Gazzetta n. 144 del 23 giugno 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 13 maggio 2011
Classificazione, quale strada statale S.S. 242 «di Val Gardena e Passo Sella», della variante in galleria all'abitato di S. Cristina Valgardena e contestuale declassificazione a comunale del tratto sotteso.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 2, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nuovo codice della strada, che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici, ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la competenza in materia di classificazione e declassificazione delle strade statali;
Visto l'art. 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada, che prescrive che le strade statali costruite successivamente all'entrata in vigore del codice, sono classificate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'art. 2 del codice;
Visto l'art. 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada, che prescrive che per le strade statali la declassificazione e' disposta con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ANAS o della regione interessata per territorio, secondo le procedure individuate all'art. 2, comma 2;
Visto l'art. 4, commi 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada, che prescrive il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per l'adozione di provvedimenti di assunzione e dismissione di strade o singoli tronchi, su proposta di uno degli enti interessati, previo parere degli altri enti competenti e sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il consiglio di amministrazione dell'ANAS;
Visto il comma 3 dello stesso art. 4 citato che prevede che, in deroga alla procedura di cui al comma 2, i tratti di strade statali esistenti dismessi a seguito di varianti, che non alterano i capisaldi del tracciato della strada, perdono di diritto la classifica di strade statali e, ove siano ancora utilizzabili, sono obbligatoriamente trasferiti alla provincia o al comune;
Visto l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche, cosi' come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 320, che prevede che a decorrere dal 1° luglio 1998 sono delegate alle province autonome di Trento e Bolzano, per il rispettivo territorio, le funzioni in materia di viabilita' stradale dello Stato quale ente proprietario e dell'Ente nazionale per le strade (ANAS), escluse le autostrade;
Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche, che prevede che la classificazione come strade statali delle strade locali e provinciali e la sclassificazione delle strade statali sono effettuate dallo Stato d'intesa con la provincia interessata;
Considerato che le suddette norme statutarie fanno salva la previgente disciplina prevista dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nuovo codice della strada, e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada, in materia di classificazione delle strade statali in quanto complementare alla stessa disciplina statutaria, con la sola differenza che le stesse province sono subentrate all'ANAS in qualita' di ente gestore delle strade statali ai sensi del citato art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381;
Visto il decreto n. 12/00211 del 16 luglio 2009, con cui la provincia autonoma di Bolzano stabilisce che la nuova variante in galleria a S. Cristina Val Gardena i cui estremi coincidono rispettivamente con il km 17,130 ed il km 18,270 della s.s. 242 «di Val Gardena e Passo Sella» sara' classificata con successivo atto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e che il relativo tratto sotteso e' declassificato a strada comunale, e che verra' consegnato in parte al comune di S. Cristina Val Gardena ed in parte al comune di Selva Val Gardena;
Vista la nota n. 91429 del 15 febbraio 2010, con cui la provincia autonoma di Bolzano ha chiesto la classificazione a strada statale n. s.s. 242 della nuova variante in galleria a S. Cristina Val Gardena senza modifica del caposaldo, e la declassificazione a strada comunale del tratto sotteso;
Visto il voto n. 135/10 reso nell'adunanza del 16 dicembre 2010, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici - V sezione, ha espresso il parere «che la variante in galleria all'abitato di S. Cristina Val Gardena afferente la s.s. 242 "di Val Gardena e Passo Sella" possa essere classificata "statale" con contestuale declassificazione a comunale del tratto sotteso»;

Decreta:

Art. 1

La nuova variante stradale in galleria all'abitato di S. Cristina Val Gardena, di lunghezza pari a km 1,380, che sottende il tratto esistente di s.s. 242 «di Val Gardena e Passo Sella» dal km 17,130 al km 18,270, e' classificata strada statale.
 
Art. 2

Il tratto della s.s. 242 sotteso alla nuova viabilita' statale e' declassificato a strada comunale, per il tratto dal km 17,130 al km 17,950 del comune di S. Cristina di Val Gardena, per il tratto dal km 17,950 al km 18,270 del comune di Selva Val Gardena.
 
Art. 3

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 maggio 2011

Il Ministro: Matteoli
 
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