso, granato se invecchiato;
odore: vinoso, intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, di corpo, armonico, leggermente erbaceo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
Cabernet franc:
colore: rosso rubino intenso o granato se invecchiato;
odore: erbaceo, intenso;
sapore: caratteristico, asciutto, leggermente erbaceo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
Cabernet sauvignon:
colore: rosso rubino o granato se invecchiato;
odore: caratteristico, gradevole, intenso;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
Merlot:
colore: rosso rubino o granato se invecchiato;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, pieno, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
Pignolo:
colore: rosso rubino o granato se invecchiato;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, elegante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
Pinot nero:
colore: rosso rubino non molto intenso o granato se invecchiato;
odore: intenso, caratteristico, delicato;
sapore: asciutto, gradevole, leggermente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
Refosco dal peduncolo rosso:
colore: rosso rubino intenso con sfumature violacee o granato se invecchiato;
odore: caratteristico, intenso;
sapore: asciutto, di corpo, amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
Schioppettino:
colore: rosso rubino o granato se invecchiato;
odore: caratteristico, intenso;
sapore: pieno, erbaceo, tipico, secco;
titolo aicolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
Tazzelenghe:
colore: rosso violaceo intenso o granato se invecchiato;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: robusto, tannico, erbaceo, asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i limiti sopra indicati, per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore minimo.

Art. 7
Etichettatura e presentazione

1. La menzione «Riserva» e' ammessa qualora i vini siano stati invecchiati almeno due anni a decorrere dai primo novembre dell'annata di produzione delle uve.
2. L'indicazione del vitigno in etichetta deve essere riportata in posizione immediatamente sottostante alle indicazioni «Friuli» Colli Orientali e denominazione di origine controllata ed in caratteri non superiori, in dimensione ed ampiezza, a quelli utilizzati per indicare la denominazione stessa.
3. In etichetta la dicitura «Riserva» deve seguire il nome del vitigno e deve essere di caratteri e dimensioni uguali o inferiori.
4. E' vietato usare assieme alla denominazione di cui all'art. 2 qualsiasi qualificazione aggiuntiva non prevista dal disciplinare ivi compresi gli aggettivi, «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari, salvo quanto previsto dall'art.7 del presente disciplinare.
5. L'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria per tutti i vini della denominazione.
6. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati e l'indicazione di fattorie e vigneti purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
7. La varieta' Pignolo dovra' essere posta in commercio non prima del mese di novembre del terzo anno successivo alla vendemmia.
 
ALLEGATO SOTTOZONA CIALLA
Art. 1.

1. La denominazione di origine controllata «Friuli» Colli Orientali accompagnata dalla specificazione «Cialla» e' riservata al vino ottenuto dalle uve di cui al seguente art. 2 prodotte dai vigneti della zona specificata nei successivo art. 3 e rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente allegato al disciplinare di produzione dei vini D.O.C. «Friuli» Colli Orientali

Art. 2.

1. La denominazione di origine «Friuli» Colli Orientali con la qualificazione «Cialla» seguita dalla specificazione di uno dei seguenti vitigni:
Ribolla gialla;
Verduzzo friulano;
Refosco dal peduncolo rosso;
Schioppettino,
e' riservata ai vini ottenuti da uve dei corrispondenti vitigni prodotte nella zona indicata all'art. 3 del presente allegato.
2. La denominazione di origine controllata «Friuli» Colli Orientali seguita dalla specificazione «Cialla» con le specificazioni «Bianco» o «Rosso» e' riservata ai vini ottenuti da uve, mosti e vini provenienti da vigneti composti da una o piu' varieta' tra i vitigni a bacca di colore analogo di cui al primo comma ivi compresa la varieta' Picolit.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Friuli» Colli Orientali - «Cialla» devono essere prodotte nella zona appresso indicata: partendo dal confine del comune di Prepotto, a nord la zona interessata viene delimitata dalla strada provinciale Cividale-Castelmonte, comprendente le localita' di Mezzomonte e Casali Suoc; all'altezza della quota 490, la linea rientra, passando per la quota 496, incrociando la strada S. Pietro di Chiazzacco-Castelmonte fino alla quota 612; a questo puntola linea devia verso est, fino a quota 294, passando sopra Casali Magnana e le Case sotto S. Pietro; seguendo quasi costantemente quota 200 la linea si ricollega al confine di comune, fra le strade comunali Casali Barbianis-Cialla e Casali Barbianis-Cladrecis; da qui avanti la linea di delimitazione si identifica con quella del comune di Prepotto.

Art. 4.

1. La produzione massima di uva ammessa per ottenere i vini:
«Friuli» Colli Orientali Verduzzo friulano Cialla», «Friuli» Colli Orientali Ribolla gialla Cialla» e «Friuli» Colli Orientali
Bianco Cialla» e' di 8 tonnellate per ettaro. Per ottenere i vini «Friuli» Colli Orientali Refosco dal peduncolo rosso Cialla»,
«Friuli» Colli Orientali Schioppettino Cialla» e «Friuli» Colli Orientali Rosso Cialla», la produzione massima e' di 6 tonnellate per ettaro.
2. Tali rese devono comunque determinare un quantitativo di vino per ettaro atto per l'immissione al consumo di ettolitri 56 per il «Verduzzo friulano», «Ribolla gialla» e «Bianco», ettolitri 42 per «Refosco dal peduncolo rosso», «Schioppettino» e «Rosso».
3. Nei nuovi impianti e reimpianti le viti non potranno produrre medimente piu' di kg 2,700 di uva per ceppo per le tipologie «Verduzzo friulano», «Ribolla gialla» e «Bianco», kg 2,000 di uva per ceppo per le tipologie «Refosco dal peduncolo rosso», «Schioppettino» e «Rosso».

Art. 5.

1. Le operazioni di vinificazione delle uve per la produzione dei vini «Friuli» Colli Orientali - «Cialla» devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3. E' altresi' consentita la vinificazione nel comune di Prepotto per i soli produttori di uve aventi i vigneti nell'ambito della specificata zona «Cialla».
2. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Friuli» Colli Orientali - «Cialla» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11% vol.
3. Nella vinificazione ed affinamento dei vini del presente allegato e' consentito l'uso di piccole botti di legno.

Art. 6.

I vini «Friuli» Colli Orientali-«Cialla», all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Ribolla gialla:
colore: giallo paglierino, tendente al verdognolo;
odore: profumato, caratteristico;
sapore: asciutto, vinoso, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
Verduzzo friulano:
colore: giallo dorato piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, fruttato, delicatamente profumato,
richiama l'albicocca e/o i fiori d'acacia; lieve sentore di vaniglia;
sapore: asciutto, oppure amabile o dolce, moderatamente
tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l;
Bianco:
colore: paglierino piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, delicato;
sapore: armonico, fresco, vinoso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
Refosco dal peduncolo rosso:
colore: rosso granato piu' o meno intenso con riflessi violacei;
odore: caratteristico, con lievi sentori di spezie e piccoli frutti;
sapore: asciutto, pieno, caldo, piu' o meno amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
Schioppettino:
colore: rosso rubino intenso con eventuali sfumature granate;
odore: caratteristico ed elegante, con sentore di piccoli frutti;
sapore: vellutato, caldo, pieno, secco, con sentore di pepe verde;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
Rosso:
colore: rosso rubino intenso con eventuali sfumature granate;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: pieno, asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l;

Art. 7.

1.I vini «Friuli» Colli Orientali - «Cialla» possono utilizzare come specificazione aggiuntiva la dizione «Riserva» allorche' vengano sottoposti ad un periodo di invecchiamento non inferiore a quattro anni, calcolati a decorrere dal primo gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.
2. L'indicazione del vitigno in etichetta deve essere effettuata in posizione immediatamente sottostante alla indicazione della D.O.C. e della sottozona ed in caratteri non superiori, in dimensioni ed ampiezza, a quelli utilizzati per indicare la denominazione stessa.
3. I vini «Friuli» Colli Orientali - «Cialla» dovranno essere posti in commercio non prima di:
Ribolla gialla (Ribolla), bianco e rosso: mese di aprile dell'anno successivo alla vendemmia;
Verduzzo friulano (Verduzzo): mese di gennaio del secondo anno successivo alla vendemmia;
Refosco dal peduncolo rosso (Refosco) e Schioppettino: mese di gennaio del terzo anno successivo alla vendemmia.

Art. 8.

1. I vini «Friuli» Colli Orientali «Cialla» dovranno essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro, di capacita' non superiore a litri 5, chiuse con tappo di sughero.
 
ALLEGATO SOTTOZONA RIBOLLA GIALLA DI ROSAZZO
Art. 1.

1. La denominazione di origine controllata «Friuli» Colli Orientali accompagnata dalla specificazione «Ribolla Gialla di Rosazzo di Rosazzo» e' riservata ai vini ottenuti dalle uve di cui al seguente art. 2 prodotte dai vigneti della zona specificata nel successivo art. 3 e rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente allegato al disciplinare di produzione dei vini D.O.C. «Friuli» Colli Orientali

Art. 2.

1. La denominazione di origine controllata «Friuli» Colli Orientali accompagnata dalla qualificazione «Ribolla Gialla di Rosazzo» e' riservata ai vini ottenuti da uve del vitigno Ribolla Gialla prodotte nella zona indicata all'art. 3 del presente allegato;
2. Possono concorrere alla produzione dei vini di cui al primo comma anche le uve dei vitigni a bacca di colore analogo , idonei alla coltivazione per la provincia di Udine, e presenti nei vigneti in misura non superiore al 15 % del totale.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Friuli» Colli Orientali - «Ribolla Gialla di Rosazzo» devono essere prodotte nella zona appresso indicata: partendo dalla coincidenza tra la strada comunale di Manzano denominata «Strada del Sole» ed il corso d'acqua «Rio Case», la delimitazione risale a monte di detto corso d'acqua «Rio Case» fino alla coincidenza con la strada poderale che lo ricollega, poco piu' a nord, con il «Rio Sosso»; scende a valle lungo il «Rio Sosso» fino alla confluenza con il «Torrente Sosso»; risale a monte lungo il «Torrente Sosso» fino alla coincidenza con la strada comunale dell'Abbazia; corre lungo detta strada comunale in direzione della frazione di Oleis per poi, circa dopo 250 m, correre a destra, in direzione Nord, lambendo a valle la pendice collinare lungo la curva di livello 93,1, fino all'incrocio con la strada comunale di Oleis per Poggiobello; oltrepassa detta strada comunale in direzione nord per confluire, circa 75 m dopo, nel «Torrente Riul», risalendolo fino alla confluenza nel corso d'acqua «Torrente Corona»; risale il «Torrente Corona», fino al confine tra i comuni di Premariacco e Manzano, per seguire detto confine in direzione Est proseguendo poi lungo il confine tra i comuni di Corno di Rosazzo e Manzano fino all'incrocio con la stradina che collega Casali Sandrinelli con Casa del Bosco passando in direzione sud fino a quest'ultima e scendendo ulteriormente lungo la stessa passando per le quote 98,8 e 93,4 e ricongiungendosi lungo il confine Manzano-Corno di Rosazzo in direzione sud lungo la stessa stradina per Villa Naglis fino all'incrocio con la strada denominata via dell'Abbazia; percorre detta strada in direzione sud fino all'altezza della stradina poderale «Trento» in vicinanza di due fabbricati rurali - quota 75,3 - corre in direzione nord - ovest lungo detta strada poderale, per circa 50 m fino all'incrocio con il corso d'acqua «Il Rivolo», che scende verso valle fino alla coincidenza con la stradina che, a circa 140 m a nord di «Case Masarotte» corre verso ovest per circa 450 m, a nord-ovest ed incrocia la strada vicinale dei Ronchi per proseguire fino alla coincidenza con la linea elettrica esistente; segue detta linea elettrica fino alla coincidenza con il Rio San Giovanni che risale fino al ponticello di attraversamento della strada interpoderale che porta ai podere «Trento»; segue detta strada interpoderale in direzione ovest, lambendo a valle il colle «Trento», attraversando l'affluente del Rio San Giovanni, che segna in quel tratto il confine tra i comuni di San Giovanni al Natisone e Manzano, per tornare al punto di coincidenza tra «Strada del Sole» ed il «Rio Case».

Art. 4.

1. La produzione massima di uva e' di tonnellate 8 per ettaro.
2. Tali rese devono comunque determinare un quantitativo di vino per ettaro atto per l'immissione al consumo non superiore a ettolitri 56.
3. I nuovi impianti o reimpianti relativi alla produzione di vini «Friuli» Colli Orientali «Ribolla Gialla di Rosazzo» devono avere la densita' minima di 3500 ceppi/ha.
4. Nei nuovi impianti o reimpianti le viti non potranno produrre mediamente piu' di kg 2,250 di uva per ceppo.

Art. 5.

1. Le operazioni di vinificazione delle uve per la produzione del vino «Friuli» Colli Orientali «Ribolla Gialla di Rosazzo» devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3 ovvero nel restante territorio dei comuni di San Giovanni al Natisone, Manzano e Corno di Rosazzo, o in comuni a questi confinanti.
2. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Friuli» Colli Orientali «Ribolla Gialla di Rosazzo» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11% vol.
3. Nella vinificazione ed affinamento del vino del presente allegato e' consentito l'uso di contenitori di legno.

Art. 6.

Il vino «Friuli» Colli Orientali «Ribolla Gialla di Rosazzo» all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: profumato, caratteristico;
sapore: asciutto, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;

Art. 7.

1. L'indicazione «Ribolla Gialla di Rosazzo» in etichetta deve essere effettuata in posizione immediatamente sottostante alla indicazione della D.O.C. ed in caratteri non superiori, in dimensioni ed ampiezza, a quelli utilizzati per indicare la denominazione stessa.
2. I vini «Friuli» Colli Orientali «Ribolla Gialla di Rosazzo» dovranno essere immessi ai consumo esclusivamente in bottiglie di vetro, di capacita' non superiore a litri 5.
 
ALLEGATO SOTTOZONA PIGNOLO DI ROSAZZO
Art. 1.

1. La denominazione di origine controllata «Friuli» Colli Orientali accompagnata dalla specificazione «Pignolo di Rosazzo» e' riservata ai vini ottenuti dalle uve di cui al seguente art. 2 prodotte dai vigneti della zona specificata nel successivo art. 3 e rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente allegato al disciplinare di produzione dei vini D.O.C. «Friuli» Colli Orientali

Art. 2.

1. La denominazione di origine controllata «Friuli» Colli Orientali accompagnata dalla qualificazione «Pignolo di Rosazzo» e' riservata ai vini ottenuti da uve del vitigno Pignolo prodotte nella zona indicata all'art. 3 del presente allegato;
2. Possono concorrere alla produzione dei vini di cui al primo comma anche le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la provincia di Udine, e presenti nei vigneti in misura non superiore al 15 % del totale.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Friuli» Colli Orientali - «Pignolo di Rosazzo» devono essere prodotte nella zona appresso indicata: partendo dalla coincidenza tra la strada comunale di Manzano denominata «Strada del Sole» ed il corso d'acqua «Rio Case», la delimitazione risale a monte di detto corso d'acqua «Rio Case» fino alla coincidenza con la strada poderale che lo ricollega, poco piu' a nord, con il «Rio Sosso»; scende a valle lungo il «Rio Sosso» fino alla confluenza con il «Torrente Sosso»; risale a monte lungo il «Torrente Sosso» fino alla coincidenza con la strada comunale dell'Abbazia; corre lungo detta strada comunale in direzione della frazione di Oleis per poi, circa dopo 250 m, correre a destra, in direzione Nord, lambendo a valle la pendice collinare lungo la curva di livello 93,1, fino all'incrocio con la strada comunale di Oleis per Poggiobello; oltrepassa detta strada comunale in direzione nord per confluire, circa 75 m dopo, nel «Torrente Riul», risalendolo fino alla confluenza nel corso d'acqua «Torrente Corona»; risale il «Torrente Corona», fino al confine tra i comuni di Premariacco e Manzano, per seguire detto confine in direzione Est proseguendo poi lungo il confine tra i comuni di Corno di Rosazzo e Manzano fino all'incrocio con la stradina che collega Casali Sandrinelli con Casa del Bosco passando in direzione sud fino a quest'ultima e scendendo ulteriormente lungo la stessa passando per le quote 98,8 e 93,4 e ricongiungendosi lungo il confine Manzano-Corno di Rosazzo in direzione sud lungo la stessa stradina per Villa Naglis fino all'incrocio con la strada denominata via dell'Abbazia; percorre detta strada in direzione sud fino all'altezza della stradina poderale «Trento» in vicinanza di due fabbricati rurali - quota 75,3 - corre in direzione nord - ovest lungo detta strada poderale, per circa 50 m fino all'incrocio con il corso d'acqua «Il Rivolo», che scende verso valle fino alla coincidenza con la stradina che, a circa 140 m a nord di «Case Masarotte» corre verso ovest per circa 450 m, a nord-ovest ed incrocia la strada vicinale dei Ronchi per proseguire fino alla coincidenza con la linea elettrica esistente; segue detta linea elettrica fino alla coincidenza con il Rio San Giovanni che risale fino al ponticello di attraversamento della strada interpoderale che porta ai podere «Trento»; segue detta strada interpoderale in direzione ovest, lambendo a valle il colle «Trento», attraversando l'affluente del Rio San Giovanni, che segna in quel tratto il confine tra i comuni di San Giovanni al Natisone e Manzano, per tornare al punto di coincidenza tra «Strada del Sole» ed il «Rio Case».

Art. 4.

1. La produzione massima di uva e' di tonnellate 8 per ettaro.
2. Tali rese devono comunque determinare un quantitativo di vino per ettaro atto per l'immissione al consumo non superiore a ettolitri 56.
3. I nuovi impianti o reimpianti relativi alla produzione di vini «Friuli» Colli Orientali «Pignolo di Rosazzo» devono avere la densita' minima di 3500 ceppi/ha.
4. Nei nuovi impianti o reimpianti le viti non potranno produrre mediamente piu' di kg 2,250 di uva per ceppo.

Art. 5.

1. Le operazioni di vinificazione delle uve per la produzione del vino «Friuli» Colli Orientali «Pignolo di Rosazzo» devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3 ovvero nel restante territorio dei comuni di San Giovanni al Natisone, Manzano e Corno di Rosazzo, o in comuni a questi confinanti.
2. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Friuli» Colli Orientali «Pignolo di Rosazzo» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11% vol.
3. Nella vinificazione ed affinamento del vino del presente allegato e' consentito l'uso di contenitori di legno.

Art. 6.

I vini «Friuli» Colli Orientali «Pignolo di Rosazzo» all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino o granato se invecchiato;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, elegante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l;

Art. 7.

1. L'indicazione «Pignolo di Rosazzo» in etichetta deve essere effettuata in posizione immediatamente sottostante alla indicazione della D.O.C. ed in caratteri non superiori, in dimensioni ed ampiezza, a quelli utilizzati per indicare la denominazione stessa.
2. I vini «Friuli» Colli Orientali «Pignolo di Rosazzo» dovranno essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro, di capacita' non superiore a litri 5.
3. I vini «Friuli» Colli Orientali «Pignolo di Rosazzo» dovranno essere posti in commercio a decorrere dal primo novembre del quarto anno successivo all'annata di produzione delle uve.
 
ALLEGATO SOTTOZONA «SCHIOPPETTINO DI PREPOTTO»
Art. 1.

1. La denominazione di origine controllata «Friuli» Colli Orientali accompagnata dalla specificazione «Schioppettino di Prepotto» e' riservata al vino ottenuto dalle uve di cui al seguente art. 2 prodotte dai vigneti della zona specificata nel successivo art. 3 e rispondenti alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente allegato al disciplinare di produzione dei vini DOC «Friuli» Colli Orientali.

Art. 2.

1. La denominazione di origine controllata «Friuli» Colli Orientali con la qualificazione «Schioppettino di Prepotto» e' riservata ai vini ottenuti da uve del vitigno Schioppettino prodotto nella zona indicata all'art. 3 del presente allegato.
2. Possono concorrere alla produzione del vino Schioppettino anche le uve a bacca di colore analogo, facenti parte di quelli raccomandati ed autorizzati nella provincia di Udine, e presenti nei vigneti in misura non superiore al 15% del totale. Per i tutti i nuovi impiantati realizzati successivamente alla pubblicazione del presente allegato tale limite e' ridotto al 5%.

Art. 3.

1. Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Friuli» Colli Orientali - «Schioppettino di Prepotto» devono essere prodotte nella zona appresso indicata:
esclusivamente nel Comune di Prepotto secondo le delimitazioni gia' stabilite dal disciplinare di produzione del D.O.C. «Friuli» Colli Orientali art. 3, e con l'esclusione dei territori gia' ricompresi nella sottozona «Cialla», nonche' dei terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati.

Art. 4.

1. La produzione massima di uva ammessa per ottenere il vino:
«Friuli» Colli Orientali - «Schioppettino di Prepotto» e' di 7 tonnellate per ettaro.
2. Tali rese devono comunque determinare un quantitativo di vino per ettaro atto per l'immissione al consumo non superiore a ettolitri 49.
3. Nei nuovi impianti e reimpianti le viti non potranno produrre mediamente piu' di Kg 1.55 di uva per ceppo. La densita' dei ceppi per ettaro non potra' essere inferiore a 4.500 in coltura specializzata.
4. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. E' vietata ogni pratica di forzatura, tuttavia e' ammessa l'irrigazione di soccorso in casi eccezionali.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione delle uve per la produzione del vino ««Friuli» Colli Orientali-«Schioppettino di Prepotto» devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3. Tuttavia, tali operazioni possono essere effettuate nei comuni confinanti e che siano pertinenti a conduttori di vigneti ammessi alla produzione di «Schioppettino di Prepotto».
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Friuli» Colli Orientali - «Schioppettino di Prepotto» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12 % vol.
Per l'affinamento del vino del presente allegato e' obbligatorio l'uso di botti di legno, per almeno 12 mesi.
La raccolta dell'uva deve essere eseguita manualmente.

Art. 6.

1. Il vino «Friuli» Colli Orientali - « Schioppettino di Prepotto», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino intenso con eventuali sfumature violacee;
odore: tipico ed elegante, con sentore di spezie e piccoli frutti;
sapore: vellutato, di corpo, secco, con sentore di pepe verde;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5 % vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 24 g/l.

Art. 7.

1. L'indicazione della sottozona «Schioppettino di Prepotto» in etichetta deve essere effettuata in posizione immediatamente sottostante all'indicazione della DOC e in caratteri non superiori, in dimensioni e ampiezza, a quelli utilizzati per indicare la denominazione stessa.
2. Il vino «Friuli» Colli Orientali - «Schioppettino di Prepotto» dovra' essere posto in commercio non prima del mese di settembre del secondo anno successivo alla vendemmia.
3. Per il vino «Friuli» Colli Orientali - «Schioppettino di Prepotto» non e' consentita la specificazione «superiore»
4. La specificazione RISERVA puo' essere utilizzata qualora il vino venga posto in commercio non prima del mese di settembre del quarto anno successivo alla vendemmia.
5. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati e l'indicazione di fattorie, vigne, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
6. I vini «Friuli» Colli Orientali - «Schioppettino di Prepotto» dovranno essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro, di tipo bordolese colore scuro, di capacita' non superiore a litri 5 e chiuse con tappo di sugherO.
 
ALLEGATO SOTTOZONA "REFOSCO DI FAEDIS"
Art. 1

1. La denominazione di origine controllata «Friuli» Colli Orientali accompagnata dalla specificazione "Refosco di Faedis" e' riservata al vino ottenuto dalle uve di cui al seguente art. 2 prodotte dai vigneti della zona specificata nel successivo art. 3 e rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente allegato al disciplinare di produzione dei vini D.O.C. «Friuli» Colli Orientali.

Art. 2

1. La denominazione di origine controllata «Friuli» Colli Orientali con la qualificazione "Refosco di Faedis" e' riservata ai vini ottenuti dalle uve del vitigno Refosco Nostrano (da cui il vino denominato Refosco) prodotto nella zona indicata all'art.3 del presente allegato.
2. Possono concorrere alla produzione del vino Refosco di Faedis anche le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, facenti parte di quelli raccomandati ed autorizzati nella provincia di Udine, e presenti nei vigneti in misura non superiore al 15% del totale. Per tutti gli impianti realizzati successivamente alla pubblicazione del presente allegato tale limite e' ridotto al 5%.

Art.3

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Friuli» Colli Orientali - "Refosco di Faedis", ai sensi dell'art.1, devono essere prodotte nella zona appresso indicata: esclusivamente nel territorio delimitato dal disciplinare di produzione della D.O.C.«Friuli» Colli Orientali art. 3, compreso nei comuni di Faedis, Nimis, Attimis, Torreano, Povoletto e Tarcento, con l'esclusione dei terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati.

Art. 4

1. La produzione massima di uva ammessa per i«Friuli» Colli Orientali - "Refosco di Faedis" e' di 8 tonnellate per ettaro di vigneto in coltura specializzata.
2. Tali rese devono comunque determinare quantitativi di vino per ettaro per l'immissione al consumo non superiore a ettolitri 56.
3. Nei nuovi impianti o reimpianti le viti non potranno produrre mediamente piu' di Kg 2,0 di uva per ceppo ed avranno una densita' di non meno di 4.000 ceppi per ettaro.
4. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. E' vietata ogni pratica di forzatura, tuttavia e' ammessa l'irrigazione di soccorso in casi eccezionali.

Art. 5

1. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Friuli» Colli Orientali - "Refosco di Faedis" un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10%.
2. Il vino prodotto potra' essere immesso al consumo a partire dal primo di giugno successivo alla vendemmia e sara' imbottigliato nella zona di produzione.
3. Il vino "Refosco di Faedis" sara' immesso al consumo in bottiglia di vetro non superiore ai 5 litri.
4. E' consentita nella misura massima in volume del 15% la correzione del mosto e del vino atto a diventare vino D.O.C. «Friuli» Colli Orientali - "Refosco di Faedis" con prodotti vitivinicoli aventi diritto alla D.O.C. «Friuli» Colli Orientali dello stesso colore.

Art. 6

Il vino «Friuli» Colli Orientali "Refosco di Faedis", all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso carico con sfumature violacee, piu' o meno granato se invecchiato;
odore: vinoso e con profumo piu' o meno intenso di frutti di bosco;
sapore: moderatamente tannico di corpo, sapido e fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo di 11 %;
acidita' totale minima: 4,0 per mille.
estratto non riduttore minimo: 20 per mille.

Art. 7

1. Il vino «Friuli» Colli Orientali - "Refosco di Faedis" puo' utilizzare come specificazione aggiuntiva la dizione "Riserva" allorche' sottoposto ad un periodo di invecchiamento, anche in legno, non inferiore ai 3 anni (calcolati a decorrere dal 1 gennaio successivo all'annata di produzione delle uve).
 
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