Gazzetta n. 142 del 21 giugno 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 30 maggio 2011 |
Ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari, a base della sostanza attiva fosfuro di alluminio a seguito dell'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. |
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IL DIRETTORE GENERALE della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, in particolare l'art. 4, comma 1, lettere a) e b), l'art. 6, comma 4 e l'art. 13, comma 1; nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernente l'attuazione delle direttive n. 1999/45/CE, n. 2001/60/CE e n. 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva n. 91/414/CEE del Consiglio; Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»; Visto il decreto ministeriale 31 agosto 2009, pubblicato l'11 dicembre 2009 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 288 di recepimento della direttiva n. 2008/125/CE della Commissione, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/95 di alcune sostanze attive, tra le quali la sostanza attiva fosfuro di alluminio; Visto altresi' il decreto ministeriale 18 giugno 2010, pubblicato il 2 ottobre 2010 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 231 di recepimento della direttiva n. 2009/146/CE della Commissione, che ha rettificato la precedente direttiva n. 2008/125/CE della Commissione; Visto in particolare l'allegato al decreto ministeriale 18 giugno 2010 che dispone, in forza dell'art. 6, comma 4 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che la sostanza attiva fosfuro di alluminio puo' essere autorizzata solo come insetticida, rodenticida, talpicida e leporicida sotto forma di prodotti pronti all'uso; Considerato in particolare che i prodotti fitosanitari pronti all'uso contenenti la suddetta sostanza attiva, possono essere utilizzati come rodenticida, talpicida e leporicida solo per ambienti esterni; Considerato altresi' che l'impiego dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fosfuro di alluminio e' limitato ai soli utilizzatori professionali; Tenuto conto che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 31 agosto 2009 stabilisce i termini entro cui gli Stati membri devono adeguare i prodotti fitosanitari alle disposizioni stabilite dalla direttiva n. 2008/125/CE della Commissione d'inclusione della sostanza attiva fosfuro di alluminio nell'allegato I della direttiva n. 91/414/CEE; Tenuto conto che l'art. 5, commi 1 e 2, del decreto ministeriale del 31 agosto 2009, stabilisce i termini, entro cui possono essere commercializzati ed utilizzati i prodotti fitosanitari con le etichette non conformi a quanto stabilito dalla direttiva n. 2008/125/CE; Tenuto conto che attualmente possono essere commercializzati solo i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fosfuro di alluminio conformi alle condizioni previste dalla direttiva n. 2008/125/CE successivamente rettificata dalla direttiva n. 2009/146/CE; Tenuto conto che le disposizioni specifiche stabilite dalla direttiva n. 2008/125/CE sono state successivamente modificate dalla direttiva n. 2009/146/CE della Commissione recepita con decreto ministeriale 18 giugno 2010; Considerato che le imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del citato decreto 31 agosto 2009, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti; Visto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari espresso in data 16 settembre 2004, favorevole alla ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari che risultano conformi alle condizioni di iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 delle sostanze attive componenti in attesa della loro valutazione secondo i principi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo n. 194/95 nei tempi e con le modalita' definite dalle direttive di iscrizione stesse; Visto altresi' il parere della Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari espresso in data 5 marzo 2010, favorevole a procedere direttamente, da parte dell'Ufficio, all'emanazione dei decreti di adeguamento dei prodotti fitosanitari, fase I di ri-registrazione, tenuto conto delle modifiche tecniche, necessarie per adeguarli alle nuove condizioni stabilite dai decreti di recepimento che includono le sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/95; Considerato che, conformemente a detti pareri, la ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto puo' essere concessa fino al 31 agosto 2019, data di scadenza di iscrizione della sostanza attiva fosfuro di alluminio, fatta salva la presentazione nei tempi fissati dal decreto ministeriale 31 agosto 2009, art. 3, commi 2 e 3, di un dossier conforme all'allegato III del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e la conseguente valutazione alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del medesimo decreto legislativo n. 194/95; Viste le note con le quali le imprese titolari delle registrazioni dei prodotti fitosanitari elencati in allegato al presente decreto hanno trasmesso, le etichette adeguate alle nuove condizioni di impiego fissate per la sostanza attiva fosfuro di alluminio ottemperando a quanto richiesto dall'Ufficio; Ritenuto di poter ri-registrare provvisoriamente fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'iscrizione della citata sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, i prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto, fatti salvi gli adempimenti stabiliti dall'art. 3, commi 2 e 3 del citato decreto 22 aprile 2009; Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;
Decreta:
Art. 1
1. I prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva fosfuro di alluminio sono ri-registrati provvisoriamente alle nuove condizioni d'impiego, riportate nell'allegato al decreto ministeriale del 31 agosto 2009 e nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'iscrizione della citata sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. 2. Sono fatti salvi, pena la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari in questione, gli adempimenti e gli adeguamenti stabiliti dall'art. 3, commi 2 e 3, del decreto 31 agosto 2009 di iscrizione della citata sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevedono la presentazione di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo n. 194/95, ai fini della valutazione dei prodotti stessi secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI e tenuto conto anche delle prescrizioni riportate nella parte B dell'allegato al decreto di iscrizione della sostanza attiva fosfuro di alluminio nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/95; |
| Art. 2
1. Il titolare dell'autorizzazione e' tenuto a rietichettare il prodotto fitosanitario non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile di etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente /utilizzatore finale. E' altresi' tenuto ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurarne un corretto impiego del prodotto fitosanitario, in conformita' alle nuove disposizioni. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle imprese interessate. Roma, 30 maggio 2011
Il direttore generale: Borrello |
| Allegato Parte di provvedimento in formato grafico
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