Gazzetta n. 146 del 25 giugno 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 27 maggio 2011 |
Riconoscimento, alla sig.ra Zentai Alida, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Vista l'istanza di Zentai Alida, nata il 10 novembre 1972 a Gyor (Ungheria), cittadina ungherese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato; Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato; Considerato che la richiedente Zentai Alida e' in possesso del titolo accademico Diploma di Laurea Specialistica conseguito presso l'«Universita' degli Studi Eotvos Lorand di Scienze Politiche e Giuridiche di Budapest in data 9 luglio 1999; Considerato inoltre che ha documentato di aver superato l'esame professionale in data 27 febbraio 2003, dopo aver svolto gli anni di attivita' richiesti e che e' in possesso dell'accesso alla professione di avvocato in Ungheria come attestato dall'Autorita' competente ungherese in data 1° marzo 2011; Preso atto che ha dimostrato di essere iscritta dal 23 settembre 2009 presso la Facolta' di giurisprudenza dell'Universita' degli studi di Pavia e di aver sostenuto alcuni esami; Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale; Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/07, sopra indicato; Viste le conformi determinazione della Conferenza di servizi nella seduta del 1° aprile 2011 Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;
Decreta:
Alla sig.ra Zentai Alida, nata il 10 novembre 1972 a Gyor (Ungheria), cittadina ungherese, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati. Il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto penale, 2) diritto civile, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, 10) deontologia e ordinamento forense. La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 27 maggio 2011
Il direttore generale: Saragnano |
| Allegato A
a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessata, al recapito dalla stessa indicato nella domanda. b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta della candidata tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale; c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessata tra quelle sopra elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. La candidata potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta; d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati. |
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