Gazzetta n. 141 del 20 giugno 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 24 maggio 2011 |
Riconoscimento, al sig. Spezzaferri Fabio, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere. |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Vista l'istanza del sig. Spezzaferri Fabio, nato il 28 gennaio 1973 a Roma, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di ingegnere conseguito in Francia ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri sezione A - settore industriale, e l'esercizio in Italia della medesima professione; Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Considerato che il richiedente ha conseguito un titolo accademico quinquennale di «Diplome d'Ingenieur - division Genie Electrique» nel luglio 1998 presso la «Ecole speciale de Mecanique et d'Electricite'» di Parigi; Considerato che questo titolo accademico, secondo la attestazione della «CTI - Commission des Titres d'Ingenieur», detto titolo configura una formazione regolamentata, ai sensi dell'art. 3, punto 1, lettera e), della direttiva 2005/36/CE; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9 febbraio 2011; Visto il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata; Considerata la particolare formazione seguita dal richiedente nella quale sono riscontrabili sostanziali differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A settore industriale e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui e' necessario applicare le misure compensative; Visto l'art. 22, n. 1, del decreto legislativo n. 206/2007;
Decreta:
Al sig. Spezzaferri Fabio, nato il 28 gennaio 1973 a Roma, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di «Ingenieur», quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore industriale e l'esercizio della medesima professione in Italia. Il riconoscimento e' subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 12 mesi. La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, vertera' sulle seguenti materie scritte e orali: 1) Energetica e macchine a fluido; 2) Impianti termoidraulici, e solo orale: 3) Impianti chimici. Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale degli ingegneri domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie sopra individuate. L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie sopraindicate, ed altresi' sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. All'esame orale il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto. La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri. Il tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alle materie sopra descritte. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianita' di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale. Roma, 24 maggio 2011
Il direttore generale: Saragnano |
|
|
|