Gazzetta n. 141 del 20 giugno 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 16 maggio 2011 |
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti della societa' Marionnaud Parfumeries Italia SpA. (Decreto n. 59588). |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009; Visti gli accordi sottoscritti tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e le Regioni Toscana (16 aprile 2009), Piemonte (22 aprile 2009), Umbria (16 aprile 2009), Emilia Romagna (16 aprile 2009), Liguria (29 aprile 2009) e Lazio (16 aprile 2009), che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore e' integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR; Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 24 febbraio 2010, relativo alla societa' Marionnaud Parfumeries Italia Spa, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa; Viste le note con le quali le Regioni Toscana (12 aprile 2010), Piemonte (9 marzo 2010), Umbria (20 maggio 2010), Emilia Romagna (30 agosto 2010), Liguria (29 ottobre 2010) e Lazio (4 marzo 2010), si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sara' concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa' Marionnaud Parfumeries Italia Spa, in conformita' agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda Marionnaud Parfumeries Italia Spa, per il periodo dal 1° novembre 2010 al 30 settembre 2011, in favore di un numero massimo di 3 unita' lavorative dipendenti presso gli stabilimenti di Crevoladossola (Verbania) (1 lavoratore), Novara (1 lavoratore) e Carrara (Massa Carrara) (1 lavoratore); Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' autorizzata, per il periodo dal 1° novembre 2010 al 30 settembre 2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 24 febbraio 2010, in favore di un numero massimo di 3 unita' lavorative, della societa' Marionnaud Parfumeries Italia Spa, dipendenti presso le sedi di: Crevoladossola (Verbania) (1 lavoratore); Novara (1 lavoratore); Carrara (Massa Carrara) (1 lavoratore). A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata: l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa (ad esclusione dei lavoratori della Regioni Piemonte per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 30 settembre 2011); l'intera contribuzione figurativa e il 100% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa, limitatamente ai lavoratori della Regioni Piemonte per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 30 settembre 2011.Il predetto trattamento e' integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR regionale (ad esclusione dei lavoratori della Regioni Piemonte per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 30 settembre 2011). Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima puo' essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali. In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di € 53.880,39. Matricola INPS: 4961452368. Pagamento diretto: No. |
| Art. 2
L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad € 53.880,39 gravera' sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009. |
| Art. 3
Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 maggio 2011
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Sacconi Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti |
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