Gazzetta n. 141 del 20 giugno 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Parere inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Rosazzo» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.


IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE
DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE
DEI VINI, ISTITUITO A NORMA DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO
1992, N. 164
Esaminata la domanda del Consorzio Volontario Tutela della D.O.C. Colli Orientali del Friuli, intesa ad ottenere il riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini "Rosazzo" ed approvazione del relativo disciplinare di produzione;
Visto il parere favorevole della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sull'istanza di cui sopra;
Viste le risultanze dell'esame organolettico svolto il giorno 24 gennaio 2011 presso la sala degustazione vini della CCIAA di Udine dalla Commissione all'uopo designata per l'accertamento del "particolare pregio" dei vini "Rosazzo";
Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Udine, presso la C.C.I.A.A. il 25 gennaio 2011, con la partecipazione di rappresentanti di Enti, Organizzazioni ed Aziende vitivinicole;
Ha espresso, nella riunione del 23 febbraio 2011, presente il rappresentante della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo Decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizione contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle Politiche agricole alimentari e Forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
Allegato PROPOSTA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI
ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «ROSAZZO»

Art. 1.

1. La denominazione di origine controllata e garantita «Rosazzo» e' riservata al vino bianco rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

1. La denominazione di origine controllata e garantita «Rosazzo» e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Friulano: per almeno il 50%
Sauvignon: dal 20 al 30%
Pinot bianco e/o Chardonnay: dal 20 al 30%
Ribolla Gialla: fino al 10%
Possono concorrere altri vitigni con uve a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la provincia di Udine, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 5%.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Rosazzo» devono essere prodotte nella zona appresso indicata ricadente in provincia di Udine: partendo dalla coincidenza tra la strada comunale di Manzano denominata «Strada del Sole» ed il corso d'acqua «Rio Case», la delimitazione risale a monte di detto corso d'acqua «Rio Case» fino alla coincidenza con la strada poderale che lo ricollega, poco piu' a nord, con il «Rio Sosso'»;
scende a valle lungo il «Rio Sosso'» fino alla confluenza con il «Torrente Sosso'»; risale a monte lungo il «Torrente Sosso'» fino alla coincidenza con la strada comunale dell'Abbazia; corre lungo detta strada comunale in direzione della frazione di Oleis per poi, circa dopo 250 m, correre a destra, in direzione Nord, lambendo a valle la pendice collinare lungo la curva di livello 93,1, fino all'incrocio con la strada comunale di Oleis per Poggiobello; oltrepassa detta strada comunale in direzione nord per confluire, circa 75 m dopo, nel «Torrente Riul», risalendolo fino alla confluenza nel corso d'acqua «Torrente Corona»; risale il «Torrente Corona», fino al confine tra i comuni di Premariacco e Manzano, per seguire detto confine in direzione Est proseguendo poi lungo il confine tra i comuni di Corno di Rosazzo e Manzano fino all'incrocio con la stradina che collega Casali Sandrinelli con Casa del Bosco passando in direzione sud fino a quest'ultima e scendendo ulteriormente lungo la stessa passando per le quote 98,8 e 93,4 e ricongiungendosi lungo il confine Manzano-Corno di Rosazzo in direzione sud lungo la stessa stradina per Villa Naglis fino all'incrocio con la strada denominata via dell'Abbazia; percorre detta strada in direzione sud fino all'altezza della stradina poderale «Trento» in vicinanza di due fabbricati rurali - quota 75,3 - corre in direzione nord - ovest lungo detta strada poderale, per circa 50 m fino all'incrocio con il corso d'acqua «Il Rivolo», che scende verso valle fino alla coincidenza con la stradina che, a circa 140 m a nord di «Case Masarotte» corre verso ovest per circa 450 m, a nord-ovest ed incrocia la strada vicinale dei Ronchi per proseguire fino alla coincidenza con la linea elettrica esistente; segue detta linea elettrica fino alla coincidenza con il Rio San Giovanni che risale fino al ponticello di attraversamento della strada interpoderale che porta ai podere «Trento»; segue detta strada interpoderale in direzione ovest, lambendo a valle il colle «Trento», attraversando l'affluente del Rio San Giovanni, che segna in quel tratto il confine tra i comuni di San Giovanni al Natisone e Manzano, per tornare al punto di coincidenza tra «Strada del Sole» ed il «Rio Case».

Art. 4.

1. La produzione massima di uva e' di tonnellate 8 per ettaro.
2. Tali rese devono comunque determinare un quantitativo di vino per ettaro atto per l'immissione al consumo non superiore a ettolitri 56.
3. I nuovi impianti o reimpianti relativi alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Rosazzo» devono avere la densita' minima di 4000 ceppi/ha.
4. Nei nuovi impianti o reimpianti le viti non potranno produrre mediamente piu' di kg 2,000 di uva per ceppo.

Art. 5.

1. Le operazioni di vinificazione delle uve per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Rosazzo» devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3 e nel restante territorio dei comuni di San Giovanni al Natisone, Manzano e Corno di Rosazzo, nonche' nei comuni a questi confinanti.
2. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino denominazione di origine controllata e garantita «Rosazzo» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,50% vol.
3. Nella vinificazione ed affinamento dei vini dei presente allegato e' consentito l'uso di contenitori di legno.

Art. 6.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Rosazzo» all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, delicato;
sapore: secco, armonico, vinoso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l;

Art. 7.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Rosazzo» deve essere posto in commercio a decorrere dal primo aprile del secondo anno successivo all'annata di produzione delle uve.
Nell'etichettatura e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Rosazzo», e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

1. Per il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Rosazzo», e' consentito l'utilizzo di bottiglie di vetro di capacita' fino a litri 15.
 
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