IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Vista la nota del Presidente della Corte d'Appello di Catania in data 2 marzo 2011 prot. n. 3133/U/2.1.8, dalla quale risulta che l'Ufficio del Giudice di Pace di Mineo non e' stato in grado di funzionare per assenza di tutto il personale amministrativo in servizio nel giorno 10 febbraio 2011; Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza; Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;
Decreta:
In conseguenza del mancato funzionamento dell'Ufficio del Giudice di Pace di Mineo nel giorno 10 febbraio 2011 per assenza di tutto il personale amministrativo in servizio, i termini di decadenza per il compimento dei relativi atti presso il predetto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Roma, 17 maggio 2011
p. Il Ministro Il Sottosegretario di Stato: Alberti Casellati |