Gazzetta n. 146 del 25 giugno 2011 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 19 maggio 2011, n. 92
Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, in materia di delega delle funzioni amministrative del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, recante norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernenti istituzione del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e della sezione autonoma di Bolzano;
Visto il parere favorevole n. 5625 espresso dal Consiglio di Stato in data 13 gennaio 2011;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 aprile 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Delega delle funzioni amministrative e organizzative di supporto al
Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento

1. Dopo l'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, e' aggiunto il seguente:

«Art. 19-ter

1. A decorrere dal 1° giorno del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sono delegate alla Provincia autonoma di Trento, con riferimento al proprio territorio, le funzioni riguardanti l'attivita' amministrativa e organizzativa di supporto al Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento. Tali funzioni ricomprendono l'attivita' di competenza del personale tecnico amministrativo assegnato al predetto Tribunale, ivi compreso il segretario generale, nonche' la gestione dei beni mobili e degli immobili necessari al funzionamento del TRGA, escluse le spese per il personale di magistratura.
2. Spettano al personale tecnico amministrativo di cui al presente articolo le attribuzioni che le norme statali demandano al personale statale dei tribunali amministrativi regionali che riveste le corrispondenti qualifiche; resta ferma la dipendenza funzionale del medesimo dal personale di magistratura. Il segretario generale e' nominato dalla Giunta provinciale previa intesa con il Presidente del Tribunale di cui al comma 1, individuandolo fra il personale con qualifica di dirigente.
3. Il personale in servizio a qualsiasi titolo presso gli uffici di segreteria del Tribunale puo', entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, chiedere di essere inquadrato, con effetto dalla data indicata al comma 1, nel ruolo del personale della Provincia autonoma di Trento, fatto salvo l'assenso dell'Amministrazione di appartenenza. L'inquadramento avviene sulla base della tabella di equiparazione prevista nell'Allegato A al presente decreto. Al personale inquadrato nei ruoli provinciali e' attribuito il trattamento economico previsto dai contratti collettivi vigenti; la differenza tra il trattamento economico in godimento presso l'ente di appartenenza e quello attribuito per effetto dell'inquadramento nel ruolo provinciale e' conservato a titolo di assegno personale riassorbibile. Fino a diversa disposizione del competente contratto collettivo provinciale di lavoro al personale assegnato al TRGA continua ad essere corrisposta l'indennita' di amministrazione con le modalita' e negli importi previsti per i dipendenti dei TAR.
4. Il personale di cui al comma 3 che non richieda di essere inquadrato nei ruoli della Provincia, qualora in posizione di comando, e' restituito all'Amministrazione di appartenenza entro 60 giorni, ovvero se dipendente dello Stato e' assegnato anche fuori ruolo al Commissariato del Governo della provincia di Trento previa richiesta da presentare entro il termine previsto dal comma 3. Al personale inquadrato nel ruolo della Provincia autonoma di Trento gia' dipendente dello Stato al momento della decorrenza della delega di cui al comma 1 e' garantita la facolta' di rientrare nelle amministrazioni di precedente appartenenza in caso di revoca della predetta delega.
5. La Provincia assicura l'assegnazione al TRGA di Trento di una dotazione di personale, individuata d'intesa con il Presidente del Tribunale medesimo, nel limite massimo di tre unita' equivalenti di personale tecnico amministrativo per ogni magistrato assegnato, oltre al segretario generale.
6. Le somme spettanti alla Provincia di Trento ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto speciale per l'esercizio delle funzioni delegate dal presente articolo sono determinate con specifica intesa tra Stato e Provincia autonoma, anche riferita a un periodo pluriennale, che tenga conto della media annua delle spese sostenute dallo Stato per le medesime funzioni nel triennio precedente.
7. Ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate con il presente articolo la Provincia autonoma di Trento, fermo restando quanto disposto dal comma 2, applica la normativa provinciale in materia di personale, di contabilita' e di attivita' contrattuale avvalendosi a tal fine delle competenti strutture provinciali.».
2. Con riferimento al Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e con effetto dalla data di cui all'articolo 19-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, come introdotto dal comma 1, cessa di applicarsi il secondo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 426 del 1984, come sostituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 20 aprile 1999, n. 161, in materia di nomina del segretario generale.
3. Il terzo comma dell'articolo 15 e la tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, sono abrogati.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli di spesa interessati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 19 maggio 2011

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Fitto, Ministro per i rapporti con
le regioni e per la coesione
territoriale

Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
Visto, il Guardasigilli: Alfano



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma' 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
Il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile
1984, n. 4262e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8
agosto 1984, 217.
Note alle premesse:
L'art. 87; quinto della Costituzione conferisce al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20
novembre 1972, n. 301.
Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, si veda nella nota al
titolo.
Il parere n. 5625/2010 del Consiglio di Stato e' stato
emesso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi
nell'adunanza di sezione del 13 gennaio 2011.
Il testo del primo comma dell'art. 107 del citato
decreto del Presidente della Repubblica del 1972, n. 670 e'
il seguente:
«Con decreti legislativi saranno emanate le norme di
attuazione del presente statuto, sentita una commissione
paritetica composta di dodici membri di cui sei in
rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale,
due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di
Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo
linguistico tedesco.».
Note all'art. 1:
Il testo del secondo comma dell'art. 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, come
sostituito dall'art. 5 del decreto legislativo 20 aprile
1999, n. 161 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno
1999, n. 134), e' il seguente:
«Per la copertura del posto di segretario generale puo'
essere chiamato un funzionario in possesso della qualifica
di dirigente appartenente ai ruoli dello Stato, della
regione o delle province autonome. La nomina e' conferita
dal Commissario del Governo competente su proposta del
presidente del tribunale regionale di giustizia
amministrativa d'intesa col Presidente del Consiglio di
Stato.».



 
Allegato A
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