Gazzetta n. 140 del 18 giugno 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 3 maggio 2011
Autorizzazione alla IIS CERT S.r.l., in Istria, ad operare in qualita' di organismo notificato per la certificazione CE delle attrezzature a pressione comprese nella direttiva n. 97/23/CE.


IL DIRETTORE GENERALE
per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica

Vista la direttiva 97/23/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle attrezzature in pressione;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 91 del 18 aprile 2000, di attuazione della direttiva 97/23/CE relativa alle attrezzature a pressione;
Visto l'art. 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, che prevede le diverse categorie di prodotto ai fini della valutazione di conformita';
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del 7 febbraio 2001, concernente le linee guida che individuano i criteri per la designazione degli organismi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93;
Vista la direttiva del Ministro delle attivita' produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;
Visto il decreto del 14 febbraio 2008 di autorizzazione ad emettere certificazione CE di conformita' in materia di attrezzature a pressione rilasciato all'organismo IIS - Istituto italiano saldatura pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19 febbraio 2008;
Visto l'atto costitutivo del 19 ottobre 2010 redatto dal notaio Piana Paola in Genova, repertorio n. 14441, raccolta n. 7623, registrato all'Agenzia delle entrate - Genova 1, il 3 novembre 2010 al n. 9117 con la quale veniva costituita la societa' IIS CERT SRL della quale l'IIS - Istituto italiano saldatura quale ente morale e' l'unico socio;
Vista l'istanza del 18 novembre 2010, protocollo n. 016973 con la quale la societa' IIS - Istituto italiano saldatura, con sede in via Lungobisagno Istria n. 15 - 16141 Genova, ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione, concessa con decreto del 14 febbraio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19 febbraio 2008;
Vista la successiva richiesta del 25 gennaio 2011, protocollo n. 12850 con la quale la societa' IIS CERT SRL, con sede in via Lungobisagno Istria n. 29 - 16141 Genova, ha chiesto la voltura a proprio nome dell'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva 97/23/CE, precedentemente citata;
Considerato che i risultati degli esami documentali per la societa' IIS CERT SRL, con sede in via Lungobisagno Istria n. 29 - 16141 Genova, soddisfano i requisiti richiesti la direttiva 19 dicembre 2002 del Ministero delle attivita' produttive, relativa alla documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;
Considerato che la societa' IIS CERT SRL, con sede in via Lungobisagno Istria n. 29 - 16141 Genova, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93;

Decreta:

Art. 1

1. La societa' IIS CERT SRL, con sede in via Lungobisagno Istria n. 29 - 16141 Genova, e' autorizzata in conformita' all'art. 11 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, a rilasciare l'approvazione europea dei materiali secondo le modalita' e le procedure previste dal decreto legislativo n. 93/2000.
2. La societa' IIS CERT SRL, e' altresi' autorizzata a svolgere i compiti di cui ai punti 3.1.2 e 3.1.3 dell'allegato I del decreto legislativo n. 93/2000.
 
Art. 2

1. La presente autorizzazione ha la validita' di tre anni.
2. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente sono a carico della societa' IIS CERT SRL, con sede in via Lungobisagno Istria n. 29 - 16141 Genova; per la determinazione di tali oneri si applicano le disposizioni dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994.
3. La certificazione CE di cui al precedente articolo deve essere effettuata secondo le forme, modalita' e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.
4. Il mancato esercizio, da parte dell'organismo, dell'attivita' di certificazione, per un periodo superiore ai sei mesi, comporta la decadenza dell'autorizzazione, come previsto dall'art. 5 della direttiva 19 dicembre 2002 del Ministro delle attivita' produttive, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003.
5. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportate in apposito registro.
6. Con periodicita' trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, e' inviata su supporto magnetico, al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Div. XIV.
7. Tutti gli atti relativi all'attivita' di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova sono conservati a cura della societa' IIS CERT SRL, con sede in via Lungobisagno Istria n. 29 - 16141 Genova, per un periodo non inferiore a dieci anni.
 
Art. 3

1. Entro il periodo di validita' della presente autorizzazione il Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, si riserva la facolta' di verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.
2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Div. XVIII.
3. Ove nel corso dell'attivita', anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacita' tecniche e professionali o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e di quelli fissati dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del 7 febbraio 2001 e dalla direttiva del Ministro delle attivita' produttive del 19 dicembre 2002, si procede alla revoca della presente autorizzazione.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 3 maggio 2011

Il direttore generale: Vecchio
 
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