Gazzetta n. 141 del 20 giugno 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 9 marzo 2011
Importo minimo assegni di ricerca - articolo 22, legge 30 dicembre 2010, n. 240. (Decreto n. 102).


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Visto l'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, modificato dall'art. 51, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario», ed in particolare l'art. 22 recante disposizioni in materia di «Assegni di ricerca»;
Viste le disposizioni in materia fiscale, di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476;
Viste le disposizioni in materia previdenziale, di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni;
Viste le disposizioni, in materia di astensione obbligatoria per maternita', di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2007, n. 247;
Viste le disposizioni, in materia di congedo per malattia, di cui all'art. 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni;
Atteso che ai sensi e per gli effetti di cui al predetto art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le universita' e le istituzioni di ricerca ivi contemplate possono conferire, come previsto dal comma 7 del predetto articolo, assegni di ricerca sulla base di un importo minimo stabilito con decreto del Ministro;
Atteso che nel periodo di astensione obbligatoria per maternita', l'indennita' corrisposta dall'INPS ai sensi dell'art. 5 del citato decreto 12 luglio 2007 e' integrata dall'universita' fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca;
Ritenuto che i soggetti titolari di assegni in questione partecipano, ai sensi dell'art. 18, commi 5 e 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai gruppi e ai progetti di ricerca delle universita', qualunque ne sia l'ente finanziatore, con assunzione di specifiche responsabilita' nell'esecuzione della connessa attivita' tecnico-scientifica;
Preso atto che agli oneri derivanti dall'attuazione del riferito art. 22 si fara' fronte con le ordinarie disponibilita' finanziarie dei bilanci delle universita' e delle istituzioni di ricerca ivi contemplate;

Decreta:

1. L'importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca, banditi ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e' determinato in una somma pari a 19.367 euro. Tale importo, che si intende al netto degli oneri a carico dell'amministrazione erogante, e' attribuito al beneficiario in rate mensili.
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Roma, 9 marzo 2011

Il Ministro: Gelmini

Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2011 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 11
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone