Gazzetta n. 139 del 17 giugno 2011 (vai al sommario) |
UNIVERSITA' DELLA TUSCIA DI VITERBO |
DECRETO RETTORALE 14 giugno 2011 |
Modificazioni allo statuto. |
|
|
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 6 (Autonomia delle universita') e l'art. 16 (Universita'); Visto lo statuto dell'Universita' degli studi della Tuscia, emanato con decreto rettorale n. 8729 del 29 luglio 1996 ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 188 del 12 agosto 1996 e successive modificazioni ed integrazioni disposte, da ultimo, con decreto rettorale n. 49/09 del 21 gennaio 2009 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 20 del 26 gennaio 2009), ed in particolare l'art. 1, comma 3, in materia di revisione statutaria; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 «Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione, nonche' sperimentazione organizzativa e didattica»; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» ed in particolare l'art. 17; Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370 «Disposizioni in materia di universita' e di ricerca scientifica e tecnologica»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 4 aprile 2002, n. 56 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, recante proroga di disposizioni relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici universitari e organi amministrativi della Croce Rossa»; Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509»; Visto l'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 «Programmazione triennale e valutazione delle universita'»; Visto il decreto ministeriale 22 settembre 2010, n. 17 «Requisiti necessari dei corsi di studio» con il quale sono stati stabiliti i nuovi requisiti necessari per l'attivazione annuale dei corsi di studio universitari nelle classi di cui ai decreti ministeriali del 16 marzo 2007; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario», ed in particolare l'art. 2 (comma 2, lettera a) ed e), comma 4 e comma 5) e l'art. 10; Visto il decreto rettorale n. 210/11 del 7 marzo 2011 con il quale ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e' stato istituito l'organo con il compito di predisporre lo statuto di Ateneo contenente le modifiche statutarie in materia di organi e articolazione interna dell'Universita' di cui ai commi 1 e 2 dello stesso art. 2 della legge n. 240/2010; Visto il regolamento generale di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 1373/2000 del 26 ottobre 2000, come modificato con decreto rettorale n. 1116/2010 del 30 novembre 2010, ed in particolare l'art. 12 (Dipartimenti); Viste le delibere del senato accademico e del consiglio di amministrazione nonche' le note rettorali in materia di razionalizzazione e semplificazione organizzativa delle strutture dipartimentali, interdipartimentali e di servizio (senato accademico: 26 marzo 2010, 28 maggio 2010, 20 luglio 2010, 28 settembre 2010 e 22 marzo 2010; consiglio di amministrazione: del 22 febbraio 2010, 14 aprile 2010, 31 maggio 2010, 23 luglio 2010, 30 settembre 2010, 4 novembre 2010, 20 dicembre 2010 e 22 febbraio 2011; note rettorali prot. 225 del 23 giugno 2010, prot. n. 322 del 17 settembre 2010, prot. n. 83 del 9 marzo 2011); Considerato che, a conclusione del processo di razionalizzazione e semplificazione organizzativa delle strutture dipartimentali (19 dipartimenti) di cui alle citate deliberazioni degli organi di governo, risultano istituiti a norma dell'art. 12 del RGA sette dipartimenti relativi alle aree umanistico-sociale e scientifico-tecnologica: dipartimento di istituzioni linguistico-letterarie, comunicazionali e storico-giuridiche dell'Europa (DISTU) - decreto rettorale n. 896/10 del 30 settembre 2010; dipartimento di scienze umanistiche, della comunicazione e del turismo (DISUCOM) - decreto rettorale n. 999/10 del 29 ottobre 2010; dipartimento di scienze dei beni culturali (DISBEC) - decreto rettorale n. 998/10 del 29 ottobre 2010; dipartimento di economia e impresa (DEIM) - decreto rettorale n. 1000/10 del 29 ottobre 2010; dipartimento di scienze ecologiche e biologiche (DEB) - decreto rettorale n. 333/11 del 18 aprile 2011; dipartimento per la innovazione nei sistemi biologici, agroalimentari e forestali (DIBAF) - decreto rettorale n. 350/11 del 22 aprile 2011; dipartimento di scienze e tecnologie per l'agricoltura, le foreste, la natura e l'energia (DAFNE) - decreto rettorale n. 351/11 del 22 aprile 2011; Considerato che l'Ateneo, in presenza di un organico di docenti (inclusi i ricercatori a t.d.) inferiore alle cinquecento unita', puo' darsi un'articolazione organizzativa interna semplificata mediante la deroga prevista dall'art. 2, comma 2, lettera e) della legge n. 240/2010; Vista la delibera del 18 aprile 2011 con la quale il senato accademico, su proposta del rettore, ha convenuto sulla necessita' di procedere quanto prima al trasferimento delle competenze didattiche dalle facolta' ai dipartimenti mediante l'adozione di uno stralcio di modifica statutaria che anticipasse il passaggio delle funzioni didattiche ai dipartimenti stessi rispetto al completamento del processo di revisione statutaria, in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, commi 5 e 6 della legge n. 240/2010; Vista la nota del 4 maggio 2011 con la quale il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ha dichiarato «Qualora alcuni atenei intendano anticipare sin da subito, sotto forma di modifica parziale allo statuto vigente, alcune norme organizzative ritenute di particolare urgenza, il Ministero si impegna a valutarle ed eventualmente a vararle con l'opportuna rapidita'»; Vista la delibera del 5 maggio 2011 con la quale il senato accademico, ad ulteriore conferma della intenzione di definire al piu' presto il pieno passaggio delle funzioni dalle facolta' ai dipartimenti, ha deliberato i criteri generali ai fini dell'incardinamento dei corsi di studio ai dipartimenti riservandosi di deliberare gli incardinamenti stessi sulla base dei progetti formativi che saranno definiti dai dipartimenti entro il 15 giugno 2011; Tenuto conto dell'esigenza di procedere quanto prima a una complessiva razionalizzazione dell'offerta formativa in linea con i requisiti necessari previsti dal decreto ministeriale n. 17/2010 e che secondo la normativa statutaria vigente sono ancora competenti in materia le facolta'; Tenuto conto del processo in atto presso gli organi di Ateneo finalizzato all'approvazione dell'offerta formativa A.A. 2011/2012, processo che si concludera' entro il termine fissato dal Mi.U.R. del 15 giugno 2011; Tenuto conto che l'entrata in vigore dello statuto contenente le modifiche di cui all'art. 2, comma 1 della legge n. 240/2010 comporta il contestuale venir meno delle facolta' e il passaggio conseguente di tutte le funzioni da esse esercitate, ivi comprese quelle didattiche, in esclusiva ai dipartimenti; Tenuto conto dei tempi necessari per la conclusione dell'intero processo di modifica statutaria, in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, commi 5 e 6 della legge n. 240/2010; Rilevata pertanto la necessita' di attribuire sin da subito le funzioni didattiche ai dipartimenti cosi' da garantire che le decisioni riguardanti la gestione dei corsi di studio dell'A.A. 2011-2012 e quelle inerenti la programmazione dei nuovi corsi di studio a valere sull'offerta formativa dell'A.A. 2012/2013 costituiscano prerogativa delle stesse strutture didattiche, i dipartimenti, che dovranno poi provvedere alla gestione dei corsi medesimi in base alle norme del nuovo statuto; Rilevato altresi' l'approssimarsi delle scadenze previste per le immatricolazioni per l'A.A. 2011/2012 e per i relativi adempimenti preliminari ad esse; Considerata pertanto la necessita' di evitare che il passaggio delle funzioni didattiche dalle facolta' ai dipartimenti possa pregiudicare la fase delicata delle immatricolazioni e, piu' in generale, determinare incertezza negli studenti circa le strutture alle quali far riferimento per la scelta del corso di studio; Considerata pertanto la priorita', sempre nel superiore interesse degli studenti, di garantire quanto prima, dato il gia' menzionato approssimarsi dei termini per le iscrizioni all'A.A. 2011/2012, un quadro di riferimento chiaro e precisamente definito dell'offerta formativa entro i limiti delle competenze delle strutture dipartimentali ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 240/2010; Considerato, d'altro canto, che l'art. 10 della legge n. 240/2010 al comma 6 prevede l'abrogazione dell'art. 3 della legge 16 gennaio 2006, n. 18, sul procedimento disciplinare nei confronti di docenti e ricercatori, sulla procedura e composizione del collegio di disciplina del CUN, e al comma 1 dispone l'istituzione di collegi di disciplina presso le universita' secondo le modalita' stabilite dallo statuto; Rilevata la conseguente necessita' di organizzare tempestivamente l'esercizio della funzione disciplinare presso l'Ateneo, attraverso l'istituzione del collegio di disciplina di cui all'art. 10 della legge n. 240/2010, al fine di normare con urgenza la funzione disciplinare gia' prevista in seno al CUN ed ora vacante a seguito della predetta abrogazione dell'art. 3 della legge n. 18/2006; Visto l'art. 2, comma 4, della legge n. 240/2010 con il quale si dispone che le universita' che ne fossero prive sono tenute ad adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge un codice etico le cui norme siano volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso nonche' a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprieta' intellettuale; Rilevata pertanto la necessita' e l'urgenza, dati i tempi prescritti dalla citata norma, di prevedere l'adozione del codice etico dell'ateneo mediante apposito articolo nello statuto in modo anche da assicurare il rispetto delle relative disposizioni nelle prossime procedure concorsuali, come prescritto dalla legge; Considerato che la revisione dello statuto di Ateneo, a norma dell'art. 2, comma 5 della legge n. 240/2010, spetta al senato accademico, sulla base della proposta dell'organo statutario e previo parere del consiglio di amministrazione; Viste le risultanze dei lavori finora svolti dall'organo di revisione statutaria ex art. 2, comma 5, della legge n. 240/2010 ed in particolare la delibera del 16 maggio 2011 in materia di disciplina dei dipartimenti (articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35) di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 240/2010, la previsione del collegio di disciplina di cui all'art. 10 della legge n. 240/2010 e del codice etico di cui all'art. 2, comma 4, della legge n. 240/2010; Visto il parere espresso dal consiglio di amministrazione in data 17 maggio 2011 in merito alle suddette modifiche del vigente statuto; Rilevata, per tutto quanto sopra esposto, la necessita' e l'urgenza di anticipare, rispetto ai tempi previsti per il completamento del processo che riguarda l'intera modifica statutaria in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, commi 5 e 6 della legge n. 240/2010, l'adozione di alcune disposizioni organizzative statutarie in materia di funzioni dipartimentali, collegio di disciplina e codice etico, modificando il vigente statuto secondo quanto previsto nella nota di indirizzo del Ministro del 4 maggio 2011; Vista la delibera del 23 maggio 2011 del senato accademico relativa alla revisione dello statuto in materia di disciplina dei dipartimenti, collegio di disciplina e codice etico (articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 15-bis e 15-ter); Vista la nota rettorale prot. n. 4357 del 24 maggio 2011 relativa alla trasmissione della predetta delibera al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per l'esercizio del controllo di legittimita' e di merito previsto dalla normativa vigente; Preso atto che la citata comunicazione e' stata acquisita agli atti della Ministero, Direzione generale per l'universita', lo studente e il diritto allo studio universitario in data 24 maggio 2011; Vista la nota rettorale prot. n. 4626 del 7 giugno 2011; Considerato che la competente Direzione generale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con nota n. 3009 dell'8 giugno 2011 ha formulato alcune osservazioni in merito alla suddetta modifica statutaria; Vista la proposta di adeguamento degli articoli 15-bis, (Collegio di disciplina), 15-ter (Codice etico), 25 (Dipartimenti), 34 (Organi di dipartimento) e 35 (Requisiti quantitativi per le strutture dipartimentali) ai fini del recepimento delle osservazioni ministeriali di cui alla citata nota n. 3009 dell'8 giugno 2011 formulata nella seduta dell'8 giugno 2011 dall'organo nominato ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge n. 240/2010 per la revisione dello statuto; Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione nella seduta dell'8 giugno 2011 in merito al recepimento delle suddette osservazioni ministeriali nei termini proposti dall'organo nella seduta dell'8 giugno 2011; Vista la delibera del 13 giugno 2011 con la quale il senato accademico, su conforme proposta dell'organo di cui all'art. 2, comma 5 della legge n. 240/2010 e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, ha deliberato di recepire le citate osservazioni ministeriali formulate con nota n. 3009 dell'8 giugno 2011 mediante l'adeguamento degli articoli 15-bis, (Collegio di disciplina), 15-ter (Codice etico), 25 (Dipartimenti), 34 (Organi di dipartimento) e 35 (Requisiti quantitativi per le strutture dipartimentali); Ritenuto, pertanto, di poter procedere al perfezionamento dell'iter amministrativo previsto per apportare modifiche allo statuto con l'emanazione di apposito decreto rettorale;
Decreta:
Art. 1
Lo statuto dell'Universita' degli studi della Tuscia, emanato con decreto rettorale n. 8729 del 29 luglio 1996 ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 188 del 12 agosto 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, e' modificato come di seguito indicato: «Art. 15-bis (Collegio di disciplina). - 1. Il collegio di disciplina svolge funzioni istruttorie nell'ambito dei procedimenti disciplinari promossi nei confronti dei professori e ricercatori ed esprime in merito parere conclusivo. 2. Il collegio e' nominato dal rettore, sentito il senato accademico, ed e' composto da due professori ordinari, due professori associati e due ricercatori a tempo indeterminato nei ruoli dell'Ateneo, tutti in regime di tempo pieno e con un'anzianita' nel ruolo di almeno cinque anni. Il collegio e' presieduto da un professore ordinario scelto dal rettore tra i professori dell'Ateneo o di altri atenei italiani. 3. I componenti del collegio restano in carica per 3 anni consecutivi con mandato rinnovabile per una sola volta. 4. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione piu' grave della censura, tra quelle previste dall'art. 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando motivata proposta. 5. Il collegio di disciplina si esprime entro trenta giorni dalla proposta, con parere vincolante, udito il rettore ovvero un suo delegato, nonche' il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistiti da un difensore di fiducia. Il parere del collegio, formulato sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare, sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare, e' trasmesso al consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio, nella composizione limitata alla fascia corrispondente e superiore rispetto a quella del docente sottoposto ad azione disciplinare. 6. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, provvede ad infliggere la sanzione o a disporre l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina. 7. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 5 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di trasmissione degli atti al consiglio di amministrazione. Il termine e' sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero del consiglio di amministrazione nel caso in cui ne sia impedito il regolare funzionamento per il contestuale svolgimento delle necessarie operazioni di formazione dei predetti organi. Il termine e', altresi', sospeso, per non piu' di due volte e per un periodo non eccedente sessanta giorni per ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti istruttori. Il rettore e' tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio. 8. La partecipazione al collegio di disciplina non da' luogo a corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi spese.». «Art. 15-ter (Codice etico). - 1. L'Universita' degli studi della Tuscia adotta il codice etico. Il codice determina i valori fondamentali e le regole di condotta nell'ambito della comunita' universitaria dei docenti, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti, promuove il riconoscimento ed il rispetto dei diritti individuali, nonche' l'accettazione di doveri e responsabilita' nei confronti dell'istituzione di appartenenza. 2. Il codice etico, approvato dal senato accademico ed emanato con decreto rettorale, contiene norme volte ad evitare qualsiasi forma di discriminazione e di abuso, nonche' a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprieta' intellettuale; il codice individua, altresi', le sanzioni per le violazioni delle suddette norme. 3. Sulle violazioni del codice, qualora non ricadano sotto la competenza del collegio di disciplina, decide il senato accademico su proposta del rettore. 4. Nel caso in cui la violazione del codice integri anche un illecito disciplinare, la relativa competenza spetta agli organi deputati ai procedimenti disciplinari.». «Art. 25 (Dipartimenti). - 1. I dipartimenti sono titolari delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attivita' didattiche e formative, delle attivita' rivolte all'esterno correlate ed accessorie. I dipartimenti sono altresi' titolari delle altre funzioni di cui alla lettera c) dell'art. 2, comma 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. La deliberazione sulla loro istituzione e' di competenza del consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, nel rispetto, tra l'altro, del vincolo di legge circa la proporzionalita' del numero complessivo dei dipartimenti stessi alle dimensioni dell'ateneo. La deliberazione sulla soppressione dei dipartimenti e' adottata con la medesima procedura. 2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma 1 i dipartimenti: a) promuovono e coordinano attivita' di ricerca istituzionali nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore e del suo diritto di accedere direttamente ai servizi e ai finanziamenti per la ricerca; b) assicurano le condizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle ricerche individuali di ciascun docente ad essi afferente; c) svolgono attivita' di ricerca e di consulenza in base a contratti e convenzioni, nonche' prestazioni di servizio a terzi; d) promuovono, organizzano, coordinano e disciplinano l'attivita' didattica dei corsi di studio, compresi i corsi di dottorato e ogni altro corso di formazione, secondo le modalita' di cui al successivo art. 30, che ad essi afferiscono e predispongono i relativi regolamenti; e) assicurano la copertura di tutti gli insegnamenti attivati e il buon andamento delle attivita' didattiche, d'intesa con i consigli dei corsi di studio, e con il consenso dei docenti interessati, allo scopo, tra l'altro, di garantire un'equa ripartizione dei carichi didattici. I dipartimenti forniscono il parere sulle richieste di congedi per motivi di studio e di periodi di alternanza, in base ai parametri e secondo le modalita' previste dalla normativa vigente; f) organizzano, anche su proposta degli studenti, attivita' culturali, formative e di orientamento rivolte agli studenti; g) sentiti i consigli dei corsi di studio, utilizzano le proprie risorse umane e strumentali al fine del migliore svolgimento dell'attivita' didattica; h) prestano supporto alle attivita' didattiche e di ricerca dei dottorati di ricerca, dei master e degli altri corsi di formazione successiva alla laurea e possono organizzare, anche per conto terzi, corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale e di educazione permanente, nonche' attivita' culturali, formative e di orientamento; i) nell'ambito della programmazione pluriennale dell'Universita' e sentiti i consigli dei corsi di studio, provvedono periodicamente a pianificare le proprie esigenze di organico e a formulare richieste di posti, adeguatamente motivate, in relazione alle esigenze didattiche e scientifiche; provvedono altresi' all'assegnazione dei compiti ai professori e ai ricercatori ad essi afferenti. Le relative deliberazioni sono assunte a voto palese, a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di dipartimento nella composizione prevista dalla normativa vigente; j) formulano al consiglio di amministrazione proposte di chiamata dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori a tempo determinato; k) avanzano le richieste di spazi, di personale t.a. e di risorse finanziarie agli organi competenti che le valuteranno tenendo conto del numero degli studenti iscritti ai corsi di laurea, delle attivita' didattiche e di ricerca svolte e programmate e dei servizi effettivamente offerti di supporto alla didattica dei dottorati di ricerca e degli altri corsi di formazione successiva alla laurea; l) esercitano ogni altra funzione loro attribuita dalle norme di legge o dalle determinazioni degli organi di Ateneo. 3. Ai singoli professori e ricercatori e' garantita la possibilita' di scelta del dipartimento al quale afferire, secondo le modalita' definite dal regolamento generale di Ateneo.». «Art. 26 (Facolta'). - (abrogato).». «Art. 27 (Preside). - (abrogato).». «Art. 28 (Consiglio di facolta'). - (abrogato).». «Art. 29 (Commissione paritetica docenti-studenti). - 1. Presso ciascun dipartimento e' istituita una commissione paritetica docenti-studenti, in conformita' con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di rappresentanza degli studenti, competente a svolgere attivita' di monitoraggio dell'offerta formativa, dell'organizzazione e della qualita' della didattica nonche' dell'attivita' di servizio agli studenti di competenza del dipartimento stesso; ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione dei corsi di studio. Le modalita' per la nomina dei componenti e il funzionamento della commissione sono disciplinati dal consiglio di dipartimento tenendo conto della esigenza di assicurare una rappresentanza equilibrata dei vari corsi di studio e la snellezza operativa della commissione medesima.». «Art. 30 (Consigli dei corsi di studio). - 1. Per i corsi di studio ad essi afferenti, i dipartimenti, di norma, istituiscono e attivano i corrispondenti consigli. 2. La composizione e le attribuzioni dei consigli dei corsi di studio sono definite dal regolamento didattico di Ateneo.». «Art. 33 (Dipartimenti). - (abrogato).». «Art. 34 (Organi di dipartimento). - 1. Sono organi del dipartimento: il consiglio del dipartimento; il direttore. 2. Il consiglio di dipartimento e' composto da tutti i docenti di ruolo afferenti al dipartimento, dai ricercatori a tempo determinato, da un rappresentante degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e degli assegnisti di ricerca afferenti al dipartimento, da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo in numero pari ad 1/8 del personale assegnato alla struttura e comunque non inferiore a due unita'. Il segretario amministrativo ne fa parte di diritto, ma senza diritto di voto. I regolamenti di dipartimento e quelli dei corsi di studio disciplinano la rappresentanza degli studenti iscritti nei rispettivi consigli in conformita' con i principi del regolamento generale di Ateneo. 3. Possono partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze del consiglio di dipartimento, con riferimento alle questioni riguardanti l'organizzazione della didattica, i docenti titolari di un contratto di insegnamento nei corsi di studio. 4. Le proposte di chiamata e le altre questioni attinenti alle persone dei docenti sono deliberate dal consiglio di dipartimento nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori, secondo le maggioranze previste dalla disciplina vigente. Le delibere riguardanti i congedi per motivi di studio e i periodi di alternanza sono di competenza del consiglio di dipartimento nella composizione allargata. 5. Nel rispetto delle norme dello statuto e dei regolamenti di Ateneo, i consigli di dipartimento dettano disposizioni sull'organizzazione interna del dipartimento e, in particolare, possono costituire una giunta per coadiuvare il direttore nell'esercizio dei compiti a lui attribuiti, determinandone, nel caso, la composizione. 6. Il direttore e' un professore di prima fascia a tempo pieno, eletto dal consiglio. L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni; in caso di mancata elezione si procedera' con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. E' eletto chi riporta il maggior numero di voti e, a parita' di voti, il piu' anziano di ruolo. Le modalita' per la votazione sono contenute nel regolamento di dipartimento. La durata del mandato e i limiti al suo rinnovo sono disciplinati dall'art. 47 dello statuto.». «Art. 35 (Requisiti quantitativi per le strutture dipartimentali). - 1. Il regolamento generale di Ateneo prevede il numero minimo di docenti afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei, in misura comunque non inferiore a 35 unita', per la costituzione dei dipartimenti nonche' le modalita' per la loro motivata disattivazione nel caso in cui, una volta costituiti, non mantengano i requisiti minimi necessari.». |
| Art. 2
1. Le disposizioni statutarie di cui al presente decreto entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 2. Fino al 31 ottobre 2011 le facolta' conservano le sole competenze necessarie ad assicurare la regolare conclusione dei corsi di insegnamento dell'anno accademico 2010-2011, lo svolgimento degli esami di profitto e di quelli di laurea fino alla sessione autunnale dello stesso anno accademico. Tutte le altre funzioni elencate dall'art. 25 sono trasferite ai dipartimenti dal momento dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni statutarie. Dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni statutarie i presidi cessano dalla carica di componente del senato accademico ed entrano a far parte del predetto organo i direttori di dipartimento. 3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni statutarie, il senato accademico, su proposta del rettore, adotta apposito regolamento che detti norme sul funzionamento del collegio di disciplina di cui all'art. 15-bis ed eventuali disposizioni integrative sul procedimento disciplinare. |
| Art. 3
Il testo integrale dello statuto dell'Universita' degli studi della Tuscia, cosi' come risultante dalle modifiche di cui al precedente art. 1, e' pubblicato sul sito web dell'Universita' degli studi della Tuscia (www.unitus.it). Viterbo, 14 giugno 2011
Il rettore: Mancini |
|
|
|