Gazzetta n. 140 del 18 giugno 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 25 maggio 2011 |
Autorizzazione ai Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, alla continuazione dello svolgimento di tutte le attivita' loro conferite da precedenti decreti. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante «tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2010; Visto l'art. 17 del citato decreto legislativo n. 61 del 8 aprile 2010 che reca la disciplina dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette ed in particolare il comma 10 che consente ai consorzi regolarmente costituiti ed operativi ai sensi della legge n. 164/1992 di continuare a svolgere le attivita' di cui alle precedenti autorizzazioni ministeriali, nelle more dell'adeguamento alla normativa in materia di consorzi di tutela; Visto il decreto ministeriale del 16 dicembre 2010 recante «disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini»; Visto in particolare il comma 1, dell'art. 11, del citato decreto 16 dicembre 2010 che prevede che i consorzi di tutela regolarmente costituiti ed operativi ai sensi della precedente normativa sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni di cui al decreto entro un anno dalla data di pubblicazione dello stesso; Visto il decreto ministeriale del 19 aprile 2011 recante «disposizioni, caratteristiche, diciture, nonche' modalita' per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata»; Considerato che il citato decreto ministeriale 19 aprile 2011 prevede che possano essere i consorzi di tutela incaricati ai sensi dell'art. 17, comma 4, del decreto legislativo n. 61/2010 a svolgere attivita' legate alla gestione, al ritiro e alla distribuzione dei contrassegni di Stato previsti per i vini D.O.C.G. e D.O.C.; Considerato che il comma 10, del citato art. 17, del decreto legislativo n. 61/2010 consente ai consorzi regolarmente costituiti ed operativi ai sensi della legge n. 164/1992 di continuare a svolgere le attivita' di cui alle precedenti autorizzazioni ministeriali nelle more dell'adeguamento alla normativa in materia di consorzi di tutela di cui al decreto 16 dicembre 2010; Ritenuto necessario garantire la continuita' del servizio di distribuzione dei contrassegni di Stato previsti per i vini D.O.C.G. e D.O.C. e fornire informazioni chiare agli operatori del settore in merito alle attivita' legate alla gestione, al ritiro e alla distribuzione dei contrassegni di Stato previsti per i vini D.O.C.G. e D.O.C.
Decreta: Articolo unico
1. I Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini regolarmente costituiti ed operativi ai sensi della legge n. 164/1992, nelle more dell'adeguamento alle disposizioni di cui al decreto 16 dicembre 2010, sono autorizzati a svolgere tutte le attivita' loro conferite con le precedenti autorizzazioni ministeriali, ivi comprese le attivita' di gestione, ritiro e distribuzione dei contrassegni di Stato previsti per i vini D.O.C.G. e D.O.C. gia' autorizzate antecedentemente all'emanazione del decreto ministeriale 19 aprile 2011. 2. I Consorzi che entro la data del 22 gennaio 2012 non abbiano attivato le procedure ivi previste per l'adeguamento alle disposizioni in materia di consorzi di tutela, perdono l'autorizzazione di cui al precedente comma 1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 25 maggio 2011
Il Ministro: Romano |
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