Gazzetta n. 146 del 25 giugno 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 9 giugno 2011 |
Riconoscimento, alla sig.ra Gerbeti Agime, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Vista l'istanza della sig.ra Gerbeti Agime, nata il 26 luglio 1978 a Lezhe (Albania) cittadina albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato d. lgs. n. 286/98, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato; Considerato che la richiedente sig.ra Gerbeti Agime e' in possesso del titolo accademico Laurea Specialistica in Giurisprudenza, conseguito presso l'Universita' di Siena in data 31 marzo 2006 Considerato che l'istante e' iscritta presso la «Dhoma Kombetare e Avokateve» dal 31 marzo 2007; Considerato che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale; Ritenuto che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa comprendente anche una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata e al fine quindi del compiuto esame della capacita' professionale della richiedente; Ritenuto quindi che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario e di un parere oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia; Preso atto delle determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9 febbraio 2011; Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato; Rilevato che permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Considerato che la sig.ra Gerbeti Agime e' in possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo rilasciato dalla Questura di Siena rilasciato il 27 agosto 2009 con scadenza del 26 agosto 2014 per lavoro subordinato; Visto l'art. 49 co.3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/07;
Decreta:
Alla sig.ra Gerbeti Agime, nata il 26 luglio 1978 a Lezhe (Albania) cittadina albanese, e' riconosciuto il titolo professionale di "Avokat" quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori; Detto riconoscimento e' subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana: a) Due prove scritte: consistenti nella redazione di un parere e di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta della candidata: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale; b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento e' subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale. La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia alla richiedente al recapito dalla stessa indicato nella domanda. La commissione rilascia all'interessata certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
Roma, 9 giugno 2011
Il direttore generale: Saragnano |
|
|
|