Gazzetta n. 139 del 17 giugno 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 27 maggio 2011 |
Riconoscimento, alla sig.ra Corini Valentina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione avvocato. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Vista l'istanza di Corini Valentina, nata il 29 giugno 1981 a Roma, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato; Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato; Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico laurea specialistica in giurisprudenza ottenuto presso la Libera Universita' «Maria SS. Assunta» di Roma in data 6 ottobre 2006; Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo; Preso atto che l'interessata ha inoltre prodotto il diploma di specializzazione della scuola di specializzazione biennale per le professioni legali e attestati vari di partecipazione a corsi giuridici; Considerato, inoltre, che l'interessata ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta da attestazione dell'Ordine degli avvocati di Velletri del 10 novembre 2008; Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto del 10 agosto 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione del 24 novembre 2008, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola; Considerato che ha documentato di essere iscritta all'«Ilustre colegio de Abogados» di Madrid dal 2 settembre 2010; Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale; Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente e' in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»; Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione; Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacita' professionale della richiedente; Preso atto che nella conferenza di servizi del 9 febbraio 2011, si e' ritenuto che non possono essere considerati rilevanti, ai fini della riduzione della prova da applicare, i certificati attestanti la frequenza ai vari corsi di formazione, in quanto non puo' essere data rilevanza alla documentazione che verte su materie diverse rispetto a quelle oggetto della misura compensativa stessa, la cui finalita' e', come si e' detto, specificamente orientata a verificare che le differenze di preparazione «professionale» dell'«abogado» spagnolo rispetto a quelle richieste a chi voglia esercitare la professione di avvocato in Italia sia colmata e tale verifica non puo' non contemplare una prova scritta, in particolare la redazione autonoma che non puo' ancora far parte del bagaglio di professionalita' dei richiedenti proprio in quanto prerogativa esclusiva dell'avvocato che sia gia' tale in Italia; Considerato inoltre che il diploma di specializzazione per le professioni legali presso le scuole di specializzazione, istituite presso le singole universita' italiane sono finalizzate alla riduzione di un anno del biennio di pratica forense e non ad esiti ulteriormente professionalizzanti, considerato anche il fatto che l'aver frequentato tali scuole non incide in alcun modo sull'entita' dell'esame di stato per la professione di avvocato in Italia, pertanto si ritiene che i certificati relativi al conseguimento di questo tipo di specializzazioni non possono essere considerati al fine di agevolazioni al conseguimento del titolo professionale in Italia attraverso una diminuzione della misura compensativa; Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia; Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;
Decreta:
Alla sig.ra Corini Valentina, nata il 29 giugno 1981 a Roma, cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati. Detto riconoscimento e' subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana: a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale; b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento e' subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale. La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia alla richiedente al recapito dalla stessa indicato nella domanda. La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati. Roma, 27 maggio 2011
Il direttore generale: Saragnano |
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